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L'APPELLO - Coggle Diagram
L'APPELLO
LA COSTITUZIONE DELL’APPELLANTE E L’APPELLO INCIDENTALE
Nel giudizio d’appello, l’appellato deve costituirsi mediante comparsa di risposta almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione.La costituzione tardiva è consentita, ma comporta la decadenza dal potere di proporre appello incidentale.1. La costituzione dell’appellato
L’appellato si costituisce depositando in cancelleria una comparsa di risposta, nella quale deve:
- Esporre le proprie difese.
- Prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti allegati dall’appellante.
- Indicare i mezzi di prova e i documenti.
- Formulare le proprie conclusioni.
- Riproporre espressamente le domande e le eccezioni non accolte perché assorbite nella sentenza di primo grado.
L’appellato non può:
- Proporre nuove domande riconvenzionali.
- Formulare nuove eccezioni processuali o di merito, ma soltanto riproporre quelle già avanzate in primo grado.
- Chiamare nuovi terzi in causa, poiché i limiti soggettivi del contraddittorio sono quelli stabiliti nel primo grado.
2. L’appello incidentale
In caso di soccombenza reciproca, l’appellato che intende contestare i capi della sentenza a lui sfavorevoli deve proporre appello incidentale.L’appello incidentale deve essere:
- Inserito nella comparsa di risposta.
- Proposto almeno 20 giorni prima dell’udienza, a pena di decadenza.
Se l’appellante principale non si è costituito, la comparsa contenente l’appello incidentale deve essergli notificata.3. Le regole delle impugnazioni incidentali
La disciplina prevede alcune regole fondamentali:
- Conversione dell’appello principale in incidentale: l’appello proposto autonomamente dopo quello della controparte si converte in appello incidentale e deve essere riunito al primo.
- Appello incidentale tempestivo e tardivo: quello tardivo è ammesso anche dopo la scadenza dei termini, ma perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile.
- Oggetto dell’appello incidentale tardivo: può riguardare anche capi della sentenza diversi da quelli impugnati in via principale.
- Udienza di trattazione: la proposizione dell’appello incidentale non determina automaticamente il rinvio dell’udienza né la concessione di un termine a difesa. L’appellante principale deve difendersi in udienza, ma può chiederne il rinvio.
- Interesse derivante dall’impugnazione di un’altra parte: se l’interesse all’appello incidentale nasce dall’impugnazione di una parte diversa dall’appellante principale, esso deve essere proposto nella prima udienza successiva.
- Pluralità di parti: le parti chiamate a integrare il contraddittorio nelle cause inscindibili o alle quali è stata notificata l’impugnazione nelle cause scindibili devono proporre le proprie impugnazioni in via incidentale nello stesso processo, a pena di decadenza.
4. L’appello incidentale condizionato
L’appello incidentale condizionato è un istituto di origine dottrinale e giurisprudenziale.Ricorre soprattutto quando una parte:
- È risultata vittoriosa nel merito in primo grado.
- È risultata però soccombente su eccezioni pregiudiziali o preliminari, espressamente respinte dal giudice.
Se intende contestare il rigetto di tali eccezioni, deve proporre appello incidentale condizionato, affinché esse vengano riesaminate nell’ipotesi in cui il giudice d’appello riformi la decisione di merito.
5. La differenza tra appello incidentale condizionato e mera riproposizione
Occorre distinguere due situazioni.1. Eccezioni espressamente respinte
Quando la parte vittoriosa nel merito ha visto respingere le proprie eccezioni preliminari o pregiudiziali, deve proporre appello incidentale condizionato.2. Domande subordinate assorbite
Se la parte aveva proposto una domanda subordinata contro l’attore o un terzo, ma questa non è stata esaminata perché assorbita dalla decisione sulla domanda principale, non è necessario proporre appello incidentale.È sufficiente la mera riproposizione della domanda in appello, poiché essa non è stata respinta.6. La regola fondamentale
- Costituzione dell’appellato → almeno 20 giorni prima dell’udienza.
- Costituzione tardiva → possibile, ma comporta la decadenza dall’appello incidentale.
- Appello incidentale tempestivo → nella comparsa di risposta, entro il termine previsto.
- Appello incidentale tardivo → perde efficacia se l’impugnazione principale è inammissibile o improcedibile.
- Appello incidentale condizionato → necessario per contestare eccezioni espressamente respinte, quando la parte è vittoriosa nel merito.
- Mera riproposizione → sufficiente per le domande ed eccezioni assorbite, non espressamente respinte.
La distinzione fondamentale è che ciò che è stato espressamente respinto deve essere impugnato, eventualmente in via incidentale condizionata, mentre ciò che è rimasto assorbito deve soltanto essere espressamente riproposto in appello.
L’AMMISSIONE E L’ASSUNZIONE DELLE PROVE
Nel giudizio d’appello, l’ammissione e l’assunzione delle prove spettano al giudice istruttore, se nominato, quando non ritiene di rimettere immediatamente la causa in decisione.Il giudice d’appello può inoltre disporre la rinnovazione delle prove già assunte in primo grado.1. L’ammissione e l’assunzione delle prove
Quando ritiene necessaria un’attività istruttoria, il giudice d’appello:
- Ammette le prove e fissa un’udienza per la loro assunzione.
- Assegna alle parti un termine per dedurre ulteriori mezzi di prova resi necessari da quelli ammessi.
- Decide, in una nuova udienza, sull’ammissibilità delle ulteriori prove.
- Procede all’assunzione delle prove davanti a sé.
