Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
LA FASE ISTRUTTORIA - Coggle Diagram
LA FASE ISTRUTTORIA
LA CLASSIFICAZIONE DELLE PROVE
Le prove possono essere classificate secondo diversi criteri: formazione, iniziativa, funzione, modalità di dimostrazione, efficacia e tipicità.1. Prove precostituite e prove costituende
In base al momento della formazione, si distinguono:
- Prove precostituite: si formano fuori dal processo. Sono principalmente le prove documentali.
- Prove costituende: si formano all'interno del processo e richiedono un procedimento istruttorio articolato in tre momenti:
- Istanza di parte.
- Provvedimento di ammissione della prova.
- Assunzione della prova.
Per ammettere una prova costituenda, il giudice deve verificare:
- Ammissibilità: conformità della prova ai requisiti previsti dalla legge.
- Rilevanza: utilità della prova per dimostrare un fatto che costituisce un elemento del diritto fatto valere.
Per le prove costituende, tale valutazione avviene prima dell'assunzione, per evitare attività processuali inutili o illegittime.Per le prove precostituite, invece, la valutazione è rinviata al momento della decisione.2. Prove su istanza di parte e prove d'ufficio
In base all'iniziativa, si distinguono:
- Prove su istanza di parte: richieste dalle parti o dal pubblico ministero.
- Prove d'ufficio: disposte direttamente dal giudice nei casi previsti dalla legge.
L'art. 115 c.p.c. sancisce il principio dispositivo, secondo cui il giudice deve fondare la decisione sulle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, salvo le eccezioni previste dalla legge.Il principio è però attenuato, perché il giudice può disporre d'ufficio alcuni mezzi di prova, tra cui:
- Ispezione di persone e cose.
- Chiamata a deporre dei testimoni.
- Giuramento suppletorio o estimatorio.
- Consulenza tecnica.
A questo principio si collega il diritto alla prova, garantito a entrambe le parti come componente del diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost.).3. Prove dirette e prove contrarie
In relazione alla funzione rispetto alle allegazioni delle parti:
- Prove dirette: mirano a dimostrare i fatti allegati dalla parte.
- Prove contrarie: mirano a dimostrare che i fatti allegati dalla controparte non si sono verificati, oppure che esistono fatti incompatibili con essi.
4. Prove dirette, indirette e critiche
In base alla modalità di dimostrazione del fatto, si distinguono:
- Prove dirette: il giudice percepisce direttamente il fatto, che deve essere ancora esistente e rilevante nella sua attualità. Esempio: ispezione.
- Prove indirette o rappresentative: il giudice conosce il fatto attraverso uno strumento che lo rappresenta. Sono utilizzate per dimostrare fatti passati che hanno esaurito i loro effetti. Esempi: documenti e testimonianze.
- Prove critiche o indiziarie: attraverso l'accertamento di fatti secondari, consentono di risalire ai fatti principali. Esempio: presunzioni.
5. Prove liberamente valutabili, prove legali e argomenti di prova
In base all'efficacia probatoria, si distinguono:
- Prove liberamente valutabili: il giudice le valuta secondo il proprio prudente apprezzamento.
- Prove legali: hanno un'efficacia stabilita dalla legge e vincolano il giudice, che non può valutarle discrezionalmente. Esempi: confessione, giuramento e atto pubblico.
- Argomenti di prova: non possono da soli fondare la decisione, ma possono rafforzare i risultati di altre prove.
6. Prove tipiche e prove atipiche
In base alla previsione legislativa, si distinguono:
- Prove tipiche: mezzi di prova espressamente disciplinati dalla legge.
- Prove atipiche: mezzi di prova non specificamente disciplinati dal legislatore.
Esempi di prove atipiche:
- Scritti provenienti da terzi.
- Dichiarazioni raccolte durante una consulenza tecnica.
- Verbali della polizia giudiziaria.
- Certificazioni amministrative.
- Prove raccolte in un processo penale, davanti a un giudice incompetente o in un altro processo.
Inizialmente considerate inammissibili, le prove atipiche sono oggi ammesse secondo un'interpretazione più ampia, purché:
- Sia rispettato il principio del contraddittorio.
- Il giudice fornisca un'adeguata motivazione del loro utilizzo.
7. Le distinzioni fondamentali
- Precostituite / costituende → formazione fuori o dentro il processo.
- Su istanza di parte / d'ufficio → iniziativa delle parti o del giudice.
- Dirette / contrarie → dimostrazione dei propri fatti o confutazione di quelli avversari.
- Dirette / indirette / critiche → percezione immediata, rappresentazione o ragionamento indiziario.
- Liberamente valutabili / legali / argomenti di prova → diverso grado di vincolatività per il giudice.
- Tipiche / atipiche → previsione o mancata previsione espressa dalla legge.
La regola fondamentale è che le prove servono all'accertamento dei fatti controversi, ma si distinguono per modalità di formazione, acquisizione, valutazione ed efficacia nel processo.
LA CONFESSIONE
La confessione è la dichiarazione con cui una parte riconosce come veri fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte.È una dichiarazione di scienza, che riguarda esclusivamente i fatti e non le valutazioni giuridiche.1. I requisiti della confessione
Per essere efficace, la confessione richiede:
- Volontarietà della dichiarazione e animus confitendi, cioè l'intenzione di dichiarare ciò che si ritiene vero.
- Capacità di disporre del diritto cui si riferiscono i fatti confessati.
- Se resa da un rappresentante, rispetto dei limiti dei suoi poteri.
Non è necessaria la consapevolezza degli effetti giuridici derivanti dalla dichiarazione.2. L'efficacia probatoria
Di regola, la confessione costituisce prova legale, vincolando il giudice, purché riguardi diritti disponibili.La sua efficacia si fonda sulla massima di esperienza secondo cui difficilmente una persona dichiara fatti a sé sfavorevoli se non sono veri.Se riguarda diritti indisponibili, invece, la confessione non costituisce piena prova, ma è liberamente valutabile dal giudice.3. Confessione giudiziale e stragiudiziale
Si distinguono due tipologie.Confessione giudiziale
È resa durante il processo e può essere:
- Spontanea.
- Provocata mediante interrogatorio formale.
Ha efficacia di prova legale, quando ne ricorrono i presupposti.Confessione stragiudiziale
È resa fuori dal processo e può essere:
- Alla controparte o al suo rappresentante → ha efficacia di prova legale.
- A un terzo o in un testamento → è liberamente valutabile dal giudice.
La confessione stragiudiziale deve comunque essere provata nel processo, con qualsiasi mezzo, salvo i casi in cui la prova testimoniale è vietata dalla legge.4. La revoca della confessione
Quando la confessione ha efficacia di prova legale, non può essere contrastata mediante semplice prova contraria.Può essere revocata soltanto dimostrando che è stata determinata da:
- Errore di fatto: erronea convinzione della verità dei fatti dichiarati.
- Violenza.
5. La confessione nel litisconsorzio
L'efficacia della confessione cambia a seconda del tipo di litisconsorzio.
- Litisconsorzio necessario → la confessione resa soltanto da alcuni litisconsorti è liberamente valutabile dal giudice.
- Litisconsorzio facoltativo → la confessione costituisce prova legale nei confronti del confitente, mentre è liberamente valutabile nei confronti degli altri litisconsorti.
6. La confessione complessa
La confessione complessa si verifica quando la parte, oltre a dichiarare un fatto sfavorevole, aggiunge altri fatti che ne modificano, estinguono o riducono gli effetti.Si applica il principio di non scindibilità della confessione:
- Se la controparte non contesta i fatti aggiunti → tutte le dichiarazioni costituiscono piena prova nella loro integrità.
