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IL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO: LA FASE…
IL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE
IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO: LA FASE PREPARATORIA
LE FASI DEL GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE
Il giudizio ordinario di cognizione segue un modello processuale rigidamente organizzato, caratterizzato da tempi e regole predefiniti.
1. Le tre fasi del processo
Il giudizio ordinario di cognizione si articola in tre fasi:
Fase preparatoria.
Fase istruttoria.
Fase decisoria.
2. La funzione della fase preparatoria
La fase preparatoria ha due obiettivi fondamentali:
Individuare i soggetti del processo, cioè le parti coinvolte nella controversia.
Delimitare l'oggetto del processo, stabilendo su quali questioni è richiesto l'intervento dell'autorità giurisdizionale.
La funzione principale della fase preparatoria è quindi definire le parti e l'oggetto della controversia, sui quali si svilupperanno le successive fasi del giudizio.
L’ATTO DI CITAZIONE
L’atto di citazione, disciplinato dall’art. 163 c.p.c., è l’atto scritto con cui l’attore introduce il giudizio ordinario di cognizione, chiamando il convenuto a comparire a un’udienza fissa.
1. Le funzioni dell’atto di citazione
L’atto di citazione svolge una duplice funzione:
Editio actionis: individua la pretesa che l’attore intende far valere in giudizio.
Vocatio in ius: instaura il contatto tra le parti, chiamando il convenuto a comparire in giudizio.
È quindi un atto doppiamente recettizio.
Il presidente del tribunale, all’inizio dell’anno giudiziario, stabilisce con decreto, approvato dal primo presidente della Corte d’appello, i giorni e gli orari destinati alle udienze di prima comparizione.
2. Il contenuto dell’atto di citazione – Art. 163 c.p.c.
L’atto di citazione deve contenere:
Indicazione del tribunale
davanti al quale viene proposta la domanda.
Indicazione delle parti
: nome, cognome, codice fiscale, residenza dell’attore e residenza, domicilio o dimora del convenuto, nonché delle persone che li rappresentano o assistono.
Oggetto della domanda
: il bene giuridico richiesto, cioè il petitum mediato.
Condizioni di procedibilità
: quando previste, indicazione dell’assolvimento degli oneri necessari per superarle (n. 3-bis).
Ragioni della domanda
: esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, del provvedimento richiesto e delle relative conclusioni.
Mezzi di prova
: indicazione delle prove di cui l’attore intende avvalersi, in particolare dei documenti prodotti.
Difensore e procura
: nome e cognome del procuratore e indicazione della procura, se già rilasciata.
Udienza di comparizione
: indicazione della data e invito al convenuto a costituirsi almeno 70 giorni prima dell’udienza.
La costituzione tardiva del convenuto comporta la decadenza dalla possibilità di:
Eccepire l’incompetenza.
Proporre eccezioni di merito in senso stretto.
Proporre domande riconvenzionali.
Chiamare in causa un terzo.
L’atto di citazione, completo dei requisiti richiesti, deve essere notificato al convenuto tramite ufficiale giudiziario.
3. La procura al difensore
L’atto di citazione può essere sottoscritto da un difensore non ancora munito di procura, ma ciò comporta rischi per il convenuto.
Infatti, l’attore potrebbe rifiutare successivamente il rilascio della procura, disconoscendo l’iniziativa processuale del difensore.
La sola responsabilità disciplinare dell’avvocato non garantisce pienamente la tutela del convenuto.
4. La responsabilità del difensore senza procura – Cassazione 2006
La Cassazione, nel 2006, ha chiarito che:
Il difensore che agisce senza procura può essere personalmente condannato alle spese processuali.
L’attività processuale svolta senza procura non produce effetti nei confronti della parte.
Il difensore risponde direttamente dell’attività compiuta.
5. La regola fondamentale
L’atto di citazione serve a individuare la domanda giudiziale (editio actionis) e a chiamare il convenuto in giudizio (vocatio in ius).
Deve rispettare i requisiti dell’art. 163 c.p.c., indicare il termine di costituzione del convenuto di 70 giorni prima dell’udienza ed essere regolarmente notificato.
Il difensore che agisce senza procura risponde personalmente della propria attività processuale e delle eventuali spese.
LE FORME DELLA PROCURA
La procura alle liti è l'atto con cui la parte conferisce al difensore il potere di compiere e ricevere gli atti processuali nel suo interesse, salvo quelli espressamente riservati alla parte dalla legge.
Il difensore non può compiere atti di disposizione del diritto controverso, salvo che abbia ricevuto un potere espresso.
1. La necessità del difensore
L'assistenza del difensore è generalmente obbligatoria, salvo:
Le particolari disposizioni previste per il giudizio davanti al giudice di pace.
Il caso in cui la parte possieda i requisiti per esercitare personalmente l'ufficio di difensore davanti al giudice adito.
2. Le tipologie di procura
La procura alle liti può essere:
Generale: conferita per un numero indeterminato di controversie, anche future.
Speciale: conferita per uno specifico processo.
3. La revoca e la rinuncia
La procura può essere:
Revocata dalla parte.
Rinunciata dal difensore.
Tuttavia, la revoca e la rinuncia non producono effetti nei confronti della controparte fino alla sostituzione del difensore.
Questo principio prende il nome di ultrattività della procura.
4. Le forme della procura
La procura può essere conferita mediante:
Atto pubblico.
Scrittura privata autenticata.
La procura speciale può inoltre essere rilasciata in calce o a margine di determinati atti processuali, come citazione, ricorso e controricorso.
In questi casi, il difensore deve certificare l'autografia della sottoscrizione della parte.
5. Le forme introdotte dalla riforma del 2009
La riforma del 2009 ha introdotto due ulteriori modalità di conferimento della procura in calce:
Procura informatica: rilasciata direttamente su documento informatico, sottoscritto con firma digitale e collegato all'atto processuale mediante strumenti informatici.
Procura cartacea digitalizzata: conferita su supporto cartaceo, ma trasmessa mediante copia informatica autenticata con firma digitale.