2. La rinnovazione delle prove di primo grado
Il giudice d’appello può disporre la rinnovazione totale o parziale delle prove già assunte in primo grado quando:
- Le prove sono state assunte invalidamente e la loro acquisizione è necessaria.
- Non condivide la valutazione delle prove compiuta dal giudice di primo grado.
3. La decisione sulle questioni preliminari o pregiudiziali
Il giudice d’appello può decidere una questione preliminare di merito o pregiudiziale processuale senza definire l’intero giudizio.In questo caso, può adottare provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa.Ciò avviene, in particolare, quando:
- Il giudice di primo grado ha pronunciato una sentenza definitiva su una questione preliminare o pregiudiziale.
- Il giudice d’appello riforma tale decisione, sostituendola con una sentenza non definitiva.
La riforma può far emergere esigenze istruttorie che non erano state affrontate o soddisfatte in primo grado.4. L’appello immediato contro una sentenza non definitiva
Quando viene proposto appello immediato contro una sentenza non definitiva, il giudice di primo grado può sospendere l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruttoria.La sospensione richiede due condizioni:
- Istanza concorde di tutte le parti.
- Il giudice deve ritenere che i provvedimenti relativi all’istruttoria siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata.
La sospensione dura fino alla definizione del giudizio d’appello.5. La riassunzione del processo di primo grado
Dopo la decisione sull’appello immediato, le parti devono riassumere il processo davanti al giudice di primo grado entro:
- 6 mesi dalla comunicazione della sentenza d’appello.
- Il termine è perentorio.
Questa regola opera quando la sentenza non definitiva viene confermata.Non opera, invece, quando la sentenza viene riformata con una sentenza definitiva che, dichiarando fondata la questione preliminare o pregiudiziale, impedisce la prosecuzione dell’istruttoria in primo grado.6. I limiti ai poteri istruttori del giudice d’appello
In caso di appello immediato contro una sentenza non definitiva, si verifica una separazione delle questioni e dei temi di prova tra primo e secondo grado.Di conseguenza, il giudice d’appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni per le quali il giudice di primo grado ha già disposto la prosecuzione dell’istruttoria.
7. La regola fondamentale
- Ammissione delle prove → affidata all’istruttore, se nominato.
- Assunzione delle prove → davanti al giudice d’appello, dopo la decisione sulla loro ammissibilità.
- Rinnovazione delle prove → possibile se assunte invalidamente o diversamente valutate.
- Riforma di una sentenza definitiva su questioni preliminari o pregiudiziali → può rendere necessaria un’ulteriore istruttoria.
- Appello immediato contro una sentenza non definitiva → possibile sospensione dell’istruttoria di primo grado su istanza concorde delle parti.
- Riassunzione del giudizio di primo grado → entro il termine perentorio di 6 mesi dalla comunicazione della sentenza d’appello, quando la sentenza non definitiva è confermata.
- Separazione dei temi di prova → il giudice d’appello non può assumere nuove prove sulle questioni la cui istruttoria prosegue in primo grado.
La distinzione fondamentale è che il giudice d’appello può ammettere, assumere o rinnovare prove quando necessario, ma deve rispettare la separazione dell’attività istruttoria tra primo e secondo grado, soprattutto in caso di appello immediato contro una sentenza non definitiva.
I CARATTERI FONDAMENTALI DELL’APPELLO
L’appello è il mezzo ordinario di impugnazione delle sentenze di primo grado, finalizzato a ottenere un riesame della causa nel merito da parte di un giudice superiore.Le sue caratteristiche principali sono l’effetto devolutivo e l’effetto sostitutivo.1. L’effetto devolutivo
L’effetto devolutivo consiste nel trasferimento della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, affinché quest’ultimo riesamini la decisione impugnata.2. La natura del giudizio d’appello
Nonostante le riforme, il giudizio d’appello presenta caratteristiche diverse dal giudizio di primo grado:
- La fase introduttiva segue ancora il precedente modello del processo di cognizione.
- L’appello costituisce prevalentemente un controllo sulla decisione di primo grado.
- Il riesame avviene generalmente sulla base degli atti già acquisiti, senza una nuova istruttoria.
3. L’effetto sostitutivo
L’effetto sostitutivo comporta che la sentenza d’appello sostituisca quella di primo grado.Sono invece eccezionali e tassative le ipotesi in cui il giudice d’appello:
- Si limita ad annullare la sentenza impugnata.
- Dispone la rimessione della causa al giudice di primo grado.
4. La regola fondamentale
- Appello → mezzo ordinario di impugnazione contro le sentenze di primo grado.
- Effetto devolutivo → trasferimento della causa al giudice superiore per il riesame.
- Funzione prevalente → controllo sulla decisione di primo grado, normalmente senza nuova istruttoria.
- Effetto sostitutivo → la sentenza d’appello sostituisce quella impugnata.
- Annullamento con rinvio al primo giudice → ammesso soltanto in casi eccezionali e tassativi.
La caratteristica fondamentale dell’appello è che consente il riesame della decisione di primo grado da parte di un giudice superiore, la cui sentenza normalmente sostituisce quella impugnata.
L’APPELLABILITÀ DELLE SENTENZE
La regola generale è che tutte le sentenze pronunciate in primo grado sono appellabili.La legge prevede tuttavia alcune eccezioni, nelle quali l'appello è escluso oppure ammesso soltanto per determinati motivi.1. Le sentenze non appellabili
Non possono essere impugnate mediante appello:
- Sentenze pronunciate secondo equità, su concorde richiesta delle parti, quando la causa riguarda diritti disponibili.