- Se la controparte contesta i fatti aggiunti → il giudice valuta liberamente l'efficacia probatoria delle dichiarazioni, secondo le circostanze.
7. L'interrogatorio formale
L'interrogatorio formale è lo strumento utilizzato per provocare la confessione della controparte.La procedura prevede:
- Deduzione per articoli separati e specifici, contenenti i fatti sui quali interrogare la parte.
- Valutazione del giudice sull'ammissibilità e sulla rilevanza dei capitoli.
- Assunzione dell'interrogatorio.
Durante l'interrogatorio:
- Le domande devono riguardare i fatti indicati nei capitoli, salvo diverso accordo delle parti e valutazione di utilità del giudice.
- Il giudice può sempre chiedere chiarimenti sulle risposte.
- La parte deve rispondere personalmente, senza utilizzare scritti preparati.
- Il giudice può autorizzare l'uso di note o appunti per nomi, cifre o particolari circostanze.
Mancata comparizione o rifiuto di rispondere
Se la parte non compare o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutati gli altri elementi probatori, può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.8. La differenza tra interrogatorio formale e libero
- Interrogatorio formale → mira a provocare la confessione, ottenendo una prova legale a favore della parte che lo ha richiesto.
- Interrogatorio libero → ha funzione ad clarificandum, cioè serve a chiarire i fatti e le ragioni delle parti. Dalle risposte il giudice può ricavare soltanto argomenti di prova.
9. La regola fondamentale
La confessione è una dichiarazione di fatti sfavorevoli al confitente che, quando riguarda diritti disponibili, costituisce di regola prova legale.La sua efficacia varia in base alla sede in cui viene resa, ai destinatari, alla disponibilità del diritto e all'eventuale presenza di più parti. La confessione può essere provocata tramite interrogatorio formale e, quando ha efficacia vincolante, può essere revocata soltanto per errore di fatto o violenza.
IL GIURAMENTO
Il giuramento è una dichiarazione resa dalla parte a sé favorevole, alla quale la legge attribuisce efficacia di prova legale, vincolando il giudice.È una prova solenne e costituenda, perché si forma necessariamente durante il processo.La sua particolare efficacia è accompagnata dalla previsione di sanzioni penali in caso di falso giuramento.1. Le tipologie di giuramento
Si distinguono due tipologie principali:
- Giuramento decisorio: viene deferito da una parte all'altra per far dipendere da esso la decisione totale o parziale della causa.
- Giuramento suppletorio: viene deferito d'ufficio dal giudice quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono neppure prive di prova. Costituisce uno strumento di extrema ratio per superare l'incertezza probatoria.
Una particolare forma di giuramento suppletorio è il giuramento estimatorio, utilizzato per determinare il valore della cosa domandata, quando non sia possibile accertarlo diversamente.2. I requisiti del giuramento
Il giuramento deve riguardare:
- Diritti disponibili.
- Fatti decisivi, rilevanti per la decisione totale o parziale della causa.
- Fatti propri della parte (giuramento de veritate) oppure fatti conosciuti attraverso altre fonti (giuramento de scientia o de notitia).
Può essere deferito o riferito soltanto da una persona capace di disporre del diritto.Se interviene un rappresentante, il giuramento è efficace nei limiti dei suoi poteri.3. L'efficacia probatoria del giuramento
Il giuramento costituisce prova legale: una volta prestato, il fatto viene considerato definitivamente accertato.Di conseguenza:
- La controparte non può fornire prova contraria.
- Non è possibile chiedere la revocazione della sentenza, neppure se il giuramento viene successivamente dichiarato falso.
- In caso di condanna penale per falso giuramento, la parte danneggiata può ottenere soltanto il risarcimento dei danni.
4. Il giuramento decisorio
Il giuramento decisorio può essere deferito in qualsiasi stato e grado del processo, anche in appello e nel giudizio di rinvio.Deve essere formulato in articoli separati, chiari e specifici.Il deferimento può avvenire mediante:
- Dichiarazione in udienza della parte o del procuratore munito di mandato speciale.
- Atto sottoscritto dalla parte.
La parte alla quale viene deferito il giuramento ha tre possibilità:
- Prestare giuramento → ottiene una decisione favorevole sul fatto decisivo.
- Rifiutare di giurare → subisce le conseguenze sfavorevoli sulla decisione.
- Riferire il giuramento all'avversario → trasferisce a quest'ultimo la possibilità di prestarlo.
5. La revoca del giuramento decisorio
La parte che ha deferito o riferito il giuramento può revocarlo fino a quando l'avversario non dichiara di essere pronto a prestarlo.Il giudice può inoltre modificare la formula del giuramento per renderla più chiara e adeguata al suo scopo.In questo caso, la parte che ha deferito il giuramento può revocarlo.6. Il giuramento suppletorio
A differenza del giuramento decisorio, il giuramento suppletorio è disposto d'ufficio dal giudice.Presuppone una situazione di prova semipiena, nella quale:
- Esistono elementi probatori a sostegno della domanda o delle eccezioni.
- Tali elementi non sono sufficienti per una piena dimostrazione.
Il giudice ricorre quindi al giuramento per superare l'incertezza probatoria e decidere la controversia.
7. La distinzione fondamentale
- Giuramento decisorio → deferito da una parte all'altra; determina la decisione totale o parziale della causa.
- Giuramento suppletorio → deferito d'ufficio dal giudice per integrare una prova incompleta.
- Giuramento estimatorio → serve a determinare il valore della cosa domandata.
- Giuramento de veritate → riguarda fatti propri della parte.
- Giuramento de scientia → riguarda fatti conosciuti indirettamente.
La regola fondamentale è che il giuramento costituisce prova legale: una volta prestato, vincola il giudice e non ammette prova contraria, neppure quando venga successivamente accertata la falsità della dichiarazione.
LA TESTIMONIANZA
La testimonianza è la dichiarazione con cui un terzo riferisce fatti rilevanti per il processo, consentendo al giudice di acquisirne conoscenza.È una prova liberamente valutabile dal giudice, poiché la sua attendibilità può essere influenzata dalla fallibilità della memoria, dalla percezione soggettiva dei fatti e dalla vicinanza del testimone a una delle parti.Tradizionalmente è una prova orale, ma dal 2009 è ammessa anche la testimonianza scritta.1. L'oggetto della testimonianza
La testimonianza può riguardare:
- Fatti principali: direttamente rilevanti per il diritto controverso.
- Fatti secondari: utili a dimostrare indirettamente i fatti principali.
Si distingue inoltre tra:
- Testimonianza diretta: il testimone riferisce fatti di cui ha conoscenza personale.
- Testimonianza de auditu: il testimone riferisce fatti appresi da altre persone.
La testimonianza de auditu ha scarso valore probatorio se non è sostenuta da circostanze precise che rendano attendibile la dichiarazione riferita.2. I limiti soggettivi della testimonianza
Non possono testimoniare le persone che hanno nella causa un interesse tale da legittimare la loro partecipazione al giudizio.Sono invece state dichiarate incostituzionali le disposizioni che vietavano la testimonianza:
- Del coniuge e dei parenti.
- Dei minori di 14 anni.
3. I limiti oggettivi della testimonianza
La legge prevede alcune limitazioni all'ammissibilità della prova testimoniale.1. Valore del contratto
La prova testimoniale dei contratti è, di regola, inammissibile quando il valore supera 2,58 euro.Il giudice può tuttavia ammetterla considerando:
- Qualità delle parti.