6. La distinzione fondamentale
Procura generale → riguarda un numero indeterminato di controversie.
Procura speciale → riguarda un processo specifico.
Ultrattività della procura → revoca e rinuncia non hanno effetti verso la controparte fino alla sostituzione del difensore.
Procura tradizionale → atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Procura digitale → documento informatico firmato digitalmente oppure copia informatica autenticata di una procura cartacea.
La regola fondamentale è che la procura attribuisce al difensore i poteri di rappresentanza processuale, ma gli atti di disposizione del diritto controverso richiedono un'autorizzazione espressa.
GLI EFFETTI PROCESSUALI E SOSTANZIALI DELLA DOMANDA
Il processo diventa pendente dal momento della notificazione dell'atto di citazione, che determina la produzione di effetti processuali e sostanziali della domanda giudiziale.
1. Gli effetti processuali
La notificazione della citazione produce due effetti:
Perpetuatio jurisdictionis: determina la stabilizzazione della giurisdizione e della competenza.
Litispendenza: determina la pendenza del processo.
2. Gli effetti sostanziali
La notificazione della domanda produce diversi effetti sul diritto sostanziale.
1. Prescrizione
La domanda produce:
Effetto interruttivo istantaneo: interrompe il termine di prescrizione.
Effetto interruttivo permanente: impedisce che la prescrizione continui a decorrere fino al passaggio in giudicato della sentenza.
2. Decadenza
La notificazione della domanda impedisce la decadenza, quando il relativo termine sarebbe scaduto successivamente alla notificazione.
3. Produzione degli interessi
La domanda consente la produzione di interessi sugli interessi già scaduti, purché questi siano dovuti da almeno sei mesi.
4. Obblighi del possessore in buona fede
Il possessore in buona fede, convenuto in giudizio dal proprietario, deve:
Restituire i frutti percepiti dal giorno della domanda.
Se dopo la domanda ha cessato di possedere il bene per fatto proprio, recuperarlo a favore dell'attore oppure, se ciò non è possibile, rimborsarne il valore.
5. Opponibilità della domanda trascritta ai terzi
Quando la domanda riguarda beni immobili e ha per oggetto:
Risoluzione, revoca, rescissione, simulazione, nullità o annullamento di contratti.
Revocazione o riduzione di donazioni o disposizioni testamentarie.
La trascrizione della domanda giudiziale la rende opponibile ai terzi che acquistano diritti sui beni durante il processo, successivamente alla trascrizione.
3. La distinzione fondamentale
Effetti processuali → perpetuatio jurisdictionis e litispendenza.
Effetti sostanziali → interruzione e sospensione del decorso della prescrizione, impedimento della decadenza, produzione degli interessi, obblighi restitutori del possessore e opponibilità della domanda trascritta ai terzi.
La regola fondamentale è che la notificazione dell'atto di citazione determina la pendenza del processo e produce effetti sia sul piano processuale sia su quello sostanziale.
I TERMINI PER COMPARIRE
I termini per comparire sono i periodi minimi che devono intercorrere tra la notificazione dell'atto di citazione e l'udienza di comparizione.
1. I termini minimi
Devono intercorrere termini liberi minimi non inferiori a:
120 giorni: se il luogo della comparizione si trova in Italia.
150 giorni: se il luogo della comparizione si trova all'estero.
Essendo termini liberi, nel calcolo si escludono sia il giorno iniziale sia quello finale.
2. L'anticipazione dell'udienza
Se l'attore fissa un'udienza oltre i termini minimi previsti, il convenuto può chiedere al presidente del tribunale di anticiparla.
La richiesta è possibile a condizione che:
Il convenuto si costituisca prima della scadenza del termine minimo.
Vengano comunque rispettati i termini minimi di 120 o 150 giorni.
3. Il provvedimento del presidente
Il presidente del tribunale decide sull'anticipazione con decreto.
Il cancelliere deve comunicare il decreto all'attore almeno 5 giorni liberi prima della nuova udienza.
4. La regola fondamentale
Comparizione in Italia → almeno 120 giorni liberi.
Comparizione all'estero → almeno 150 giorni liberi.
Udienza fissata oltre il minimo → il convenuto può richiederne l'anticipazione, rispettando i termini minimi.
Decreto di anticipazione → comunicazione all'attore almeno 5 giorni liberi prima dell'udienza.
IL REGIME GENERALE DELLE NULLITÀ
Il regime generale delle nullità processuali si fonda sul principio di strumentalità delle forme, secondo cui un atto è valido se è idoneo a raggiungere il proprio scopo.
Da questo deriva il principio di libertà delle forme: quando la legge non prescrive una forma specifica, gli atti possono essere compiuti nella forma più idonea allo scopo.
Lo stesso vale per i provvedimenti del giudice: la legge stabilisce quando adottare sentenza, ordinanza o decreto; in mancanza di indicazioni, è ammessa qualsiasi forma idonea.
1. I principi dell'art. 156 c.p.c.
L'art. 156 c.p.c. stabilisce tre regole:
Principio di tassatività: la nullità può essere pronunciata soltanto quando è espressamente prevista dalla legge.
Deroga alla tassatività: la nullità può essere pronunciata anche quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo.
Principio di strumentalità: la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha comunque raggiunto il proprio scopo.
2. Nullità relative e assolute
Nullità relative
Di regola, la nullità può essere rilevata soltanto su istanza della parte interessata.
La parte deve eccepirla nella prima istanza o difesa successiva all'atto viziato o alla sua conoscenza.
Inoltre, in base al principio di autoresponsabilità, la nullità non può essere eccepita:
Dalla parte che ha causato il vizio.
Dalla parte che vi ha rinunciato, anche tacitamente.
Nullità assolute
Possono essere rilevate d'ufficio dal giudice nei casi previsti dalla legge.
In particolare, sono assolute e insanabili le nullità derivanti da:
Vizi relativi alla costituzione del giudice.