- Sentenze dichiarate inappellabili dalla legge, come quelle relative a controversie di lavoro di valore non superiore a 25,82 euro.
- Sentenze per le quali le parti hanno concordato di omettere l'appello.
- Provvedimenti relativi a litispendenza, continenza, competenza e connessione, nonché quelli che dispongono la sospensione del processo, impugnabili soltanto mediante regolamento di competenza.
2. Le sentenze del giudice di pace
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, nelle cause di valore non superiore a:
- 1.100 euro, secondo il limite originario.
- 2.500 euro dal 2025, secondo il testo.
Sono appellabili esclusivamente per:
- Violazione delle norme sul procedimento.
- Violazione di norme costituzionali.
- Violazione di norme comunitarie.
- Violazione dei principi regolatori della materia.
Si tratta quindi di un appello a motivi limitati.3. Le sentenze della Corte d'appello pronunciate in unico grado
Non sono appellabili le sentenze pronunciate dalla Corte d'appello in unico grado, tra cui:
- Le decisioni relative al riconoscimento delle sentenze straniere, in caso di mancata ottemperanza, contestazione del riconoscimento o necessità di esecuzione forzata.
- Le decisioni sull'equa riparazione del danno derivante dall'irragionevole durata del processo.
4. Le sentenze relative al lodo arbitrale
Non sono soggette ad appello le sentenze pronunciate nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale rituale.5. I provvedimenti con forma diversa dalla sentenza
Può accadere che il giudice emetta un provvedimento con contenuto decisorio, ma utilizzando erroneamente una forma diversa dalla sentenza.Secondo la Cassazione, per stabilire se il provvedimento sia appellabile occorre verificare se il giudice abbia consapevolmente scelto quella forma.6. La regola fondamentale
- Sentenze di primo grado → generalmente appellabili.
- Sentenze escluse dalla legge o dall'accordo delle parti → inappellabili.
- Sentenze equitative del giudice di pace → appello consentito soltanto per specifiche violazioni.
- Sentenze della Corte d'appello in unico grado → non appellabili.
- Sentenze sull'impugnazione per nullità del lodo rituale → non appellabili.
- Provvedimenti decisori con forma diversa dalla sentenza → rileva la scelta consapevole della forma da parte del giudice.
La distinzione fondamentale è che l'appello costituisce il rimedio ordinario contro le sentenze di primo grado, ma può essere escluso dalla legge o dall'accordo delle parti, oppure limitato a determinati motivi di impugnazione.
LA RISERVA D’APPELLO CONTRO LE SENTENZE NON DEFINITIVE
La riserva d’appello consente alla parte interessata di rinviare l’impugnazione di una sentenza non definitiva al momento in cui verrà pronunciata la sentenza definitiva.1. Le alternative della parte
Contro una sentenza non definitiva, la parte può scegliere tra:
- Appello immediato → impugnare subito la sentenza.
- Riserva d’appello → rinviare l’impugnazione a un momento successivo.
2. I termini per formulare la riserva
La riserva deve essere formulata, a pena di decadenza:
- Entro il termine previsto per proporre appello.
- Comunque non oltre la prima udienza davanti al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza.
L’appello riservato dovrà essere proposto insieme:
- All’appello contro la sentenza definitiva.
- Oppure all’appello contro una successiva sentenza non definitiva.
3. L’appello immediato di un’altra parte
La riserva non può essere formulata quando un’altra parte propone immediatamente appello contro la stessa sentenza.Se la riserva è già stata formulata, essa perde efficacia.4. La riserva nelle cause inscindibili o dipendenti
Quando la sentenza riguarda cause inscindibili o dipendenti, la parte che ha formulato riserva può comunque proporre appello incidentale.Ciò è garantito dalla regola che impone l’integrazione del contraddittorio, a pena di inammissibilità dell’appello.5. La riserva nelle cause scindibili
Quando la sentenza riguarda cause scindibili, la parte che ha formulato riserva deve proporre il proprio appello:
- In via incidentale.
- Nel rispetto delle forme e dei termini previsti per l’impugnazione incidentale.
6. La regola fondamentale
- Sentenza non definitiva → possibilità di appello immediato o riserva d’appello.
- Riserva → da formulare entro il termine per appellare e comunque non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione.
- Appello differito → proposto insieme all’impugnazione della sentenza definitiva o di una successiva sentenza non definitiva.
- Appello immediato di un’altra parte → impedisce la riserva o la rende inefficace.
- Cause inscindibili o dipendenti → possibilità di proporre appello incidentale.
- Cause scindibili → appello incidentale nelle forme e nei termini previsti.
La distinzione fondamentale è che la riserva d’appello permette di differire l’impugnazione di una sentenza non definitiva, ma perde efficacia se un’altra parte propone appello immediato contro la stessa decisione.
IL GIUDICE DELL’APPELLO
Il giudice competente per l’appello dipende dall’organo giudiziario che ha pronunciato la sentenza di primo grado.1. La competenza del giudice d’appello
- Sentenze del giudice di pace → l’appello si propone al tribunale.
- Sentenze del tribunale → l’appello si propone alla Corte d’appello.
In entrambi i casi, è competente il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’organo che ha pronunciato la sentenza impugnata.2. La composizione del giudice d’appello
La regola generale è la collegialità della decisione:
- Appello davanti alla Corte d’appello → la trattazione è affidata al giudice istruttore, mentre la decisione spetta al collegio.
- Appello davanti al tribunale contro le sentenze del giudice di pace → la trattazione e la decisione spettano sempre al giudice monocratico.