- Natura del contratto.
- Altre circostanze rilevanti.
2. Patti aggiunti o contrari a un documento
La testimonianza non è ammessa per dimostrare patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, se stipulati anteriormente o contemporaneamente alla sua formazione.Se invece i patti sono successivi al documento, il giudice può ammettere la testimonianza quando ritiene verosimile l'esistenza di modificazioni o aggiunte verbali, considerando le circostanze del caso.4. Le eccezioni ai limiti oggettivi
La prova testimoniale è sempre ammessa in tre ipotesi:
- Principio di prova per iscritto: esiste uno scritto proveniente dalla controparte o dal suo rappresentante che rende verosimile il fatto allegato.
- Impossibilità materiale o morale: il contraente non ha potuto procurarsi una prova scritta.
- Perdita incolpevole del documento: il contraente ha perduto, senza propria colpa, il documento che costituiva la prova.
5. Le tre fasi della prova testimoniale
La testimonianza si articola in tre fasi.1. Deduzione
La parte deve indicare:
- I testimoni da interrogare.
- I fatti da provare, formulati in articoli separati e specifici.
La deduzione costituisce espressione del principio dispositivo.Tuttavia, il giudice può disporre testimonianze d'ufficio quando:
- Un testimone indica altre persone a conoscenza dei fatti.
- Nel giudizio davanti al tribunale monocratico, le parti hanno menzionato persone apparentemente in grado di conoscere la verità.
2. Ammissione
Il giudice ammette con ordinanza le testimonianze rilevanti.I testimoni ammessi devono essere intimati dalla parte interessata, con indicazione del luogo, della data, dell'ora, del giudice e della causa.Se la parte, senza giustificato motivo, non intima i testimoni e questi non compaiono spontaneamente, il giudice la dichiara decaduta dalla prova, anche d'ufficio.Eccezione: la decadenza non opera se la controparte chiede comunque l'audizione dei testimoni.3. Assunzione
La testimonianza viene assunta davanti al giudice, durante l'udienza, anche mediante delega o rogatoria.Il testimone deve:
- Indicare le proprie generalità.
- Dichiarare eventuali rapporti di parentela con le parti o interessi nella causa.
- Essere interrogato dal giudice sui capitoli di prova ammessi.
Se emergono contraddizioni tra più testimonianze, il giudice può disporre, d'ufficio o su istanza di parte, il confronto tra i testimoni.6. Gli obblighi del testimone
Il testimone ha l'obbligo giuridico di collaborare con la giustizia.Il giudice lo ammonisce sull'importanza della dichiarazione e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, secondo le formalità previste.In caso di mancata collaborazione, possono essere applicate sanzioni pecuniarie.Il testimone può o deve astenersi dal deporre soltanto nei casi di:
- Segreto professionale.
- Segreto d'ufficio.
- Segreto di Stato.
7. La testimonianza scritta
La testimonianza scritta, introdotta dalla riforma del 2009, consente al giudice di assegnare al testimone un termine per rispondere per iscritto alle domande.È ammessa soltanto quando:
- Tutte le parti contrapposte sono d'accordo.
- Il giudice ritiene opportuno utilizzare tale modalità.
La testimonianza scritta assume strutturalmente le caratteristiche di una prova precostituita, senza seguire la normale procedura di assunzione orale.Il tentativo del d.l. n. 132/2014 di introdurre dichiarazioni scritte di terzi raccolte dagli avvocati prima del processo non è stato confermato nella legge di conversione.8. La regola fondamentale
- Testimonianza → dichiarazione di un terzo su fatti rilevanti.
- Efficacia → prova liberamente valutabile dal giudice.
- Limiti soggettivi → esclusione dei soggetti aventi un interesse che legittimerebbe la partecipazione al giudizio.
- Limiti oggettivi → restrizioni relative al valore dei contratti e ai patti aggiunti o contrari ai documenti, con tre eccezioni.
- Procedimento → deduzione, ammissione e assunzione.
- Mancata intimazione dei testimoni → possibile decadenza dalla prova.
- Testimonianza scritta → richiede l'accordo delle parti e la valutazione favorevole del giudice.
La testimonianza consente di acquisire nel processo la conoscenza dei fatti da parte di terzi, ma, a causa della sua possibile inattendibilità, è sottoposta a limiti di ammissibilità e alla libera valutazione del giudice.
LA FASE ISTRUTTORIA
La fase istruttoria costituisce la seconda fase del processo civile ed è finalizzata all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione.1. Le tre sottofasi
La fase istruttoria si articola in:
- Trattazione.
- Istruzione in senso stretto (o istruzione probatoria).
- Rimessione della causa in decisione.
2. L'istruzione probatoria
L'istruzione probatoria è la fase dedicata all'assunzione delle prove.Ha lo scopo di dimostrare la fondatezza o l'infondatezza dei fatti storici allegati dalle parti e controversi.3. Il carattere eventuale dell'istruzione probatoria
L'istruzione probatoria è una fase eventuale, perché può non essere necessaria quando:
- La causa è di puro diritto: la controversia riguarda soltanto questioni giuridiche.
- I fatti non sono contestati dalle parti.
- La causa si fonda esclusivamente su prove documentali.
4. La regola fondamentale
La fase istruttoria comprende trattazione, istruzione probatoria e rimessione in decisione.L'istruzione probatoria serve ad accertare i fatti controversi attraverso le prove, ma può essere omessa quando non è necessaria per decidere la causa.
LE PROVE
La prova è lo strumento attraverso cui si cerca di dimostrare la verità o falsità dei fatti allegati dalle parti nel processo.La sua funzione è quella di formare il convincimento del giudice sulla veridicità dei fatti affermati.1. I diversi significati della prova
Il termine prova è polisemico, perché può indicare:
- Il mezzo di prova: lo strumento astrattamente idoneo a dimostrare un fatto.
- L'attività probatoria: la concreta utilizzazione del mezzo di prova.
- La valutazione della prova: il giudizio compiuto dal giudice sui fatti.
- Il risultato probatorio: l'esito dell'attività di accertamento.
2. La disciplina delle prove
Le norme sulle prove sono distribuite tra due codici:
- Codice civile (c.c.) → disciplina i presupposti di ammissibilità, l'oggetto e l'efficacia delle prove.
- Codice di procedura civile (c.p.c.) → disciplina le modalità di assunzione delle prove.
3. La natura ibrida delle prove
Le prove hanno una natura ibrida, perché appartengono sia al diritto sostanziale sia al diritto processuale.Questa duplice natura può creare problemi relativi:
- All'applicazione delle norme nel tempo.
- Al ricorso per cassazione.
- Alla qualificazione giuridica delle norme probatorie.
4. La regola fondamentale
Le prove servono a formare il convincimento del giudice sui fatti controversi e sono disciplinate sia dal codice civile, per ammissibilità, oggetto ed efficacia, sia dal codice di procedura civile, per la loro assunzione.