Vizi relativi all'intervento del pubblico ministero.
Tuttavia, resta fermo l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza.
3. La conversione delle nullità in motivi di impugnazione
Le nullità delle sentenze soggette ad appello o ricorso per cassazione possono essere fatte valere soltanto secondo i limiti e le regole di tali impugnazioni.
Di conseguenza:
Se la sentenza viene impugnata, il vizio può essere fatto valere attraverso l'impugnazione.
Se la sentenza non viene impugnata, passa in giudicato e la nullità viene sanata, anche quando si tratta di una nullità assoluta.
4. Il principio di conservazione degli atti
La disciplina prevede tre ulteriori regole:
La nullità di un atto non si estende agli atti precedenti né a quelli successivi indipendenti.
La nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti indipendenti.
Se un vizio impedisce la produzione di un determinato effetto, l'atto può comunque produrre gli altri effetti ai quali è idoneo.
5. La regola fondamentale
Strumentalità delle forme → se l'atto raggiunge il suo scopo, non può essere dichiarato nullo.
Nullità relativa → deve essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata.
Nullità assoluta → è rilevabile d'ufficio, ma resta soggetta agli effetti del giudicato.
Conversione della nullità → i vizi della sentenza devono essere fatti valere mediante impugnazione.
Conservazione degli atti → la nullità deve produrre effetti limitati, salvaguardando gli atti e le parti dell'atto indipendenti dal vizio.
LA NULLITÀ DELL’ATTO DI CITAZIONE
L’art. 164 c.p.c. distingue due categorie di nullità dell’atto di citazione:
Vizi della vocatio in ius: riguardano la chiamata del convenuto in giudizio.
Vizi dell’editio actionis: riguardano l’individuazione della domanda giudiziale.
Le due categorie prevedono diversi meccanismi di sanatoria ed effetti temporali.
1. I vizi della vocatio in ius
La citazione è nulla quando ricorre:
Omissione o assoluta incertezza nell’indicazione del tribunale.
Omissione o assoluta incertezza nell’indicazione delle parti.
Mancata indicazione della data dell’udienza.
Assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello legale.
Mancanza dell’avvertimento al convenuto.
Se il convenuto non si costituisce:
Il giudice rileva la nullità e ordina d’ufficio la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio.
Se la rinnovazione avviene tempestivamente, il vizio viene sanato con efficacia ex tunc, cioè dalla prima notificazione.
Se la rinnovazione non viene effettuata, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo.
Se il convenuto si costituisce:
La costituzione sana immediatamente la nullità, senza necessità di rinnovazione.
La sanatoria opera ex tunc, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda dalla prima notificazione.
2. I vizi dell’editio actionis
La citazione è nulla quando ricorre:
Omissione o assoluta incertezza nella determinazione dell’oggetto della domanda.
Mancata esposizione dei fatti costitutivi della domanda.
Questi vizi impediscono la corretta individuazione della pretesa giudiziale.
Il giudice, rilevata la nullità, assegna all’attore un termine perentorio per:
Rinnovare la citazione, se il convenuto non si è costituito.
Integrare la domanda, se il convenuto si è costituito.
La sanatoria opera ex nunc, cioè dal momento della rinnovazione o integrazione.
Pertanto, restano ferme le decadenze già maturate e i diritti acquisiti anteriormente alla sanatoria.
3. Le conseguenze della mancata sanatoria dell’editio actionis
Se il convenuto non si è costituito:
La mancata rinnovazione determina la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo.
Se il convenuto si è costituito:
La sua costituzione rende attuale il diritto a ottenere una decisione.
Di conseguenza, se l’attore non integra la domanda:
La nullità della citazione diventa definitiva.
Il giudice deve dichiararla con sentenza, salvo che il processo venga cancellato per diserzione delle parti alle udienze.
4. I termini per l’integrazione della domanda
Quando il convenuto è costituito e occorre integrare la domanda, il giudice assegna due termini consecutivi:
All’attore, per depositare la comparsa integrativa.
Al convenuto, per depositare una nuova comparsa di risposta.
5. La distinzione fondamentale
Vizi della vocatio in ius → riguardano la chiamata in giudizio. La sanatoria opera ex tunc, conservando gli effetti della domanda dalla prima notificazione.
Vizi dell’editio actionis → riguardano l’individuazione della domanda. La sanatoria opera ex nunc, senza pregiudicare le decadenze maturate e i diritti già acquisiti.
La differenza essenziale è che i vizi della vocatio in ius vengono sanati retroattivamente, mentre quelli dell’editio actionis vengono sanati soltanto per il futuro.
LA COSTITUZIONE DELL’ATTORE
La costituzione in giudizio è un atto di impulso processuale attraverso il quale la parte informa il giudice dell’instaurazione della causa e delle proprie richieste di tutela.
Di regola, la costituzione avviene tramite il difensore, salvo i casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente.
1. Il termine per la costituzione
L’attore deve normalmente costituirsi entro 10 giorni dalla notificazione dell’atto di citazione.
2. La costituzione personale dell’attore
Quando l’attore può costituirsi personalmente, deve:
Dichiarare la propria residenza oppure eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.
In alternativa, indicare l’indirizzo presso cui ricevere comunicazioni e notificazioni, anche telematiche.
3. Le modalità di costituzione
La costituzione si realizza mediante il deposito presso la cancelleria del giudice adito del fascicolo di parte, contenente:
L’originale dell’atto di citazione.
La procura alle liti.
I documenti offerti in comunicazione.
4. La nota di iscrizione a ruolo
La parte che si costituisce per prima, generalmente l’attore, deve presentare anche la nota di iscrizione a ruolo.
5. La regola fondamentale
La costituzione dell’attore deve avvenire, di regola, entro 10 giorni dalla notificazione della citazione, mediante il deposito del fascicolo di parte.
Chi si costituisce per primo deve inoltre provvedere alla presentazione della nota di iscrizione a ruolo.