3. La regola fondamentale
- Giudice di pace → Tribunale: decisione monocratica.
- Tribunale → Corte d’appello: decisione collegiale, con trattazione affidata al giudice istruttore.
La distinzione fondamentale è che l’appello contro le sentenze del giudice di pace viene trattato e deciso da un solo magistrato, mentre l’appello contro le sentenze del tribunale è deciso collegialmente dalla Corte d’appello.
LA PROPOSIZIONE DELL’APPELLO
L’appello si propone mediante atto di citazione, che deve contenere le indicazioni previste dall’art. 163 c.p.c.L’atto deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico, a pena di inammissibilità.1. Il contenuto dell’atto d’appello
Per ciascun motivo di impugnazione, l’appellante deve indicare:
- Il capo della sentenza di primo grado che intende impugnare.
- Le censure alla ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di primo grado.
- Le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza rispetto alla decisione impugnata.
La mancata specificazione di questi elementi comporta l’inammissibilità dell’appello.2. I termini per comparire
Tra la notificazione dell’atto di citazione in appello e la prima udienza devono intercorrere almeno:
- 90 giorni liberi → se la notificazione avviene in Italia.
- 150 giorni liberi → se la notificazione avviene all’estero.
3. L’effetto devolutivo dell’appello
L’atto d’appello delimita l’ambito della cognizione del giudice di secondo grado.Il giudice d’appello, infatti, è chiamato a riesaminare le parti della decisione specificamente contestate dall’appellante.Ne derivano due conseguenze:
- Impugnazione parziale → comporta acquiescenza ai capi della sentenza non impugnati.
- Domande ed eccezioni non accolte in primo grado → se non vengono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
4. La distinzione tra riproposizione e impugnazione
Occorre distinguere due situazioni.1. Domande ed eccezioni non accolte
Devono essere espressamente riproposte in appello, altrimenti si considerano rinunciate.2. Domande respinte, anche implicitamente
La parte soccombente non può limitarsi a riproporle, ma deve:
- Impugnare il relativo capo della sentenza.
- Formulare specifiche censure nell’atto d’appello.
5. La regola fondamentale
- Forma dell’appello → atto di citazione conforme all’art. 163 c.p.c.
- Motivazione → chiara, sintetica e specifica, a pena di inammissibilità.
- Termini di comparizione → 90 giorni liberi in Italia, 150 all’estero.
- Capi non impugnati → si determina acquiescenza.
- Domande ed eccezioni non accolte → devono essere espressamente riproposte.
- Domande respinte → richiedono una specifica impugnazione, non una semplice riproposizione.
La distinzione fondamentale è che l’appello deve individuare precisamente gli errori della sentenza di primo grado: le questioni non accolte devono essere riproposte, mentre i capi di domanda respinti devono essere impugnati con specifiche censure.
LA COSTITUZIONE DELL’APPELLANTE
Nel giudizio d’appello, il contraddittorio si instaura mediante la notificazione dell’atto di citazione, secondo il sistema della citazione a udienza fissa.La costituzione dell’appellante serve ad assicurare la sua presenza legale nel processo, ma la mancata costituzione è sanzionata diversamente rispetto al giudizio di primo grado.1. Le modalità di costituzione
La costituzione dell’appellante avviene secondo le forme e i termini previsti per il giudizio di primo grado davanti al tribunale.L’appellante deve inoltre inserire nel proprio fascicolo una copia della sentenza impugnata.2. Gli adempimenti del cancelliere
Il cancelliere del giudice d’appello deve:
- Provvedere all’iscrizione della causa a ruolo.
- Formare il fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello.
- Richiedere al cancelliere del giudice di primo grado la trasmissione del fascicolo d’ufficio del precedente giudizio.
3. La regola fondamentale
- Contraddittorio → instaurato mediante la notificazione della citazione in appello.
- Costituzione → segue le forme e i termini del processo di primo grado davanti al tribunale.
- Appellante → deve depositare una copia della sentenza appellata.
- Cancelliere → iscrive la causa a ruolo, forma il fascicolo d’ufficio e richiede quello di primo grado.
- Mancata costituzione → soggetta a una disciplina sanzionatoria diversa da quella del primo grado.
La caratteristica fondamentale è che la notificazione dell’appello instaura il contraddittorio, mentre la costituzione assicura la presenza legale dell’appellante e consente l’acquisizione degli atti del giudizio di primo grado.
L’INTERVENTO DI TERZO
Nel giudizio d’appello, la regola generale è il divieto di intervento del terzo, poiché potrebbe comportare l’introduzione di nuove domande in secondo grado, proposte dal terzo o dalle parti nei suoi confronti.Tuttavia, per ragioni di economia processuale, sono previste alcune eccezioni.1. I casi in cui è ammesso l’intervento del terzo
Possono eccezionalmente intervenire in appello due categorie di terzi:
- Terzi che ritengono pregiudicati i propri diritti dalla sentenza → soggetti legittimati all’opposizione di terzo ordinaria.
- Terzi legittimati all’opposizione revocatoria → aventi causa e creditori di una delle parti che ritengono la sentenza frutto di dolo o collusione delle parti a loro danno.
L’intervento deve avvenire secondo le forme e i termini previsti per il giudizio di primo grado.2. Il divieto di chiamata del terzo
Per garantire il rispetto del doppio grado di giurisdizione, in appello sono escluse:
- La chiamata del terzo su istanza di parte.
- La chiamata del terzo per ordine del giudice.