LE ECCEZIONI ALLA REGOLA DELLA NECESSITÀ DELLA PROVA
Il giudice può fondare la propria decisione su alcuni elementi senza necessità che le parti forniscano una prova.Le principali eccezioni sono i fatti notori e le massime di esperienza.1. I fatti notori
I fatti notori sono fatti conosciuti dalla collettività e rientranti nella comune esperienza, che non necessitano di essere provati.La ragione è che si tratta di fatti generalmente conosciuti e, quindi, considerati pacifici.Tuttavia, al giudice è vietato utilizzare la propria scienza privata, cioè conoscenze personali estranee alla comune esperienza.2. Le massime di esperienza
Le massime di esperienza sono regole tecniche, scientifiche o derivanti dall'esperienza comune, utilizzate dal giudice per valutare i fatti.Possono essere ricavate anche dalle conoscenze fornite da un consulente tecnico.3. I fatti diffusi dai mezzi di comunicazione
È discusso se i fatti divulgati attraverso i mezzi di comunicazione di massa possano essere considerati notori.Secondo l'orientamento tradizionale della dottrina, questi fatti non devono essere provati e sono quindi esclusi dal thema probandum.Esempio: la morte di un personaggio famoso.4. L'obbligo di allegazione dei fatti notori
È controverso se i fatti notori debbano essere allegati dalle parti, pur non dovendo essere provati.Esistono due orientamenti:
- Prima tesi: i fatti notori non devono essere né provati né allegati, proprio perché generalmente conosciuti.
- Dottrina dominante: i fatti notori non devono essere provati, ma devono essere allegati dalle parti.
La seconda tesi si fonda sulla necessità di rispettare il principio secondo cui le parti devono indicare i fatti indispensabili per individuare la propria pretesa e l'oggetto del processo.5. La distinzione fondamentale
- Fatti notori → fatti di comune conoscenza che non richiedono prova.
- Massime di esperienza → regole tecniche, scientifiche o di esperienza utilizzate dal giudice.
- Scienza privata del giudice → non può essere utilizzata.
- Allegazione dei fatti notori → secondo la dottrina dominante è necessaria, anche se non è richiesta la prova.
La regola fondamentale è che i fatti notori non devono essere provati, ma, secondo la dottrina dominante, devono comunque essere allegati dalle parti per delimitare l'oggetto del processo.
L’ONERE DELLA PROVA
L’onere della prova è il principio secondo cui le parti devono provare i fatti posti a fondamento delle proprie pretese o eccezioni.La disciplina è contenuta nell’art. 2697 c.c., che stabilisce la ripartizione dell’onere probatorio tra attore e convenuto.1. La ripartizione dell’onere della prova – Art. 2697 c.c.
L’onere della prova è distribuito tra le parti:
- Attore → deve provare i fatti costitutivi del diritto che intende far valere in giudizio.
- Convenuto → deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto dell’attore, sui quali fonda le proprie eccezioni.
2. La natura dell’onere della prova
L’onere della prova non costituisce un obbligo né un dovere, ma un onere, cioè una condotta necessaria per ottenere un risultato giuridico favorevole.L’onere rappresenta una posizione intermedia tra libertà e obbligo:
- La parte è libera di scegliere se fornire la prova.
- Se non lo fa, rischia di subire conseguenze processuali sfavorevoli.
3. L’onere della prova in senso soggettivo
L’onere della prova soggettivo riguarda la ripartizione dell’iniziativa probatoria tra le parti.Si basa sulla distinzione tra:
- Azione → prova dei fatti costitutivi da parte dell’attore.
- Eccezione → prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi da parte del convenuto.
4. L’onere della prova in senso oggettivo
L’onere della prova oggettivo è una regola di giudizio che opera al momento della decisione, quando un fatto rimane ignoto o incerto.Il giudice, infatti:
- Non può rifiutarsi di decidere.
- Non può pronunciare un non liquet, cioè negare sostanzialmente la tutela perché i fatti non sono stati dimostrati.
- Non può decidere soltanto allo stato degli atti lasciando impregiudicata la controversia.
Deve comunque pronunciarsi nel merito, applicando le regole sull’onere della prova per risolvere l’incertezza.5. La distinzione fondamentale
- Onere della prova soggettivo → stabilisce quale parte deve fornire la prova.
- Onere della prova oggettivo → stabilisce come il giudice deve decidere quando un fatto rimane incerto o non provato.
La regola fondamentale è che chi afferma un diritto deve provarne i fatti costitutivi, mentre chi solleva eccezioni deve provarne i fatti impeditivi, modificativi o estintivi. Se la prova manca, il giudice deve comunque decidere nel merito applicando l’art. 2697 c.c.
LA NON CONTESTAZIONE E I SUOI EFFETTI
Il principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 115 c.p.c., stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, salvi i casi previsti dalla legge.1. Gli effetti della non contestazione
La mancata contestazione specifica di un fatto allegato dalla controparte comporta che:
- Il fatto viene considerato non controverso.
- La parte che lo ha allegato è esonerata dall'onere di provarlo.
2. L'obbligo di contestazione specifica
La parte ha l'onere di contestare in modo specifico i fatti allegati dall'avversario.Il grado di specificità richiesto deve essere proporzionato alla precisione delle allegazioni della controparte.Pertanto, quanto più dettagliata è l'allegazione, tanto più specifica deve essere la contestazione.3. L'oggetto della non contestazione
La non contestazione riguarda esclusivamente i fatti allegati dalle parti, non la loro qualificazione giuridica.In base al principio iura novit curia:
- I fatti possono essere oggetto di non contestazione.
- L'interpretazione delle norme e la qualificazione giuridica spettano esclusivamente al giudice, che non è vincolato dalle posizioni delle parti.
4. La riforma del 2022
La riforma del 2022 ha precisato che il convenuto deve formulare le proprie difese nella comparsa di risposta in modo chiaro e specifico.Tale requisito non è previsto a pena di decadenza.5. La regola fondamentale
- Art. 115 c.p.c. → il giudice considera anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
- Non contestazione → esonera la controparte dall'onere della prova.
- Contestazione specifica → deve essere proporzionata alla specificità dei fatti allegati.
- Iura novit curia → la non contestazione riguarda i fatti, non le questioni giuridiche.
- Riforma del 2022 → difese del convenuto chiare e specifiche, senza espressa decadenza.
La regola fondamentale è che i fatti allegati e non specificamente contestati dalla parte costituita non devono essere provati, mentre la loro qualificazione giuridica rimane di esclusiva competenza del giudice.
LE DEDUZIONI ISTRUTTORIE
Le deduzioni istruttorie riguardano l'indicazione dei mezzi di prova e la produzione dei documenti necessari per dimostrare i fatti controversi.Il giudice può ritenere la causa matura per la decisione senza assumere ulteriori prove in due ipotesi:
- Causa di puro diritto: i fatti sono pacifici e la controversia riguarda soltanto questioni giuridiche.
- Causa documentale: le parti dichiarano di aver depositato tutti i documenti a loro disposizione.
1. L'evoluzione della disciplina
- Riforma del 1990: separava, attraverso udienze successive, la definizione del thema decidendum (oggetto della decisione) da quella del thema probandum (fatti da provare).
- Riforma del 2005: riuniva tali attività in un unico momento, prevedendo termini comuni per modificare le allegazioni, proporre istanze istruttorie e produrre documenti. Al termine della prima udienza, le parti potevano chiedere al giudice di valutare l'ammissibilità e la rilevanza delle prove già proposte oppure richiedere i termini dell'art. 183, comma 6, c.p.c.
- Riforma del 2022: ha anticipato le tre memorie integrative prima dell'udienza di prima comparizione, trasferendone la disciplina nell'art. 171-ter c.p.c.
2. I termini per le deduzioni istruttorie
Secondo l'art. 171-ter c.p.c., le parti devono depositare, a pena di decadenza:
- Almeno 20 giorni prima dell'udienza: la seconda memoria integrativa, contenente l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali.