LA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO
Il convenuto deve costituirsi in giudizio almeno 70 giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione, mediante il deposito della comparsa di risposta.
1. Le modalità di costituzione
Il convenuto deve depositare in cancelleria:
La comparsa di risposta.
La copia dell'atto di citazione notificato.
La procura alle liti.
I documenti offerti in comunicazione.
Prima della costituzione formale, il convenuto deve poter esaminare il fascicolo dell'attore, per predisporre adeguatamente la propria difesa.
2. Il contenuto della comparsa di risposta
Nella comparsa di risposta, il convenuto deve:
Proporre tutte le proprie difese, prendendo posizione sui fatti allegati dall'attore.
Indicare i mezzi di prova e i documenti di cui intende avvalersi.
Formulare le conclusioni.
Proporre, a pena di decadenza, le domande riconvenzionali.
Sollevare, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
3. Il principio di eventualità
Il principio di eventualità impone alle parti di dedurre fin dall'inizio tutte le allegazioni a fondamento delle proprie pretese o difese.
Per il convenuto, la preclusione riguarda:
Fatti principali o giuridici: fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto dell'attore.
Fatti semplici o secondari: non sono soggetti alla stessa preclusione, perché non costituiscono eccezioni in senso stretto.
In base al principio di parità delle armi, il principio di eventualità si applica anche all'attore, che deve allegare i fatti costitutivi del proprio diritto nell'atto di citazione.
4. La nullità della domanda riconvenzionale
La domanda riconvenzionale è nulla quando:
È omesso o assolutamente incerto l'oggetto della domanda.
È omesso o assolutamente incerto il titolo della domanda.
In questi casi, il giudice rileva la nullità e assegna al convenuto un termine perentorio per integrare la domanda riconvenzionale.
L'integrazione non elimina le decadenze già maturate e lascia salvi i diritti acquisiti anteriormente.
5. La regola fondamentale
Termine di costituzione → almeno 70 giorni prima dell'udienza.
Comparsa di risposta → contiene difese, contestazioni, prove, conclusioni ed eventuali domande riconvenzionali.
Principio di eventualità → le parti devono formulare tempestivamente le proprie allegazioni.
Decadenze → riguardano le domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Nullità della riconvenzionale → l'omissione o assoluta incertezza di oggetto o titolo comporta l'obbligo di integrazione entro un termine perentorio, senza recuperare le decadenze maturate.
L’ISCRIZIONE DELLA CAUSA AL RUOLO E LA DESIGNAZIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE
Dopo la notificazione dell’atto di citazione, la causa deve essere iscritta a ruolo e assegnata a un giudice istruttore, che si occuperà della sua trattazione.
L’iscrizione a ruolo avviene al momento della prima costituzione in giudizio di una delle parti.
1. L’iscrizione della causa al ruolo
Il cancelliere provvede a:
Iscrivere la causa nel ruolo generale.
Formare il fascicolo d’ufficio, oggi informatico, contenente gli atti, i documenti, i verbali e i provvedimenti relativi alla causa.
Presentare il fascicolo al presidente del tribunale per la designazione del giudice istruttore.
2. La designazione del giudice istruttore
La nomina del giudice istruttore avviene secondo due modalità:
Tribunale non diviso in sezioni → il presidente del tribunale designa direttamente il giudice istruttore.
Tribunale diviso in sezioni → il presidente del tribunale assegna la causa a una sezione e il presidente di sezione designa il giudice istruttore.
La designazione deve avvenire entro il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente, cioè quella costituitasi per prima.
Dopo la designazione, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo della sezione e in quello del giudice istruttore.
3. Il rinvio dell’udienza di comparizione
Se il giudice istruttore designato non tiene udienza nel giorno fissato per la comparizione, l’udienza viene rinviata d’ufficio alla prima udienza successiva tenuta dallo stesso giudice.
4. La regola fondamentale
Prima costituzione di una parte → iscrizione della causa nel ruolo generale.
Cancelliere → forma il fascicolo d’ufficio e lo trasmette al presidente del tribunale.
Presidente del tribunale o di sezione → designa il giudice istruttore entro il secondo giorno successivo alla prima costituzione.
Cancelliere → iscrive la causa nei ruoli della sezione e del giudice istruttore.
Giudice assente nel giorno fissato → comparizione rinviata d’ufficio all’udienza immediatamente successiva.
LA RITARDATA COSTITUZIONE DELLE PARTI E LA CONTUMACIA
La ritardata costituzione si verifica quando una parte si costituisce oltre il termine previsto dalla legge.
Le conseguenze dipendono dal fatto che una parte si sia costituita tempestivamente oppure che nessuna lo abbia fatto.
1. La costituzione tardiva di una parte
Se una parte si costituisce nei termini, l'altra può costituirsi successivamente.
Tuttavia, per il convenuto restano ferme le decadenze relative a:
Domande riconvenzionali.
Eccezioni in senso stretto.
Chiamata in causa di terzi.
2. La mancata costituzione di entrambe le parti
Se nessuna delle parti si costituisce nei termini previsti:
Il processo entra in uno stato di quiescenza.
Può essere riassunto entro 3 mesi dalla scadenza dei termini di costituzione.
3. La contumacia
Se una sola parte si è costituita tempestivamente e l'altra non si costituisce neppure alla prima udienza, quest'ultima viene dichiarata contumace.
La contumacia è dichiarata dal giudice istruttore mediante ordinanza.
Prima di dichiarare la contumacia del convenuto, il giudice deve verificare la regolarità della notificazione dell'atto di citazione.
4. La distinzione fondamentale
Una parte si costituisce tardivamente → può partecipare al processo, ma il convenuto subisce le decadenze previste.
Nessuna parte si costituisce nei termini → il processo entra in quiescenza e può essere riassunto entro 3 mesi.
Una parte si costituisce tempestivamente e l'altra non compare neppure alla prima udienza → il giudice dichiara la contumacia della parte assente mediante ordinanza.
IL PROCESSO CONTUMACIALE
Il processo contumaciale è il processo nel quale una delle parti non si costituisce in giudizio.
