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uULTIMA PARTE PART 1, LEZIONE 17 - Coggle Diagram
uULTIMA PARTE PART 1
IL PROCESSO LITISCONSORTILE
NOZIONE: Il processo litisconsortile, il processo con pluralità di parti, è un processo nel quale partecipano
almeno tre
parti,
quindi almeno una parte in più rispetto alla struttura ordinaria del processo, costituita da attore e convenuto.
negli artt. 102-103 e 105-111 c.p.c.
L'art. 104 c.p.c. disciplina la pluralità di domande contro la stessa parte: consente di proporre
nello stesso processo più domande nei confronti del medesimo convenuto, anche quando queste non siano connesse tra loro.
l'art. 103, comma 2, c.p.c., che permette al
giudice di disporre la separazione delle cause quando tutte le parti la richiedono oppure quando la trattazione congiunta ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo.
Perché l'ordinamento prevede il processo litisconsortile?
La ragione dell'esistenza del processo litisconsortile si trova nel principio chiovendiano di strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale.
Secondo questo principio,
il processo è uno strumento attraverso il quale vengono tutelati e attuati i diritti e i rapporti giuridici riconosciuti dal diritto sostanziale.
Il diritto sostanziale
non disciplina soltanto
rapporti bilaterali,
cioè intercorrenti tra due soggetti, ma anche:
Rapporti
plurilaterali
: rapporti giuridici che coinvolgono almeno tre soggetti.
Rapporti
bilaterali connessi
: rapporti giuridici che coinvolgono parti parzialmente differenti, ma che presentano un collegamento tra loro.
ESEMPIO: Nella fideiussione esistono due rapporti obbligatori distinti:
Il rapporto obbligatorio principale,
tra creditore e debitore principale.
Il rapporto fideiussorio
, tra creditore e fideiussore.
Questi rapporti sono distinti, ma connessi, perché l'obbligazione fideiussoria è accessoria rispetto all'obbligazione principale. Di
conseguenza
, per consentire una tutela giurisdizionale adeguata a questa realtà sostanziale,
l'ordinamento prevede il processo litisconsortile, nel quale possono partecipare più soggetti e possono essere dedotti rapporti giuridici plurilaterali oppure rapporti bilaterali tra parti parzialmente differenti ma connessi.
Il concetto fondamentale è che la struttura del processo deve essere in grado di rispecchiare la struttura dei rapporti disciplinati dal diritto sostanziale.
PRIMA DISTINZIONE:
Litisconsorzio necessario e litisconsorzio facoltativo
(nel litisconsorzio necessario la pluralità di parti è obbligatoria; in quello facoltativo è consentita.)
Litisconsorzio necessario – Art. 102 c.p.c.
Il litisconsorzio necessario ricorre quando la decisione deve essere pronunciata come viene prevista dalla legge nei confronti di più parti, la cui partecipazione al processo è obbligatoria.
Se manca un litisconsorte necessario, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio entro un termine perentorio.
Esempio: nel disconoscimento della paternità devono partecipare padre, madre e figlio (art. 247 c.c.).
LITISCONSORZIO NECESSARIO – ART. 102 C.P.C.
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Litisconsorzio facoltativo – Art. 103 c.p.c. e altre disposizioni
Il litisconsorzio facoltativo ricorre quando la partecipazione di più parti allo stesso processo è consentita, ma non imposta dalla legge.
La pluralità di parti dipende quindi da una scelta dei soggetti interessati, salvo specifiche ipotesi di iniziativa del giudice.
L’art. 103 c.p.c. disciplina il litisconsorzio facoltativo originario, ma non esaurisce tutte le ipotesi.
Le disposizioni che disciplinano il processo litisconsortile
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SECONDA DISTINZIONE
Litisconsorzio originario e litisconsorzio sopravvenuto: La seconda distinzione fondamentale riguarda il momento nel quale si forma la pluralità di parti.
Litisconsorzio originario
Si verifica quando il processo nasce già con almeno tre parti.
Rientrano in questa categoria:
Il litisconsorzio necessario, quando tutti i litisconsorti partecipano sin dall'instaurazione del processo, ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
Il litisconsorzio facoltativo originario, previsto dall'art. 103 c.p.c.
Litisconsorzio sopravvenuto
Si verifica quando il processo nasce con due parti e diventa litisconsortile durante il suo svolgimento, attraverso l'ingresso di uno o più soggetti ulteriori.
Rientrano in questa categoria:
Art. 105 c.p.c.: intervento volontario del terzo.
Art. 106 c.p.c.: chiamata del terzo su istanza di parte.
Art. 107 c.p.c.: chiamata del terzo per ordine del giudice.