- Almeno 10 giorni prima dell'udienza: la terza memoria integrativa, contenente l'indicazione della prova contraria.
Di conseguenza, il thema probandum è già definito prima della prima udienza, durante la quale il giudice provvede sulle richieste istruttorie.3. Le preclusioni istruttorie
La scadenza dei termini determina una preclusione all'acquisizione di nuovo materiale probatorio.Pertanto, le parti non possono più introdurre prove oltre i termini previsti, salvo specifiche eccezioni.4. Le eccezioni alle preclusioni
La preclusione istruttoria non opera nei seguenti casi:
- Disconoscimento della scrittura privata: possibile nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
- Istanza di verificazione della scrittura privata.
- Querela di falso: proponibile in qualunque stato e grado del giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
- Giuramento decisorio: deferibile in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore.
- Fatti non contestati nella fase preparatoria, ma ancora suscettibili di contestazione.
- Fatti decisivi sopravvenuti.
5. La regola fondamentale
- 20 giorni prima dell'udienza → indicazione dei mezzi di prova e produzione dei documenti.
- 10 giorni prima dell'udienza → indicazione della prova contraria.
- Prima udienza → il giudice decide sulle richieste istruttorie.
- Scadenza dei termini → si verificano le preclusioni probatorie, salvo le eccezioni previste.
La riforma del 2022 ha anticipato la definizione del thema probandum alla fase precedente la prima udienza, imponendo alle parti di formulare tempestivamente le proprie richieste istruttorie, a pena di decadenza.
L’AMMISSIONE DELLE PROVE E L’ESERCIZIO DEI POTERI ISTRUTTORI DEL GIUDICE
La riforma del 2022 ha anticipato lo scambio delle memorie integrative (art. 171-ter c.p.c.) a un momento precedente alla prima udienza.Di conseguenza, il giudice può valutare l’ammissibilità e la rilevanza delle prove già all’udienza di prima comparizione e trattazione.1. L’ammissione delle prove – Art. 183, comma 4, c.p.c.
Il giudice provvede sulle richieste istruttorie delle parti durante l’udienza di prima comparizione e trattazione.Se l’ordinanza viene emanata fuori udienza, deve essere pronunciata entro 30 giorni.2. Il principio dispositivo – Art. 115 c.p.c.
Il principio generale è quello dispositivo, secondo cui il giudice deve fondare la decisione sulle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, salvo i casi previsti dalla legge.Pertanto:
- Regola generale → le prove vengono introdotte su iniziativa delle parti o del pubblico ministero.
- Eccezione → il giudice può disporre prove d’ufficio soltanto nei casi previsti dalla legge.
Nel processo civile ordinario, quindi, non esiste un potere istruttorio generale d’ufficio, diversamente dal processo del lavoro.3. Le prove disposte d’ufficio e il contraddittorio
Quando il giudice dispone d’ufficio mezzi di prova, deve garantire il principio del contraddittorio.A tal fine, assegna alle parti appositi termini perentori per:
- Dedurre mezzi di prova contrari, resi necessari dalle prove disposte dal giudice.
- Depositare una memoria di replica, contenente osservazioni anche sull’ammissibilità e sulla rilevanza delle prove disposte d’ufficio.
In questo modo, le parti possono esercitare pienamente il proprio diritto di difesa rispetto all’iniziativa istruttoria del giudice.4. La regola fondamentale
- Art. 171-ter c.p.c. → anticipazione delle memorie integrative prima dell’udienza.
- Art. 183, comma 4, c.p.c. → il giudice decide sulle richieste istruttorie alla prima udienza; se provvede fuori udienza, deve farlo entro 30 giorni.
- Art. 115 c.p.c. → principio dispositivo: le prove sono normalmente proposte dalle parti o dal pubblico ministero.
- Poteri istruttori d’ufficio → esercitabili soltanto nei casi previsti dalla legge.
- Garanzia del contraddittorio → possibilità per le parti di proporre prove contrarie e memorie di replica entro termini perentori.
La regola fondamentale è che il giudice decide sull’ammissione delle prove già alla prima udienza e, quando dispone prove d’ufficio, deve sempre garantire alle parti la possibilità di replicare e difendersi.
L’ASSUNZIONE DELLE PROVE
L’assunzione delle prove, disciplinata dall’art. 202 c.p.c., è la fase in cui vengono concretamente acquisiti i mezzi di prova ammessi dal giudice istruttore.1. Le modalità di assunzione
Quando il giudice non può assumere le prove nella stessa udienza, stabilisce:
- Il tempo dell’assunzione.
- Il luogo dell’assunzione.
- Le modalità con cui deve avvenire.
Durante l’assunzione:
- Il giudice risolve con ordinanza tutte le questioni che sorgono.
- Le parti possono assistere personalmente.
- Deve essere redatto un processo verbale, contenente le dichiarazioni delle parti e dei testimoni.
2. La mancata comparizione di entrambe le parti
Se entrambe le parti non compaiono all’udienza destinata all’assunzione delle prove, si applicano le regole generali sulla mancata comparizione.Il giudice dispone quindi il rinvio d’ufficio a una nuova udienza.3. La mancata comparizione della parte che ha richiesto la prova
Se non compare la parte che ha chiesto l’ammissione della prova, il giudice la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere.Eccezione: la decadenza non viene dichiarata se l’altra parte presente chiede comunque l’assunzione della prova.4. La revoca della decadenza
La parte dichiarata decaduta può chiedere, nell’udienza successiva, la revoca dell’ordinanza.Il giudice dispone la revoca, sempre con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione è dipesa da una causa non imputabile alla parte.5. La chiusura dell’assunzione delle prove
Il giudice istruttore dichiara chiusa l’assunzione delle prove quando:
- Sono stati assunti tutti i mezzi di prova ammessi.
- È stata dichiarata la decadenza e non rimangono altri mezzi da assumere.
- Il giudice ritiene superflua l’ulteriore assunzione delle prove.
6. La regola fondamentale
- Art. 202 c.p.c. → disciplina le modalità di assunzione delle prove.
- Assenza di entrambe le parti → rinvio d’ufficio dell’udienza.
- Assenza della parte che ha richiesto la prova → decadenza, salvo richiesta di assunzione dell’altra parte.
- Revoca della decadenza → possibile nell’udienza successiva per causa non imputabile.
- Chiusura dell’assunzione → quando le prove sono esaurite, non ne restano altre dopo la decadenza oppure risultano superflue.
La regola fondamentale è che la parte che ha richiesto una prova deve comparire per farla assumere, altrimenti rischia la decadenza, salvo che l’altra parte ne chieda l’assunzione o che ricorra una causa non imputabile.
LA VALUTAZIONE E L’EFFICACIA DELLE PROVE
L’art. 116 c.p.c. sancisce il principio della libera valutazione delle prove, secondo cui il giudice deve valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga diversamente.1. Il principio della libera valutazione
Di regola, il giudice è libero di valutare l'efficacia delle prove e di attribuire loro il valore che ritiene opportuno ai fini della decisione.Tale libertà incontra però un limite nelle prove legali.2. Le prove legali
Le prove legali costituiscono un'eccezione al principio della libera valutazione.In questi casi:
- Il valore probatorio è stabilito direttamente dalla legge.
- Il giudice non può valutare discrezionalmente la prova.
- Il giudice è vincolato alle risultanze del mezzo istruttorio.