La contumacia è un comportamento neutro: non determina automaticamente l'accoglimento della domanda dell'attore.
Il processo prosegue secondo le regole ordinarie, ma sono previste particolari garanzie a tutela del contraddittorio.
1. Gli atti da notificare personalmente al contumace
Per garantire il diritto di difesa, devono essere notificati personalmente alla parte contumace:
L'ordinanza che ammette l'interrogatorio formale o il giuramento.
L'ordinanza che dispone l'ispezione sulla persona del contumace o su cose in suo possesso.
L'ordinanza che dispone l'esibizione di documenti o cose in possesso del contumace.
Il verbale relativo alla produzione di una scrittura privata non indicata in atti precedentemente notificati.
Le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali, proposte da qualsiasi parte.
Le sentenze.
2. La costituzione tardiva del contumace
La parte dichiarata contumace può costituirsi tardivamente anche dopo la prima udienza, purché l'altra parte si sia costituita tempestivamente.
La costituzione tardiva consente quindi al contumace di partecipare al processo già iniziato.
3. La rimessione in termini del convenuto
Il convenuto può chiedere la rimessione in termini se dimostra che:
La nullità della citazione o della notificazione gli ha impedito di conoscere l'esistenza del processo.
La mancata costituzione è dipesa da una causa a lui non imputabile.
Se il giudice ritiene verosimili i fatti allegati, può ammettere la prova dell'impedimento e decidere sulla rimessione in termini.
4. La mancata comparizione di entrambe le parti
La mancata comparizione è diversa dalla contumacia: riguarda l'assenza delle parti all'udienza, non la mancata costituzione.
Se nessuna delle parti compare alla prima udienza:
Il giudice fissa una nuova udienza.
Il cancelliere ne dà comunicazione alle parti costituite.
Se nessuna parte compare neppure alla nuova udienza, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
5. La mancata comparizione dell'attore – Art. 181 c.p.c.
Se l'attore costituito non compare alla prima udienza:
Se il convenuto chiede di procedere in sua assenza, il processo prosegue.
Se il convenuto non lo chiede, il giudice fissa una nuova udienza, comunicata all'attore dal cancelliere.
Se l'attore non compare neppure alla nuova udienza e il convenuto continua a non chiedere la prosecuzione, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo.
6. La distinzione fondamentale
Contumacia → mancata costituzione in giudizio; non equivale ad ammissione delle pretese avversarie.
Costituzione tardiva del contumace → possibile anche dopo la prima udienza.
Rimessione in termini → possibile quando la mancata costituzione dipende da una causa non imputabile al convenuto.
Mancata comparizione di entrambe le parti → dopo due udienze senza comparizione, cancellazione ed estinzione.
Mancata comparizione dell'attore → il processo può proseguire su richiesta del convenuto; altrimenti, dopo la seconda assenza, cancellazione ed estinzione.
La regola fondamentale è che la contumacia non pregiudica automaticamente la parte assente, mentre la mancata comparizione alle udienze può determinare l'estinzione del processo.
LE VERIFICHE PRELIMINARI DEL GIUDICE
La riforma del 2022 ha previsto che la causa debba arrivare alla prima udienza con il suo oggetto già definito sotto tre profili:
Thema cognoscendum: questioni da conoscere ed esaminare.
Thema decidendum: questioni sulle quali il giudice deve decidere.
Thema probandum: fatti che devono essere provati.
Per questo, l'art. 171-bis c.p.c. disciplina le verifiche preliminari del giudice istruttore, da svolgere prima dell'udienza.
1. Il termine per le verifiche preliminari
Scaduto il termine di 70 giorni prima dell'udienza previsto per la costituzione del convenuto, il giudice istruttore deve, entro i successivi 15 giorni, verificare d'ufficio la regolarità del contraddittorio.
2. I provvedimenti del giudice
Quando necessario, il giudice deve adottare i provvedimenti relativi a:
Integrazione del contraddittorio in caso di litisconsorzio necessario.
Intervento di un terzo su ordine del giudice.
Sanatoria della domanda riconvenzionale.
Dichiarazione di contumacia.
Sanatoria della mancanza della procura o dei difetti di rappresentanza, assistenza o autorizzazione.
Fissazione di una nuova udienza per consentire al convenuto di chiamare un terzo, se richiesto nella comparsa di risposta.
Sanatoria dei vizi di notificazione della citazione.
3. Le questioni rilevabili d'ufficio
Il giudice deve inoltre indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio che ritiene opportuno esaminare, comprese quelle relative:
Alle condizioni di procedibilità della domanda.
Alla presenza dei presupposti per l'applicazione del rito semplificato.
Le parti discutono tali questioni nelle memorie integrative previste dall'art. 171-ter c.p.c.
4. La fissazione della nuova udienza
Quando il giudice adotta uno dei provvedimenti preliminari, se necessario fissa una nuova udienza di comparizione.
Questa scelta deve essere valutata secondo un criterio di ragionevolezza, considerando gli effetti delle attività correttive da svolgere.
I termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. decorrono rispetto alla nuova udienza.
5. La conferma o il differimento dell'udienza
Se non occorre fissare una nuova udienza per i provvedimenti preliminari, il giudice può:
Confermare la data della prima udienza.
Differirla fino a un massimo di 45 giorni.
Anche in questo caso, i termini per le memorie integrative si calcolano rispetto alla data dell'udienza confermata o differita.
Il decreto del giudice viene comunicato alle parti costituite dalla cancelleria.
6. La regola fondamentale
70 giorni prima dell'udienza → scade il termine di costituzione del convenuto.
Entro i successivi 15 giorni → il giudice effettua le verifiche preliminari.
Art. 171-bis c.p.c. → disciplina le verifiche, i provvedimenti correttivi e l'indicazione delle questioni rilevabili d'ufficio.
Art. 171-ter c.p.c. → disciplina le memorie integrative, i cui termini dipendono dalla data dell'udienza.