3. Il litisconsorte necessario pretermesso
Se emerge che nel giudizio di primo grado non ha partecipato un litisconsorte necessario, non è possibile sanare il vizio ordinando semplicemente l’integrazione del contraddittorio in appello.In questo caso:
- Regola generale → la causa deve essere rimessa al giudice di primo grado.
- Eccezione → la rimessione non è necessaria se il litisconsorte pretermesso interviene spontaneamente in appello, nelle forme dell’intervento adesivo dipendente.
4. La regola fondamentale
- Intervento del terzo in appello → generalmente vietato.
- Eccezioni → terzi che ritengono lesi i propri diritti e soggetti legittimati all’opposizione revocatoria.
- Chiamata del terzo → vietata sia su richiesta delle parti sia per ordine del giudice.
- Litisconsorte necessario pretermesso → rimessione della causa al primo giudice, salvo intervento spontaneo in appello nelle forme indicate.
La distinzione fondamentale è che l’intervento spontaneo di determinati terzi può essere eccezionalmente ammesso in appello, mentre la chiamata di nuovi terzi è vietata per tutelare il doppio grado di giurisdizione.
L’INAMMISSIBILITÀ E L’IMPROCEDIBILITÀ DELL’APPELLO
L’inammissibilità e l’improcedibilità sono due sanzioni processuali che impediscono l’esame dell’appello e determinano il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.1. L’inammissibilità dell’appello
L’appello è dichiarato inammissibile quando:
- È proposto contro una sentenza inappellabile, per legge o per accordo delle parti.
- È proposto oltre il termine perentorio previsto dalla legge.
- La parte ha già prestato acquiescenza alla sentenza.
- Nelle cause inscindibili o dipendenti, l’appellante non provvede all’integrazione del contraddittorio ordinata dal giudice nei confronti delle parti mancanti.
2. L’improcedibilità dell’appello
L’appello è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, in due ipotesi.1. Mancata costituzione dell’appellante
- L’appellante non si costituisce nei termini previsti.
2. Mancata comparizione dell’appellante
Quando l’appellante si è costituito, ma non compare alla prima udienza:
- Il collegio dispone, con ordinanza non impugnabile, il rinvio a una nuova udienza.
- Il cancelliere comunica la nuova udienza all’appellante.
- Se l’appellante non compare neppure alla seconda udienza, l’appello viene dichiarato improcedibile.
3. Gli effetti dell’inammissibilità e dell’improcedibilità
Entrambe le sanzioni producono le stesse conseguenze:
- L’appello non può essere riproposto, anche se il termine per impugnare non è ancora scaduto.
- La sentenza di primo grado passa in giudicato.
4. La distinzione fondamentale
- Inammissibilità → riguarda la mancanza dei presupposti necessari per proporre validamente l’appello.
- Improcedibilità → riguarda il mancato rispetto di adempimenti necessari per la prosecuzione del giudizio d’appello.
La regola fondamentale è che sia l’inammissibilità sia l’improcedibilità impediscono di riproporre l’appello e determinano il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
LA DECISIONE ACCELERATA DELLE IMPUGNAZIONI INAMMISSIBILI E INFONDATE
La riforma del 2022 ha introdotto l’art. 348-bis c.p.c., che prevede un procedimento accelerato per la decisione delle impugnazioni inammissibili o manifestamente infondate.L’obiettivo è consentire alle Corti d’appello di definire rapidamente le impugnazioni che non richiedono una trattazione ordinaria.1. Il procedimento accelerato
Quando il giudice rileva che l’impugnazione è:
- Inammissibile.
- Manifestamente infondata.
Può disporre direttamente la discussione orale della causa, accelerandone la decisione.2. La presenza di un’impugnazione incidentale
Se è stata proposta anche un’impugnazione incidentale, il procedimento accelerato può essere utilizzato soltanto quando i suoi presupposti sussistono sia per l’impugnazione principale sia per quella incidentale.In caso contrario, il giudice deve procedere alla trattazione di tutte le impugnazioni proposte contro la sentenza.3. I limiti alla decisione accelerata disposta dal presidente
Il presidente può disporre l’immediata rimessione della causa in decisione soltanto in casi limitati, poiché inizialmente potrebbe non essere possibile valutare anche un eventuale appello incidentale.In particolare:
- Appello principale tardivo → quando è già inammissibile per scadenza del termine.
- Impossibilità di appello incidentale → quando l’appellante è totalmente soccombente e, quindi, l’appellato non ha capi sfavorevoli da impugnare.
4. La decisione accelerata durante la trattazione
Anche quando il presidente non dispone inizialmente la decisione immediata, il giudice incaricato della trattazione può successivamente:
- Sentire le parti.
- Disporre la discussione orale.
- Rimettere direttamente la causa in decisione, senza ulteriori attività intermedie.
Questa possibilità può essere utilizzata, ad esempio, quando l’impugnazione risulta manifestamente fondata.5. La regola fondamentale
- Art. 348-bis c.p.c. → consente la decisione accelerata delle impugnazioni inammissibili o manifestamente infondate.
- Impugnazione incidentale → la procedura accelerata richiede che i presupposti sussistano per entrambe le impugnazioni.
- Presidente → può disporre la decisione immediata soltanto quando risultano rispettate tali condizioni.
- Giudice della trattazione → può disporre successivamente la discussione orale, sentite le parti, anche in presenza di un’impugnazione manifestamente fondata.
La distinzione fondamentale è che la decisione accelerata può essere disposta sia nella fase preliminare sia durante la trattazione, evitando attività processuali superflue quando la causa può essere immediatamente decisa.