3. Gli argomenti di prova
Il giudice può ricavare argomenti di prova dal comportamento delle parti durante il processo.In particolare, assumono rilevanza:
- Le risposte delle parti durante l'interrogatorio libero.
- Il rifiuto di consentire le ispezioni ordinate dal giudice.
- Il rifiuto di adempiere all'ordine di esibizione di documenti o cose.
Questi comportamenti possono contribuire alla formazione del convincimento del giudice.4. La distinzione fondamentale
- Prove liberamente valutabili → il giudice le valuta secondo il proprio prudente apprezzamento.
- Prove legali → il giudice è vincolato al valore probatorio stabilito dalla legge.
- Argomenti di prova → sono elementi ricavati anche dal comportamento processuale delle parti, che contribuiscono alla valutazione probatoria.
La regola fondamentale è che il giudice valuta liberamente le prove, salvo quando la legge ne stabilisce un'efficacia vincolante oppure attribuisce ai comportamenti delle parti il valore di argomenti di prova.
I DOCUMENTI
I documenti sono oggetti materiali idonei a rappresentare o fornire conoscenza di un fatto.Il loro contenuto può essere narrativo o dichiarativo, attraverso dichiarazioni di volontà o di scienza.1. La natura e l'acquisizione dei documenti
I documenti sono prove precostituite, perché si formano prima e al di fuori del processo.Possono essere acquisiti attraverso:
- Produzione spontanea: una parte deposita volontariamente il documento.
- Acquisizione coattiva: il documento viene acquisito mediante un ordine di esibizione.
La loro preesistenza al processo li rende mezzi di prova particolarmente attendibili, efficaci e sicuri.2. La struttura del documento
Nel documento occorre distinguere due elementi:
- Estrinseco: riguarda la provenienza del documento, cioè l'individuazione del soggetto da cui proviene.
- Intrinseco: riguarda il contenuto rappresentato nel documento, che rimane sempre liberamente valutabile dal giudice.
Per quanto riguarda l'estrinseco, occorre accertare che il soggetto abbia effettivamente e consapevolmente fatto proprio il contenuto del documento.3. La sottoscrizione e la data
L'ordinamento utilizza due elementi fondamentali:
- Sottoscrizione: serve ad attribuire il documento al suo autore, attestando che questi riconosce come proprio il pensiero espresso nello scritto. Ha quindi una funzione autenticante.
- Data: consente di collocare il documento nel tempo e nello spazio.
4. I principali mezzi di prova documentali
Le due principali categorie di documenti sono:
- Atto pubblico.
- Scrittura privata.
5. La regola fondamentale
- Documenti → prove precostituite che rappresentano fatti.
- Estrinseco → riguarda la provenienza del documento.
- Intrinseco → riguarda il contenuto, liberamente valutabile dal giudice.
- Sottoscrizione → identifica l'autore e svolge una funzione autenticante.
- Data → colloca il documento temporalmente e spazialmente.
La distinzione essenziale è quella tra provenienza del documento (estrinseco) e contenuto rappresentato (intrinseco).
L’ATTO PUBBLICO
L’atto pubblico è un documento redatto, con le formalità previste dalla legge, da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo in cui viene formato.1. L’efficacia probatoria dell’atto pubblico
L’atto pubblico costituisce una prova legale, poiché fa piena prova fino a querela di falso:
- Della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto.
- Delle dichiarazioni rese dalle parti davanti al pubblico ufficiale.
- Dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
La piena prova ha efficacia probatoria assoluta e vincolante: il giudice non può valutarla liberamente.2. La querela di falso
La querela di falso è uno speciale procedimento volto a dimostrare la falsità dell’atto pubblico.Costituisce l’unico strumento per superare l’efficacia di prova legale dell’atto pubblico.3. La distinzione tra estrinseco e intrinseco
L’efficacia di prova legale riguarda soltanto l’estrinseco del documento.
- Estrinseco → riguarda la provenienza dell’atto e l’avvenuta dichiarazione dei fatti attestati dal pubblico ufficiale. È coperto da piena prova fino a querela di falso.
- Intrinseco → riguarda la veridicità del contenuto delle dichiarazioni, cioè la loro effettiva corrispondenza alla realtà. Rimane liberamente valutabile dal giudice.
4. La regola fondamentale
L’atto pubblico è una prova legale che vincola il giudice sulla provenienza del documento e sull’avvenimento dei fatti attestati dal pubblico ufficiale, ma non sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti.L’efficacia di piena prova può essere superata soltanto mediante querela di falso.
LA QUERELA DI FALSO
La querela di falso è uno speciale procedimento civile diretto ad accertare la falsità di un documento e a superarne l'efficacia di prova legale.Può riguardare l'atto pubblico e la scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata.1. Le tipologie di falsità
Si distinguono due tipi di falsità:
- Falsità materiale: il documento non proviene dal pubblico ufficiale che appare averlo formato, ma è stato contraffatto.
- Falsità ideologica: il pubblico ufficiale attesta come vera una circostanza falsa.
La falsità può avere rilevanza civile o penale. In sede civile viene contestata mediante la querela di falso.2. La natura e le modalità di proposizione
La querela di falso è un procedimento particolare perché ha per oggetto un fatto, ossia la genuinità del documento, mentre normalmente il processo riguarda diritti o status.Può essere proposta:
- In via principale: mediante un autonomo atto di citazione.
- In via incidentale: durante un processo già pendente.
La competenza spetta sempre al tribunale.La querela deve:
- Contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità.
- Essere proposta personalmente dalla parte oppure mediante procuratore speciale.
3. La querela di falso proposta in corso di causa
Quando la querela è proposta in via incidentale, il giudice istruttore chiede alla parte che ha prodotto il documento se intende utilizzarlo nel processo.Si distinguono due ipotesi:
- Risposta negativa → il documento non può essere utilizzato nel giudizio.
- Risposta positiva → se ritiene il documento rilevante, il giudice:
- Autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva.
- Ammette i mezzi di prova idonei.
- Stabilisce le modalità e i termini della loro assunzione.
4. Il deposito del documento impugnato
Nell'udienza in cui viene presentata la querela, si redige un processo verbale di deposito del documento nelle mani del cancelliere.Il verbale è formato alla presenza del pubblico ministero e delle parti e deve descrivere:
- Lo stato del documento.
- Eventuali cancellature e abrasioni.
- Aggiunte e scritture interlineari.
- Ogni altra particolarità rilevante.
5. La decisione del tribunale
Terminato l'accertamento, il tribunale pronuncia sentenza.
- Rigetto della querela → ordina la restituzione del documento e dispone che sul documento sia fatta menzione della sentenza.
- Accoglimento della querela → accerta la falsità del documento e dispone gli interventi necessari alla sua rettifica.
6. La regola fondamentale
- Falsità materiale → contraffazione del documento.
- Falsità ideologica → falsa attestazione del pubblico ufficiale.
- Querela principale → proposta con atto di citazione.
- Querela incidentale → proposta durante un processo pendente.
- Competenza → sempre del tribunale.
- Requisiti → indicazione delle prove della falsità, a pena di nullità, e proposizione personale o tramite procuratore speciale.
- Decisione → restituzione del documento se la querela è rigettata; rettifica se la falsità è accertata.
La querela di falso è lo strumento che consente di contestare le risultanze estrinseche di un documento dotato di efficacia di prova legale.