Differimento dell'udienza → possibile fino a un massimo di 45 giorni, quando non viene fissata una nuova udienza per i provvedimenti preliminari.
L'obiettivo delle verifiche preliminari è garantire che il processo arrivi alla prima udienza con il contraddittorio regolare e le questioni da trattare già individuate.
LA SANATORIA DEL DIFETTO DI RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA E AUTORIZZAZIONE
Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando necessario, le invita a completare o regolarizzare gli atti e i documenti difettosi.
1. I vizi sanabili
Il giudice può rilevare:
Mancanza della procura alle liti.
Difetti di rappresentanza.
Difetti di assistenza.
Difetti di autorizzazione.
Vizi della procura alle liti.
2. Le modalità di sanatoria
Quando riscontra tali vizi, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per provvedere:
Alla costituzione della persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza.
Al rilascio delle autorizzazioni necessarie.
Al rilascio o alla rinnovazione della procura alle liti.
3. Gli effetti della sanatoria
Se il termine perentorio viene rispettato:
I vizi vengono sanati.
La sanatoria opera ex tunc, cioè retroattivamente.
Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.
4. La regola fondamentale
La disciplina stabilisce un principio generale di sanabilità dei vizi processuali, compresi quelli relativi alla rappresentanza, assistenza, autorizzazione e procura alle liti.
Il rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice determina la sanatoria retroattiva del vizio, conservando gli effetti della domanda dalla prima notificazione.
IL DIVIETO DELLE DECISIONI DELLA TERZA VIA
L’art. 101 c.p.c. disciplina il principio del contraddittorio e vieta le cosiddette decisioni della terza via, cioè le decisioni fondate su questioni sulle quali le parti non hanno avuto la possibilità di difendersi.
1. Il principio del contraddittorio
Il giudice, salvo diversa disposizione di legge, non può decidere su una domanda se la parte contro cui è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.
Il principio garantisce alle parti il diritto di partecipare al processo e di esercitare le proprie difese.
2. Le novità della riforma del 2022
La riforma del 2022 ha collegato il controllo sul contraddittorio alle verifiche preliminari dell'art. 171-bis c.p.c.
Tuttavia, il dovere del giudice di garantire il contraddittorio permane per tutta la durata del processo.
L'art. 101, comma 2, c.p.c. stabilisce inoltre che, quando la violazione del contraddittorio provoca una lesione del diritto di difesa, il giudice deve adottare i provvedimenti opportuni.
3. Le questioni rilevate d'ufficio
Se il giudice intende fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio, deve:
Riservare la decisione.
Assegnare alle parti un termine per presentare osservazioni sulla questione.
Consentire il deposito in cancelleria di memorie contenenti le osservazioni delle parti.
Il termine deve essere:
Non inferiore a 20 giorni.
Non superiore a 40 giorni.
Il termine decorre dalla comunicazione.
Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la nullità della decisione.
4. La regola fondamentale
Principio del contraddittorio → ogni parte deve poter esercitare il proprio diritto di difesa.
Divieto delle decisioni della terza via → il giudice non può decidere sulla base di questioni rilevate d'ufficio senza aver consentito alle parti di discuterle.
Art. 171-bis c.p.c. → controllo del contraddittorio nelle verifiche preliminari.
Art. 101, comma 2, c.p.c. → obbligo di garantire il contraddittorio per tutto il processo.
Termine per le osservazioni → da 20 a 40 giorni dalla comunicazione, a pena di nullità.
Il giudice deve sempre consentire alle parti di prendere posizione sulle questioni che intende porre a fondamento della decisione, evitando pronunce a sorpresa.
LE MEMORIE INTEGRATIVE
Le memorie integrative, disciplinate dall'art. 171-ter c.p.c. e introdotte dalla riforma del 2022, hanno sostituito le tre memorie istruttorie precedentemente previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
Consentono alle parti di integrare e modificare le proprie difese e formulare richieste istruttorie, nel rispetto di termini stabiliti a pena di decadenza.
1. La prima memoria integrativa – 40 giorni prima dell'udienza
Le parti possono:
Proporre domande ed eccezioni conseguenti alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto o del terzo.
Precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.
L'attore può chiedere l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza deriva dalle difese del convenuto nella comparsa di risposta.
2. La seconda memoria integrativa – 20 giorni prima dell'udienza
Le parti possono:
Replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti.
Proporre eccezioni conseguenti alle nuove domande formulate nella prima memoria.
Indicare i mezzi di prova.
Produrre documenti.
3. La terza memoria integrativa – 10 giorni prima dell'udienza
Le parti possono:
Replicare alle eccezioni nuove.
Indicare la prova contraria.
4. Il rapporto con le verifiche preliminari
I termini delle memorie dipendono dalla data dell'udienza confermata o rinviata dal giudice dopo le verifiche preliminari previste dall'art. 171-bis c.p.c.
Se il giudice conclude le verifiche nei 15 giorni a sua disposizione e conferma l'udienza originaria, le parti dispongono di:
15 giorni per predisporre la prima memoria.
20 giorni per predisporre la seconda memoria.
10 giorni per predisporre la terza memoria.
Se invece il giudice rinvia l'udienza, i termini vengono ricalcolati rispetto alla nuova data.
5. Il ritardo o la mancata pronuncia del giudice
È controverso cosa accada quando il giudice supera i 15 giorni previsti per le verifiche preliminari oppure non emette il decreto.
Si prospettano due soluzioni:
Prima interpretazione: i termini decorrono comunque dalla data dell'udienza indicata nell'atto di citazione.
Seconda interpretazione: i termini decorrono dal decreto di conferma o di spostamento dell'udienza.
La seconda soluzione presenta ragioni sistematiche a favore, ma, in assenza di un orientamento consolidato, è prudente seguire la prima.
Pertanto, per evitare le decadenze processuali, è consigliabile depositare le memorie nei termini calcolati rispetto all'udienza originaria, anche se il giudice non ha ancora emesso il decreto.