IL DIVIETO DI NUOVE DOMANDE ED ECCEZIONI E L’AMMISSIBILITÀ DI NUOVE PROVE
Nel giudizio d’appello vige il divieto generale di proporre nuove domande, nuove eccezioni in senso stretto e nuovi mezzi di prova.Questi limiti derivano dal principio del doppio grado di giurisdizione, secondo cui il giudice d’appello non può ampliare l’oggetto della controversia rispetto al primo grado.1. Il divieto di nuove domande
In appello non possono essere proposte domande nuove. Se vengono formulate, devono essere dichiarate inammissibili anche d’ufficio.Sono tuttavia ammesse alcune eccezioni:
- Interessi, frutti e accessori maturati dopo la sentenza di primo grado.
- Risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza impugnata.
- Domande proposte dai terzi legittimati a intervenire in appello.
Le prime due ipotesi riguardano domande solo parzialmente nuove, perché strettamente collegate a quelle già proposte in primo grado.2. Il divieto di nuove eccezioni
In appello non sono ammesse le nuove eccezioni in senso stretto, ossia quelle che possono essere sollevate soltanto dalle parti e non sono rilevabili d’ufficio.Sono invece consentite:
- Le eccezioni rilevabili d’ufficio, purché non precluse dal giudizio di primo grado.
- Le eccezioni processuali relative al giudizio d’appello, come:
- Inammissibilità.
- Improcedibilità.
- Nullità.
- Estinzione.
3. Il divieto di nuove prove e documenti
L’ammissione di nuove prove in appello è stata progressivamente limitata, fino a un divieto quasi assoluto.La regola generale prevede che:
- Non possono essere ammessi nuovi mezzi di prova.
- Non possono essere prodotti nuovi documenti.
Eccezione: nuove prove e documenti sono ammessi quando la parte dimostra di non aver potuto proporli o produrli in primo grado per causa a essa non imputabile.4. Le ulteriori eccezioni in materia probatoria
Restano comunque consentiti:
- Giuramento decisorio → può essere sempre deferito anche in appello.
- Prove erroneamente escluse in primo grado → il giudice d’appello può ammettere i mezzi di prova già dedotti dalle parti, ma erroneamente dichiarati inammissibili o irrilevanti dal primo giudice.
5. La regola fondamentale
- Nuove domande → vietate, salvo le eccezioni previste.
- Nuove eccezioni in senso stretto → vietate.
- Eccezioni rilevabili d’ufficio → ammesse se non precluse.
- Nuove prove e documenti → vietati, salvo impossibilità di produzione in primo grado per causa non imputabile alla parte.
- Giuramento decisorio → sempre ammesso.
- Prove erroneamente escluse in primo grado → possono essere ammesse in appello.
La distinzione fondamentale è che il giudizio d’appello non costituisce un nuovo processo: domande, eccezioni e prove sono generalmente limitate a quelle del primo grado, salvo specifiche eccezioni.
LA TRATTAZIONE DELLA CAUSA
La riforma del 2022 ha modificato la fase di trattazione del giudizio d’appello, disciplinata dall’art. 350 c.p.c.La trattazione è generalmente affidata a un giudice singolo, mentre la decisione, davanti alla Corte d’appello, rimane collegiale.1. Il giudice competente per la trattazione
Occorre distinguere:
- Appello davanti al tribunale → trattazione e decisione affidate al giudice monocratico.
- Appello davanti alla Corte d’appello → trattazione affidata al giudice istruttore, se nominato, mentre la decisione spetta al collegio.
L’istruzione della causa viene svolta soltanto nei casi in cui risulta necessaria.2. La prima udienza di trattazione
Nella prima udienza, il giudice:
- Verifica la regolare costituzione del giudizio e, se necessario, ne ordina l’integrazione.
- Dichiara l’eventuale contumacia dell’appellato.
- Dispone, quando occorre, la rinnovazione della notificazione dell’atto d’appello.
- Provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza.
3. La decisione accelerata
Il giudice, sentite le parti, può disporre direttamente la discussione orale della causa quando l’impugnazione risulta:
- Inammissibile.
- Manifestamente infondata.
- Manifestamente fondata.
Può inoltre ricorrere alla discussione orale quando lo ritiene opportuno per la ridotta complessità o l’urgenza della causa.4. Il tentativo di conciliazione e l’attività istruttoria
Se non dispone la decisione accelerata, il giudice:
- Procede al tentativo di conciliazione.
- Può ordinare la comparizione personale delle parti.
- Decide sulle richieste istruttorie.
- Dispone l’assunzione davanti a sé delle prove ammesse.
5. La rimessione della causa in decisione
Terminata la trattazione, l’istruttore rimette la causa in decisione secondo il rito ordinario.A tal fine:
- Fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione.
- Assegna alle parti tre termini perentori, ai quali esse possono rinunciare.
I termini sono:
- Non superiore a 60 giorni prima dell’udienza → deposito delle note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni.
- Non superiore a 30 giorni prima dell’udienza → deposito delle comparse conclusionali.
- Non superiore a 15 giorni prima dell’udienza → deposito delle note di replica.
La decisione spetta al collegio, che deve depositare la sentenza entro il termine ordinatorio di 60 giorni.6. La regola fondamentale
- Art. 350 c.p.c. → disciplina la trattazione dell’appello.
- Tribunale → giudice monocratico.
- Corte d’appello → trattazione dell’istruttore e decisione collegiale.
- Prima udienza → verifica della regolarità processuale e possibilità di decisione accelerata.