LA SCRITTURA PRIVATA
La scrittura privata è un documento scritto riconducibile a una delle parti del giudizio, formato senza l'intervento di un pubblico ufficiale.A differenza dell'atto pubblico, per acquisire efficacia probatoria vincolante deve essere riconosciuta o considerata legalmente riconosciuta.1. L'efficacia probatoria della scrittura privata
La scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, purché:
- La sottoscrizione sia riconosciuta dalla parte contro cui il documento è prodotto.
- Oppure sia legalmente considerata riconosciuta.
La scrittura deve quindi provenire dalla controparte, non da un terzo.2. Le modalità di accertamento della genuinità
La genuinità della scrittura privata può essere accertata attraverso tre strumenti:1. Autenticazione: il pubblico ufficiale attesta che la firma è stata apposta in sua presenza, dopo aver verificato l'identità del sottoscrittore.2. Riconoscimento espresso o tacito:
- Espresso → la parte riconosce la propria sottoscrizione.
- Tacito → la scrittura si considera riconosciuta, ad esempio, quando la parte contro cui è prodotta è contumace.
3. Verificazione: procedimento volto ad accertare la genuinità della scrittura privata tempestivamente disconosciuta.3. Il disconoscimento della scrittura privata
La parte contro cui viene prodotta una scrittura privata può disconoscerla, negando formalmente:
- La propria scrittura.
- La propria sottoscrizione.
Gli eredi e gli aventi causa possono invece limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.Anche il contumace che si costituisce successivamente può disconoscere le scritture prodotte contro di lui.4. Le conseguenze del disconoscimento
Se la scrittura privata viene tempestivamente disconosciuta, la parte che l'ha prodotta può:
- Rinunciare ad avvalersene → il documento viene escluso dal materiale istruttorio.
- Chiedere la verificazione → deve indicare i mezzi di prova utili e produrre o indicare le scritture di comparazione.
5. Il procedimento di verificazione
La domanda di verificazione può essere proposta:
- In via incidentale: durante un processo già pendente.
- In via principale: mediante atto di citazione, purché sussista l'interesse ad agire.
Se la verificazione viene proposta in via principale e il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore.Quando viene richiesta la verificazione, il giudice istruttore:
- Dispone le cautele necessarie per la custodia del documento.
- Stabilisce il termine per depositare le scritture di comparazione.
- Nomina, se necessario, un consulente tecnico.
- Provvede all'ammissione delle altre prove.
Sull'istanza di verificazione decide il collegio oppure il giudice monocratico.6. La distinzione fondamentale
- Autenticazione → il pubblico ufficiale certifica la provenienza della sottoscrizione.
- Riconoscimento espresso → la parte riconosce la propria firma.
- Riconoscimento tacito → la scrittura è considerata riconosciuta, anche in caso di contumacia.
- Disconoscimento → la parte nega formalmente la propria scrittura o sottoscrizione.
- Verificazione → permette di accertare la genuinità della scrittura disconosciuta.
- Querela di falso → permette di contestare l'efficacia di piena prova della scrittura riconosciuta, autenticata o verificata.
La regola fondamentale è che la scrittura privata acquista efficacia di prova legale sulla provenienza delle dichiarazioni quando la sottoscrizione è riconosciuta o legalmente considerata riconosciuta; in caso di disconoscimento, chi vuole utilizzarla deve chiederne la verificazione.
L’ORDINE DI ESIBIZIONE
L’ordine di esibizione, disciplinato dall’art. 210 c.p.c., è uno strumento che consente di acquisire nel processo documenti o cose nella disponibilità della controparte o di un terzo, quando la parte interessata non riesce a procurarseli autonomamente.1. I presupposti dell’ordine di esibizione
Per ottenere l’ordine di esibizione devono sussistere sette condizioni:
- Istanza di parte: l’esibizione deve essere richiesta da una parte.
- Individuazione specifica del documento o della cosa.
- Dimostrazione della disponibilità del documento o della cosa da parte della controparte o di un terzo.
- Indicazione specifica del fatto che si intende provare.
- Indispensabilità dell’esibizione per dimostrare il fatto allegato (principio di residualità).
- Assenza di grave danno per la parte o il terzo.
- Rispetto dei segreti tutelati: l’esibizione non deve comportare la violazione del segreto professionale, d’ufficio o di Stato.
2. Il provvedimento del giudice
Quando ricorrono i presupposti, il giudice può ordinare alla parte o al terzo di esibire il documento o la cosa.Il provvedimento deve indicare:
- Il tempo dell’esibizione.
- Il luogo dell’esibizione.
- Le modalità dell’esibizione.
3. Le conseguenze del rifiuto
Le conseguenze variano a seconda del soggetto che rifiuta di eseguire l’ordine.Rifiuto della parte:
- Il giudice può desumere dal comportamento argomenti di prova.
- La parte viene condannata a una pena pecuniaria.
Rifiuto del terzo:
- Il giudice condanna il terzo a una pena pecuniaria.La differenza fondamentale è che soltanto dal rifiuto della parte il giudice può ricavare argomenti di prova.4. La richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione – Art. 213 c.p.c.
L’art. 213 c.p.c. consente al giudice di richiedere d’ufficio alla pubblica amministrazione informazioni scritte relative ad atti e documenti dell’amministrazione stessa, necessari per il processo.Questo strumento:
- Opera fuori dai casi previsti dagli artt. 210 e 211 c.p.c.
- Costituisce un’alternativa all’ordine di esibizione.
- Prevede che la pubblica amministrazione trasmetta le informazioni entro 60 giorni.
5. La distinzione fondamentale
- Ordine di esibizione – Art. 210 c.p.c. → richiede un’istanza di parte e riguarda documenti o cose nella disponibilità della controparte o di un terzo.
- Rifiuto della parte → comporta una pena pecuniaria e può costituire argomento di prova.
- Rifiuto del terzo → comporta una pena pecuniaria.
- Richiesta alla pubblica amministrazione – Art. 213 c.p.c. → può essere disposta d’ufficio e prevede un termine di 60 giorni per la trasmissione delle informazioni.
La regola fondamentale è che l’ordine di esibizione è un mezzo istruttorio residuale, utilizzabile quando il documento è indispensabile alla prova e non può essere acquisito autonomamente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
LA CONSULENZA TECNICA
La consulenza tecnica è uno strumento attraverso il quale il giudice si avvale di un esperto quando la controversia richiede particolari conoscenze tecniche o scientifiche.Non costituisce un mezzo di prova in senso stretto, perché non serve direttamente a dimostrare la verità dei fatti, ma è uno strumento ausiliario del giudice, dal quale possono comunque emergere elementi utili alla decisione.1. La nomina del consulente tecnico
La consulenza tecnica può essere disposta:
- Su richiesta delle parti.
- D'ufficio dal giudice.
Il consulente viene scelto tra le persone iscritte negli appositi albi.È possibile nominare più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge lo prevede espressamente.2. L'accettazione dell'incarico e il giuramento
Occorre distinguere:
- Consulente iscritto all'albo → è obbligato ad accettare l'incarico, salvo che ricorra una causa di astensione.
- Consulente non iscritto all'albo → è libero di accettare o rifiutare l'incarico.
All'udienza di comparizione, il consulente presta giuramento di adempiere fedelmente alle proprie funzioni, al fine di far conoscere al giudice la verità.3. Il consulente tecnico di parte
Con l'ordinanza di nomina del consulente tecnico, il giudice assegna alle parti un termine per nominare un proprio consulente tecnico di parte (CTP).Il consulente di parte può:
- Assistere alle operazioni del consulente nominato dal giudice.
- Partecipare alle udienze e alla camera di consiglio quando interviene il consulente del giudice.