6. La regola fondamentale
Prima memoria – 40 giorni prima → nuove domande ed eccezioni conseguenti, precisazioni e modifiche.
Seconda memoria – 20 giorni prima → repliche, nuove eccezioni conseguenti, prove e documenti.
Terza memoria – 10 giorni prima → repliche alle nuove eccezioni e prova contraria.
Le attività previste dall'art. 171-ter c.p.c. devono essere compiute nei rispettivi termini a pena di decadenza. In caso di ritardo del giudice nelle verifiche preliminari, la soluzione prudenziale è rispettare comunque i termini riferiti all'udienza originaria.
L’UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE E TRATTAZIONE
L’udienza di prima comparizione e trattazione, disciplinata dall’art. 183 c.p.c., è la prima udienza del processo, fissata nell’atto di citazione.
A seguito della riforma del 2022, le verifiche preliminari sono anticipate alla fase prevista dall’art. 171-bis c.p.c.. Pertanto, la prima udienza è dedicata principalmente alla trattazione della causa e all’organizzazione dell’istruzione probatoria.
1. La comparizione personale delle parti
Le parti devono comparire personalmente all’udienza.
Se una parte non compare senza giustificato motivo, il giudice può trarne argomenti di prova.
2. La chiamata in causa di un terzo
Se il giudice autorizza l’attore a chiamare in causa un terzo, deve fissare una nuova udienza, secondo quanto previsto dall’art. 269, comma 3, c.p.c.
3. L’interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione
Il giudice:
Interroga liberamente le parti, chiedendo chiarimenti sui fatti allegati.
Tenta la conciliazione, cercando di favorire una soluzione concordata della controversia.
4. Le richieste istruttorie e il calendario del processo
Se la causa non è matura per la decisione senza istruzione probatoria, il giudice provvede sulle richieste istruttorie delle parti.
Inoltre, mediante ordinanza, predispone il calendario del processo, indicando:
Le udienze successive, fino alla rimessione della causa in decisione.
Le attività da svolgere in ciascuna udienza.
Il calendario viene stabilito considerando la natura, l’urgenza e la complessità della causa.
Sono previsti due termini:
90 giorni → termine entro cui fissare l’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi.
30 giorni → termine per pronunciare l’ordinanza, se emanata fuori udienza.
5. I mezzi di prova disposti d’ufficio
Quando il giudice dispone d’ufficio mezzi di prova, deve garantire il principio del contraddittorio.
A tal fine, assegna alle parti due termini perentori:
Primo termine: per indicare i mezzi di prova resi necessari da quelli disposti d’ufficio.
Secondo termine: per depositare una memoria di replica.
Il giudice si riserva poi di provvedere entro i successivi 30 giorni.
6. La regola fondamentale
Art. 171-bis c.p.c. → verifiche preliminari svolte prima dell’udienza.
Art. 183 c.p.c. → comparizione personale, interrogatorio libero, conciliazione e provvedimenti istruttori.
Art. 269, comma 3, c.p.c. → nuova udienza in caso di autorizzazione alla chiamata del terzo.
Calendario del processo → organizzazione delle udienze e delle attività successive.
90 giorni → fissazione dell’udienza di assunzione delle prove.
30 giorni → ordinanza fuori udienza e successivo provvedimento sulle prove disposte d’ufficio.
Prove disposte d’ufficio → possibilità per le parti di presentare prove conseguenti e memorie di replica.
La prima udienza serve principalmente a trattare la controversia, tentare la conciliazione e organizzare l’eventuale istruzione probatoria, garantendo sempre il contraddittorio tra le parti.
L’INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI E IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
L’interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione sono strumenti attraverso i quali il giudice cerca di chiarire i fatti della controversia e favorire una soluzione concordata tra le parti.
La disciplina è contenuta negli artt. 117, 183 e 185 c.p.c.
1. L’interrogatorio libero delle parti
Il giudice interroga liberamente le parti, chiedendo i chiarimenti necessari sui fatti allegati.
Ai sensi dell’art. 117 c.p.c., può ordinare la comparizione personale delle parti in qualsiasi stato e grado del processo.
L’interrogatorio:
Deve svolgersi in contraddittorio, quando entrambe le parti sono presenti.
Riguarda i fatti della causa, ma può estendersi anche agli elementi di diritto posti a fondamento della domanda e delle difese.
2. La comparizione personale e la rappresentanza
L’art. 185 c.p.c. prevede che, su richiesta congiunta delle parti, il giudice fissi un’udienza per interrogarle liberamente e tentare la conciliazione.
Le parti possono farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, che deve:
Essere a conoscenza dei fatti della causa.
Essere munito di procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Avere il potere espresso di conciliare o transigere la controversia.
La scrittura privata può essere autenticata anche dal difensore della parte.
Se il procuratore, senza giustificato motivo, non conosce i fatti della causa, il giudice può desumerne argomenti di prova.
3. Il tentativo di conciliazione
L’interrogatorio libero è collegato alla possibilità di conciliare la controversia, purché questa riguardi diritti disponibili.
Il tentativo di conciliazione:
Può essere rinnovato in qualsiasi momento dell’istruzione, rispettando il calendario del processo.
Non obbliga le parti ad accettare la proposta del giudice.
Se ha esito positivo, determina la formazione di un processo verbale dell’accordo, che costituisce titolo esecutivo.
4. Le conseguenze del rifiuto della conciliazione
Le parti sono libere di accettare o rifiutare la proposta conciliativa.
Tuttavia, il rifiuto può avere conseguenze sulle spese processuali.
Infatti, anche la parte successivamente vittoriosa può essere condannata a sostenere tutte le spese relative alla fase del processo successiva alla proposta rifiutata.
5. La regola fondamentale
Interrogatorio libero → serve a chiarire i fatti e gli elementi della controversia.
Art. 117 c.p.c. → il giudice può ordinare la comparizione personale in qualsiasi stato e grado.