- In assenza di decisione accelerata → tentativo di conciliazione ed eventuale istruttoria.
- Decisione ordinaria → termini perentori di 60, 30 e 15 giorni per gli scritti difensivi.
- Deposito della sentenza → termine ordinatorio di 60 giorni.
La distinzione fondamentale è che, davanti alla Corte d’appello, la trattazione è normalmente affidata al giudice istruttore, mentre la decisione rimane collegiale e può avvenire attraverso il procedimento accelerato oppure mediante il rito ordinario.
I PROVVEDIMENTI SULL’ESECUZIONE PROVVISORIA
Il giudice d’appello, su istanza di parte proposta con l’impugnazione principale o incidentale, può disporre la sospensione totale o parziale dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.1. I presupposti per la sospensione
La sospensione può essere concessa quando ricorre almeno uno dei due presupposti alternativi:
- Fumus → l’impugnazione appare manifestamente fondata.
- Periculum → dall’esecuzione può derivare un pregiudizio grave e irreparabile.
Il pregiudizio può sussistere anche quando la condanna riguarda il pagamento di una somma di denaro, considerando anche il rischio di insolvenza di una delle parti.Non è necessario che ricorrano entrambi i presupposti.2. La proposizione dell’istanza
L’istanza di sospensione può essere proposta:
- Con l’appello principale.
- Con l’appello incidentale.
- Nel corso del giudizio, anche riproponendo un’istanza precedente, quando intervengono mutamenti delle circostanze.
In quest’ultimo caso, i mutamenti devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità.3. La sanzione per l’istanza inammissibile o manifestamente infondata
Se l’istanza è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice può condannare il richiedente:
- Al pagamento di una pena pecuniaria da 250 a 10.000 euro.
- In favore della Cassa delle ammende.
La condanna è pronunciata con ordinanza non impugnabile, che può essere revocata con la sentenza definitiva.4. Il procedimento ordinario di sospensione
La regola generale prevede che il giudice d’appello, ossia il collegio della Corte d’appello, decida sull’istanza:
- Nella prima udienza.
- Con ordinanza non impugnabile.
5. Il procedimento anticipato in camera di consiglio
Quando occorre una decisione più rapida, la parte può presentare un ricorso per ottenere la sospensione prima dell’udienza di comparizione.In questo caso:
- Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio.
- L’udienza si svolge davanti all’istruttore, se nominato, oppure davanti al giudice monocratico.
- Il giudice d’appello decide sull’istanza con ordinanza non impugnabile.
6. La sospensione provvisoria per motivi di urgenza
Se ricorrono giusti motivi di urgenza, legati alla gravità del pericolo nel ritardo, il presidente della Corte d’appello o il tribunale può disporre, con decreto, l’immediata sospensione provvisoria.Successivamente, nell’udienza fissata in camera di consiglio, il giudice d’appello:
- Conferma il decreto.
- Modifica il decreto.
- Revoca il decreto.
La decisione avviene mediante ordinanza non impugnabile.7. Le tre modalità di sospensione
La sospensione può quindi essere disposta attraverso tre procedimenti:
- Procedimento ordinario → decisione del giudice d’appello nella prima udienza.
- Procedimento anticipato → decisione in camera di consiglio prima dell’udienza di comparizione, su ricorso della parte.
- Procedimento urgente → sospensione provvisoria immediata disposta dal presidente della Corte d’appello o dal tribunale, da confermare, modificare o revocare nella successiva udienza.
8. La regola fondamentale
- Fumus e periculum → presupposti alternativi, non cumulativi.
- Sospensione → totale o parziale, con o senza cauzione.
- Istanza riproposta → ammessa in presenza di mutamenti delle circostanze specificamente indicati.
- Istanza inammissibile o manifestamente infondata → possibile sanzione da 250 a 10.000 euro.
- Procedimento → ordinario, anticipato oppure urgente.
- Provvedimento del giudice d’appello → sempre non impugnabile, sia quando concede sia quando nega la sospensione.
La distinzione fondamentale è che la sospensione può essere concessa per la manifesta fondatezza dell’appello oppure per il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, attraverso procedimenti diversi a seconda dell’urgenza.
LA FASE DECISORIA
Nel giudizio d’appello, la fase decisoria può svolgersi secondo due modalità:
- Decisione ordinaria, con deposito degli scritti conclusivi.
- Decisione semplificata, mediante discussione orale, disciplinata dall’art. 350-bis c.p.c.
1. La decisione ordinaria
Quando il giudice non dispone la decisione semplificata, fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti tre termini perentori, ai quali possono rinunciare:
- 60 giorni prima dell’udienza → termine non superiore a 60 giorni per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni.
- 30 giorni prima dell’udienza → termine non superiore a 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
- 15 giorni prima dell’udienza → termine non superiore a 15 giorni per il deposito delle note di replica.
All’udienza, la causa viene semplicemente trattenuta in decisione, poiché gli atti conclusivi sono già stati depositati.La decisione spetta al collegio, anche quando la trattazione è stata svolta dal giudice istruttore.La sentenza deve essere depositata entro 60 giorni, termine ordinatorio.2. La decisione semplificata: art. 350-bis c.p.c.
Il giudice può disporre la discussione orale della causa:
- Nella stessa udienza.
- In un’udienza successiva, su istanza di parte.
Al termine della discussione può:
- Pronunciare immediatamente la sentenza, leggendo il dispositivo e una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
- Depositare la sentenza entro i successivi 30 giorni.