Artt. 110-111 c.p.c.: successione processuale, nei casi in cui determina effettivamente una pluralità di parti.
LEZIONE 17
il litisconsorzio necessario per ragioni di mera opportunità.
Il litisconsorzio necessario per ragioni di opportunità ricorre quando il legislatore impone la partecipazione di determinati soggetti al processo, non per ragioni sostanziali o di sostituzione processuale,
ma per garantire l'economia processuale ed evitare la moltiplicazione dei giudizi.
L'esempio dell'art. 784 c.p.c.: i creditori opponenti: Nelle domande di divisione ereditaria o di scioglimento della comunione devono partecipare anche i creditori opponenti, se presenti.
I creditori opponenti sono i creditori di uno dei coeredi o comproprietari che hanno proposto opposizione alla divisione, secondo quanto previsto dall'art. 1113 c.c.
Quando l'opposizione riguarda beni immobili, assume rilievo anche la relativa pubblicità mediante trascrizione, disciplinata dall'art. 2646 c.c.
Perché i creditori si oppongono alla divisione? Perché temono che la divisione venga realizzata in maniera
fraudolenta
, a loro danno. Perché temono che la divisione venga realizzata in maniera fraudolenta, a loro danno.
Esempio: tre fratelli dividono un'eredità. Uno è debitore e gli altri potrebbero assegnargli beni di valore inferiore alla sua quota, danneggiando il creditore. Quest'ultimo può opporsi alla divisione.
Perché è un litisconsorzio per opportunità? Il creditore opponente non è contitolare della comunione, quindi non sussistono ragioni sostanziali; inoltre, non vi è sostituzione processuale. La sua partecipazione è imposta per consentirgli di controllare il giudizio e prevenire eventuali frodi.
questo si collega anche con l'art. 404, comma 2, c.p.c.
L'opposizione di terzo revocatoria consente ai creditori e agli aventi causa di impugnare una sentenza pronunciata tra altre persone quando sia effetto di dolo o collusione a loro danno. Senza l'obbligo previsto dall'art. 784 c.p.c., potrebbero svolgersi due processi: uno di divisione e uno successivo di opposizione di terzo revocatoria.
Il legislatore impone quindi la partecipazione del creditore opponente fin dall'inizio del giudizio di divisione, evitando la duplicazione dei processi. Inoltre, il creditore che ha partecipato al giudizio non può successivamente proporre opposizione di terzo revocatoria, perché non è più terzo rispetto a quel processo.
Se l'art. 784 c.p.c. non imponesse la partecipazione dei creditori opponenti al giudizio di divisione, potrebbero verificarsi due processi distinti:
Un primo processo avente a oggetto la divisione della comunione.
Un secondo processo promosso dal creditore mediante opposizione di terzo revocatoria contro la sentenza di divisione, qualora questa fosse frutto di dolo o collusione a suo danno.
Il concetto fondamentale è che il litisconsorzio necessario per ragioni di opportunità serve a prevenire la moltiplicazione dei processi, consentendo ai soggetti interessati di tutelare le proprie ragioni all'interno di un unico giudizio.
Il litisconsorzio necessario per ragioni di mera opportunità è
tipico
, perché opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge e non è estensibile per analogia.
La ragione è che costituisce una deroga al principio dispositivo (In base al principio dispositivo, spetta al titolare del diritto decidere se chiedere oppure no tutela giurisdizionale. Da questo principio deriva il potere delle parti di determinare l'ambito oggettivo e soggettivo del giudizio) o principio della domanda.
In base a tale principio, spetta alle parti determinare:
Ambito oggettivo: i diritti e le situazioni giuridiche sottoposti al giudice.
Ambito soggettivo: i soggetti nei cui confronti instaurare il processo.
Nel litisconsorzio necessario per ragioni di opportunità, la legge impone la partecipazione di determinati soggetti indipendentemente dalla scelta delle parti.
Di conseguenza, il legislatore limita il potere delle parti di determinare l'ambito soggettivo del giudizio.
Poiché si tratta di una deroga al principio dispositivo, il litisconsorzio necessario per opportunità richiede un'espressa previsione legislativa e non può essere esteso a ipotesi ulteriori mediante analogia.
Perché il litisconsorzio necessario per ragioni sostanziali e processuali non viola il principio dispositivo? se ha partecipazione di alcun soggetti. Queste ipotesi non costituiscono eccezioni al principio dispositivo, ma sono conformi a esso.
La ragione è che la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari serve a consentire all'attore di ottenere una sentenza utile ed efficace, cioè una decisione capace di realizzare concretamente la tutela richiesta.