- Formulare osservazioni sui risultati delle indagini tecniche, con l'autorizzazione del presidente.
4. Lo svolgimento delle operazioni peritali
Le modalità di documentazione delle operazioni dipendono dalla presenza del giudice:
- Operazioni svolte con il giudice istruttore → vengono documentate mediante processo verbale.
- Operazioni svolte senza il giudice → il consulente redige una relazione scritta, contenente le attività svolte e le osservazioni e istanze delle parti.
Le parti possono partecipare alle operazioni:
- Personalmente.
- Attraverso i propri difensori.
- Attraverso i propri consulenti tecnici.
Possono inoltre presentare osservazioni e istanze, oralmente o per iscritto.Il giudice può sempre disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente.5. L'esame contabile
L'esame contabile è una particolare consulenza tecnica finalizzata all'analisi di documenti e registri contabili, nell'ambito di controversie economiche.Presenta due caratteristiche specifiche.1. Tentativo di conciliazione
Il consulente deve tentare la conciliazione tra le parti.Se la conciliazione riesce:
- Viene redatto un processo verbale dell'accordo.
- Il giudice istruttore gli attribuisce efficacia di titolo esecutivo mediante decreto.
2. Esame di documenti non prodotti in giudizio
Il consulente può esaminare anche documenti e registri non prodotti nel processo.Tuttavia, può farne menzione nella consulenza soltanto con il consenso di tutte le parti.6. La regola fondamentale
- Consulenza tecnica → strumento ausiliario del giudice, non prova in senso stretto.
- Nomina → su richiesta delle parti o d'ufficio.
- Consulente tecnico di parte → assiste alle operazioni e formula osservazioni.
- Operazioni peritali → documentate mediante verbale o relazione scritta.
- Rinnovazione delle indagini → sempre possibile; sostituzione del consulente per gravi motivi.
- Esame contabile → prevede il tentativo di conciliazione e la possibilità di esaminare documenti non prodotti, con limiti al loro utilizzo.
La consulenza tecnica serve a fornire al giudice le conoscenze specialistiche necessarie per comprendere e valutare gli aspetti tecnici della controversia, garantendo la partecipazione delle parti alle operazioni.
L’ISPEZIONE
L’ispezione è una prova costituenda e diretta che consente al giudice di osservare personalmente persone, cose o luoghi per acquisire elementi utili all’accertamento dei fatti.1. I presupposti dell’ispezione
Il giudice può disporre l’ispezione in qualsiasi stato e grado del processo, anche d’ufficio, nei confronti delle parti o dei terzi.Devono però sussistere tre condizioni:
- Indispensabilità: l’ispezione deve essere necessaria per conoscere i fatti della causa. Secondo l’orientamento maggioritario, deve rappresentare l’unico mezzo per provare il fatto.
- Assenza di grave danno per la parte o il terzo.
- Rispetto dei segreti tutelati: l’ispezione non deve comportare la violazione del segreto professionale, d’ufficio o di Stato.
2. Le modalità di svolgimento
Il giudice dispone l’ispezione mediante ordinanza.L’ispezione viene svolta personalmente dal giudice, eventualmente con l’assistenza di un consulente tecnico.I risultati devono essere documentati mediante processo verbale.3. Le attività complementari all’ispezione
L’ispezione può comprendere, oltre all’osservazione diretta:
- Rilievi, calchi e riproduzioni fotografiche di oggetti, documenti e luoghi.
- Riprese cinematografiche.
- Riproduzione del fatto, attraverso l’esperimento giudiziale.
- Audizione di testimoni per ottenere informazioni.
- Accesso a luoghi appartenenti a terzi.
4. Le conseguenze del rifiuto
Le conseguenze variano a seconda del soggetto che rifiuta di consentire l’ispezione.Rifiuto della parte senza giustificato motivo:
- È prevista una sanzione pecuniaria.
- Il giudice può desumere dal rifiuto argomenti di prova.
Rifiuto del terzo:
- È prevista soltanto una sanzione pecuniaria.
5. La regola fondamentale
- Natura → prova diretta e costituenda.
- Iniziativa → disposta anche d’ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio.
- Presupposti → indispensabilità, assenza di grave danno e rispetto dei segreti.
- Svolgimento → ordinanza del giudice, osservazione personale ed eventuale assistenza tecnica.
- Rifiuto della parte → sanzione pecuniaria e possibile argomento di prova.
- Rifiuto del terzo → soltanto sanzione pecuniaria.
L’ispezione consente al giudice di accertare direttamente i fatti attraverso l’osservazione della fonte di prova, quando tale attività risulta indispensabile per la decisione.
LE PRESUNZIONI
Le presunzioni, disciplinate dall'art. 2727 c.c., sono le conseguenze che la legge o il giudice traggono da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto.Si fondano su un ragionamento logico e inferenziale e si distinguono in tre categorie:
- Presunzioni legali assolute.
- Presunzioni legali semplici (relative).
- Presunzioni semplici, iudicis o hominis.
1. Le presunzioni legali assolute
Le presunzioni legali assolute sono stabilite dalla legge e, di regola, non ammettono prova contraria, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge stessa.Possono comportare la nullità di determinati atti o impedire l'esercizio di un'azione giudiziaria.Esempi:
- Incapacità di determinate persone a ricevere per testamento.
- Culpa in eligendo del datore di lavoro nella scelta del dipendente.
Alcune presunzioni ammettono soltanto specifici mezzi di prova contraria.Esempio: nelle prescrizioni presuntive, la presunzione può essere contrastata mediante giuramento.2. Le presunzioni legali semplici (relative)
Le presunzioni legali semplici sono stabilite dalla legge, ma ammettono prova contraria.Esse:
- Dispensano dalla prova il soggetto a favore del quale sono previste.
- Determinano un'inversione dell'onere della prova.
- Attribuiscono alla controparte il rischio della mancata dimostrazione.
Esempi:
- Il conducente di un veicolo è tenuto al risarcimento del danno se non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.
- La presunzione di possesso intermedio.
3. Le presunzioni semplici, iudicis o hominis
Le presunzioni semplici non sono stabilite dalla legge, ma derivano da un ragionamento del giudice, che risale da un fatto noto a uno ignoto.Si fondano sul principio id quod plerumque accidit, cioè ciò che normalmente accade.Esempio: dall'esistenza di un rapporto di lavoro si può presumere, in mancanza di prova contraria, la sua natura onerosa.4. I requisiti delle presunzioni semplici
Le presunzioni semplici sono affidate al prudente apprezzamento del giudice.Devono essere:
- Gravi: dotate di significativa forza persuasiva.
- Precise: idonee a individuare il fatto da dimostrare.
- Concordanti: coerenti tra loro.
La giurisprudenza tende tuttavia ad ampliare l'utilizzo delle presunzioni semplici, ammettendone la rilevanza anche in assenza di tutti questi requisiti.5. La distinzione fondamentale
- Presunzioni legali assolute → stabilite dalla legge e, di regola, non ammettono prova contraria.
- Presunzioni legali semplici (relative) → stabilite dalla legge, ammettono prova contraria e determinano un'inversione dell'onere della prova.
- Presunzioni semplici → elaborate dal giudice attraverso un ragionamento logico, generalmente sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti.
La regola fondamentale è che tutte le presunzioni consentono di risalire da un fatto noto a uno ignoto, ma si distinguono per la loro origine, per la possibilità di fornire prova contraria e per il ruolo del giudice nella loro valutazione.