3. La decisione semplificata davanti alla Corte d’appello
Sebbene il procedimento sia fondato sulla discussione orale, l’art. 350-bis, comma 2, c.p.c. prevede anche uno scambio di note scritte.In particolare, l’istruttore:
- Fa precisare le conclusioni alle parti.
- Fissa un’udienza davanti al collegio.
- Assegna un termine per il deposito delle note conclusionali, precedente all’udienza.
La decisione rimane quindi collegiale, anche nel procedimento semplificato.4. La decisione dopo i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria
La causa può essere avviata alla decisione già dalla prima udienza, quando il giudice adotta provvedimenti sull’esecuzione provvisoria.Se l’udienza è stata tenuta dall’istruttore, il collegio, con l’ordinanza relativa all’esecuzione provvisoria:
- Fissa un’udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
- Assegna alle parti un termine per il deposito delle note conclusionali.
5. La regola fondamentale
- Decisione ordinaria → scritti conclusivi con termini perentori di 60, 30 e 15 giorni, decisione collegiale e deposito della sentenza entro 60 giorni.
- Decisione semplificata (art. 350-bis c.p.c.) → discussione orale e sentenza immediata oppure depositata entro 30 giorni.
- Davanti alla Corte d’appello → anche nella procedura semplificata sono previste note conclusionali scritte.
- Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria → possono consentire il passaggio alla fase decisoria già dalla prima udienza.
La distinzione fondamentale è che la decisione ordinaria si basa sul preventivo deposito degli scritti difensivi, mentre quella semplificata privilegia la discussione orale e una pronuncia più rapida della sentenza.
L’APPELLO CONTRO LA SENTENZA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO
L’appello contro la sentenza che dichiara l’estinzione del processo di cognizione di primo grado segue un procedimento decisorio particolare, che si svolge in camera di consiglio.1. Il procedimento decisorio
In questo caso, il giudizio d’appello si conclude con una sentenza pronunciata in camera di consiglio.A differenza del procedimento ordinario:
- Non è previsto lo scambio delle comparse conclusionali.
- Non è previsto lo scambio delle memorie di replica.
- Possono essere presentate soltanto eventuali memorie difensive.
2. I poteri del collegio
Il collegio, quando lo ritiene necessario:
- Autorizza le parti a presentare memorie difensive.
- Fissa i termini per il loro deposito.
- Decide in camera di consiglio con sentenza.
3. La regola fondamentale
- Oggetto dell’appello → sentenza che dichiara l’estinzione del processo di primo grado.
- Forma della decisione → sentenza pronunciata in camera di consiglio.
- Atti difensivi → soltanto eventuali memorie autorizzate dal collegio.
- Comparse conclusionali e memorie di replica → non previste.
La distinzione fondamentale è che l’appello contro la sentenza di estinzione segue un procedimento camerale semplificato, nel quale il collegio decide con sentenza senza il normale scambio degli scritti conclusivi.
IL CONTENUTO DELLA SENTENZA D’APPELLO E LA RIMESSIONE IN PRIMO GRADO
Il giudizio d’appello può concludersi con una sentenza a contenuto processuale oppure con una sentenza che conferma o riforma la decisione di primo grado.In alcuni casi eccezionali, il giudice d’appello deve annullare la sentenza e rimettere la causa al giudice di primo grado.1. La sentenza a contenuto processuale
Il giudizio d’appello può concludersi con una sentenza che dichiara:
- L’inammissibilità dell’appello.
- L’improcedibilità dell’appello.
- La nullità dell’appello.
- L’estinzione del procedimento d’appello.
In queste ipotesi, la decisione ha contenuto esclusivamente processuale.2. L’effetto sostitutivo della sentenza d’appello
Al di fuori delle ipotesi precedenti, la sentenza d’appello sostituisce quella di primo grado.Il giudice d’appello può:
- Confermare integralmente la sentenza.
- Riformarla totalmente.
- Riformarla parzialmente.
In caso di riforma parziale, la modifica si estende anche ai capi della sentenza dipendenti da quello riformato (effetto espansivo interno).3. La rimessione della causa al giudice di primo grado
In alcuni casi, il giudice d’appello non decide definitivamente la controversia, ma annulla la sentenza e rimette la causa al primo giudice.La riforma del 2022 ha ridotto le ipotesi tassative di rimessione, individuate dal testo nei seguenti casi:
- Nullità della notificazione dell’atto introduttivo.
- Mancata integrazione del contraddittorio.
- Erronea estromissione di una parte che avrebbe dovuto partecipare al processo.
- Mancata sottoscrizione della sentenza da parte del giudice.
4. La rimessione in termini delle parti
La riforma ha inoltre previsto la rimessione in termini quando il giudice d’appello:
- Dichiara la nullità degli atti compiuti in primo grado.
- Riconosce la giurisdizione che il giudice di primo grado aveva negato.
In tali situazioni, le parti possono compiere le attività processuali che sarebbero altrimenti precluse.5. La regola fondamentale
- Sentenza processuale → dichiara inammissibilità, improcedibilità, nullità dell’appello o estinzione del procedimento.
- Sentenza di merito → conferma o riforma la decisione di primo grado, sostituendola.
- Riforma parziale → si estende ai capi dipendenti della sentenza.
- Rimessione al primo giudice → ammessa soltanto nelle ipotesi tassative indicate.
- Rimessione in termini → consente alle parti di recuperare attività processuali altrimenti precluse nei casi previsti.
La distinzione fondamentale è che normalmente la sentenza d’appello sostituisce quella di primo grado, mentre soltanto in casi eccezionali il giudice d’appello annulla la decisione e rimette la causa al primo giudice.