Per ragioni
sostanziali
: nella divisione ereditaria devono partecipare tutti i coeredi, perché solo così è possibile ottenere lo scioglimento integrale della comunione.
Per ragioni
processuali
: nella sostituzione processuale, la partecipazione del sostituito consente di ottenere un giudicato vincolante anche per il titolare del diritto, evitando ulteriori giudizi.
Esempio 1: divisione ereditaria: Devono partecipare tutti i coeredi, perché solo così la sentenza può determinare lo scioglimento integrale della comunione, garantendo all’attore la tutela richiesta.
Esempio 2: sostituzione processuale: Il sostituto agisce in nome proprio per un diritto altrui. La partecipazione del sostituito garantisce che il giudicato vincoli anche il titolare del diritto, evitando la duplicazione dei giudizi.
Litisconsorzio necessario per ragioni processuali
Dagli artt. 2900 c.c. (azione surrogatoria) e 1012 c.c. (azione confessoria o negatoria di servitù) si ricava una regola generale: La regola stabilisce che in tutti i casi di sostituzione processuale è necessaria la partecipazione al giudizio del sostituito,
salvo
che la legge disponga diversamente.
La sostituzione processuale quanso un soggetto, detto sostituto processuale o legittimato straordinario, agisce in giudizio in nome proprio per far valere un diritto appartenente a un altro soggetto, detto sostituito o legittimato ordinario.
Se il sostituito partecipa necessariamente al primo processo, sarà vincolato dal giudicato che si forma al suo termine: RATIO di tutelare il convenuto, evitando che venga coinvolto in due processi relativi alla stessa situazione giuridica: il primo instaurato dal sostituto e il secondo eventualmente instaurato dal sostituito. quindi se cerca di instraurare un altro processo a oggetto lo stesso diritto,
il convenuto potrebbe opporgli l'efficacia negativa o preclusiva del giudicato, impedendo che la stessa controversia venga nuovamente decisa.
Le eccezioni alla regola: artt. 108 e 111 c.p.c. (La regola generale della necessaria partecipazione del sostituito conosce alcune eccezioni espressamente previste dalla legge.)
Art. 108 c.p.c. – Estromissione del garantito: Il garantito viene estromesso dal processo e il garante assume la posizione di sostituto processuale, senza che sia necessaria la permanenza in giudizio del sostituito.
Art. 111 c.p.c. – Successione a titolo particolare nel diritto controverso: Quando il diritto controverso viene trasferito durante il processo, il giudizio prosegue, di regola, tra le parti originarie.
L'alienante assume la posizione di sostituto processuale, mentre il successore a titolo particolare è il sostituito, che può intervenire o essere chiamato, ma non è litisconsorte necessario.
2- Il giudizio di disconoscimento della paternità – Art. 247 c.c.
Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento.
Il giudizio di disconoscimento della paternità è diretto a superare
la presunzione di paternità, in base alla quale il marito della madre è considerato padre del figlio nato o concepito durante il matrimonio, nei casi previsti dalla legge.
Attraverso il giudizio di disconoscimento si mira a ottenere una sentenza che elimini lo status di figlio rispetto al presunto padre.
La questione che interessa è stabilire
per quale ragione la madre debba partecipare necessariamente al processo quando il giudizio è promosso dal presunto padre oppure dal figlio.
Prima ricostruzione: litisconsorzio necessario per ragioni di diritto sostanziale
Secondo una ricostruzione tradizionale, i
l rapporto di filiazione legittima veniva concepito
come un rapporto trilaterale tra padre, madre e figlio.
Se si considera il rapporto come trilaterale e l'azione di disconoscimento come un'azione costitutiva diretta a estinguerlo, la partecipazione di tutti e tre i soggetti sarebbe giustificata da ragioni di diritto sostanziale.
la sentenza inciderebbe su una situazione giuridica
plurisoggettiva
.
Seconda ricostruzione: litisconsorzio necessario per ragioni di opportunità
Secondo l'impostazione illustrata nella lezione, questa ricostruzione è stata superata dalla riforma della filiazione del 2012-2013, che ha eliminato la distinzione tra figli legittimi e figli naturali.
Oggi il rapporto di filiazione viene concepito come composto da due rapporti bilaterali distinti:
Il rapporto tra madre e figlio.
Il rapporto tra padre e figlio.
In questa prospettiva, l'azione di disconoscimento riguarda il rapporto tra il presunto padre e il figlio, senza modificare il rapporto di filiazione tra madre e figlio.
Pertanto, secondo questa ricostruzione, il litisconsorzio necessario della madre è giustificato da ragioni di mera opportunità.
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