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L’IMPRENDITORE AGRICOLO – ART. 2135 C.C. - Coggle Diagram
L’IMPRENDITORE AGRICOLO – ART. 2135 C.C.
CHI È
Esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, selvicoltura o allevamento di animali
Può svolgere anche attività agricole per connessione
ATTIVITÀ ESSENZIALMENTE AGRICOLE
Coltivazione del fondo
Produzione vegetale attraverso l’utilizzo della terra, anche con macchinari e nuove tecnologie
Selvicoltura
Cura dei boschi: piantagione, coltivazione, taglio e operazioni per lo sviluppo delle piante
Allevamento di animali
Comprende animali tradizionali e altre specie, anche senza stretto legame con il fondo
Ciclo biologico
Le attività agricole devono riguardare la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico vegetale o animale
ATTIVITÀ AGRICOLE PER CONNESSIONE
Manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli
I prodotti devono derivare prevalentemente dall’attività agricola principale
Fornitura di beni e servizi usando prevalentemente attrezzature e risorse dell’azienda agricola
Comprende anche valorizzazione del territorio e patrimonio rurale e forestale
Agriturismo
Ricezione e ospitalità svolte dall’imprenditore agricolo usando la propria azienda
PRINCIPIO DELLA CONNESSIONE
Connessione soggettiva
Le attività connesse devono essere svolte dallo stesso imprenditore agricolo
Connessione oggettiva
Devono riguardare soprattutto prodotti, mezzi e risorse provenienti dall’attività agricola principale
REGOLE DELL’IMPRESA AGRICOLA
L’imprenditore agricolo ha obblighi meno rigidi rispetto all’imprenditore commerciale
Non è soggetto alle stesse procedure previste in caso di insolvenza
È comunque soggetto a controlli sanitari, tutela dell’ambiente e norme sulla qualità e sicurezza dei prodotti