Art. 185 c.p.c. → disciplina la comparizione finalizzata all’interrogatorio e alla conciliazione.
Rappresentanza → ammessa mediante procuratore informato sui fatti e autorizzato a conciliare o transigere.
Conciliazione riuscita → il verbale dell’accordo costituisce titolo esecutivo.
Rifiuto della proposta → può comportare conseguenze sulle spese processuali, anche per la parte vittoriosa.
L’interrogatorio libero mira a chiarire la controversia, mentre il tentativo di conciliazione mira a risolverla mediante un accordo tra le parti.
IL PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE
L’art. 183-bis c.p.c., introdotto dalla riforma del 2022, disciplina il passaggio dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione.
1. I presupposti per il passaggio
All’udienza di trattazione, il giudice può disporre il passaggio al rito semplificato dopo aver:
Valutato la complessità della controversia.
Valutato la complessità dell’istruzione probatoria.
Sentito le parti.
Verificato che, per tutte le domande proposte, ricorrano i presupposti previsti dall’art. 281-decies, comma 1, c.p.c.
2. Il provvedimento del giudice
Se sussistono i presupposti, il giudice:
Dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione.
Applica le disposizioni dell’art. 281-duodecies, comma 5, c.p.c.
3. La regola fondamentale
Il passaggio dal rito ordinario al rito semplificato può essere disposto dal giudice all’udienza di trattazione, dopo aver sentito le parti e verificato i requisiti richiesti per tutte le domande.
Il passaggio avviene mediante ordinanza non impugnabile e il processo prosegue secondo le regole del rito semplificato.
L’INTERVENTO VOLONTARIO DEL TERZO
L’intervento volontario del terzo, disciplinato dall’art. 105 c.p.c., consente a un soggetto estraneo al processo di partecipare a un giudizio già pendente.
La legge distingue quattro tipologie di intervento.
1. Le tipologie di intervento
Intervento principale: il terzo fa valere un proprio diritto, relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto in giudizio, nei confronti di entrambe le parti originarie.
Intervento litisconsortile (o adesivo autonomo): il terzo fa valere un proprio diritto, relativo all’oggetto o dipendente dal titolo della controversia, ma nei confronti di una o alcune delle parti soltanto.
Intervento del co-legittimato: il terzo propone nel processo la stessa domanda già formulata da una delle parti.
Intervento adesivo dipendente: il terzo non fa valere un proprio diritto, ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti.
2. Le modalità di costituzione del terzo
Indipendentemente dalla tipologia di intervento, il terzo deve costituirsi mediante il deposito di una comparsa conforme all’art. 167 c.p.c. (comparsa di risposta).
La comparsa deve essere accompagnata da:
Procura alle liti.
Documenti offerti in comunicazione.
Il cancelliere deve comunicare l’intervento alle altre parti del processo.
3. Il termine per l’intervento
Il terzo può intervenire fino al momento in cui il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione.
4. Le preclusioni processuali
Il terzo interveniente non può compiere atti che, al momento del suo intervento, non sono più consentiti alle altre parti.
Esiste però un’eccezione: le preclusioni non operano quando il terzo interviene volontariamente per realizzare l’integrazione necessaria del contraddittorio.
5. La distinzione fondamentale
Intervento principale → il terzo fa valere un diritto proprio contro entrambe le parti.
Intervento litisconsortile → il terzo fa valere un diritto proprio contro una o alcune parti.
Intervento del co-legittimato → il terzo propone la medesima domanda già avanzata da una parte.
Intervento adesivo dipendente → il terzo sostiene una parte, senza proporre un autonomo diritto.
La regola fondamentale è che il terzo può intervenire fino alla fissazione dell’udienza di rimessione in decisione, ma deve rispettare le preclusioni già maturate, salvo il caso di integrazione necessaria del contraddittorio.
LA CHIAMATA DI UN TERZO IN CAUSA
La chiamata di un terzo in causa, disciplinata dall'art. 269 c.p.c., consente a una parte di coinvolgere un terzo in un processo già pendente.
La chiamata avviene mediante atto di citazione, nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis c.p.c.:
120 giorni se la notificazione avviene in Italia.
150 giorni se la notificazione avviene all'estero.
1. La chiamata del terzo da parte del convenuto
Il convenuto, a pena di decadenza, deve:
Dichiarare nella comparsa di risposta la volontà di chiamare un terzo.
Chiedere contestualmente lo spostamento della prima udienza, per rispettare i termini a comparire.
Il giudice istruttore, nel termine previsto dall'art. 171-bis c.p.c., fissa con decreto una nuova udienza.
Il cancelliere comunica il decreto alle parti costituite.
Il convenuto provvede a notificare la citazione al terzo.
2. La chiamata del terzo da parte dell'attore
L'attore, a pena di decadenza, deve:
Chiedere l'autorizzazione al giudice nella prima memoria integrativa.
Se autorizzato, notificare la citazione al terzo entro il termine perentorio fissato dal giudice.
Il giudice stabilisce una nuova udienza, rispettando i termini dell'art. 163-bis c.p.c.
3. La chiamata di un ulteriore terzo
Anche il terzo chiamato può chiedere di coinvolgere un altro terzo.
Deve però:
Dichiararlo nella comparsa di risposta, a pena di decadenza.
Ottenere l'autorizzazione del giudice.
4. I termini di costituzione
La parte che chiama il terzo deve depositare la citazione notificata entro 10 giorni.
Il terzo chiamato deve costituirsi almeno 70 giorni prima dell'udienza, depositando:
Comparsa di risposta.
Copia della citazione notificata.
Procura alle liti.
Documenti offerti in comunicazione.
5. Le preclusioni e le memorie integrative
Quando il terzo viene chiamato su iniziativa dell'attore:
Restano ferme le preclusioni già maturate per le parti originarie prima della chiamata.
I termini delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. decorrono nuovamente rispetto alla nuova udienza fissata per la comparizione del terzo.
6. La distinzione fondamentale
Convenuto → deve dichiarare la chiamata nella comparsa di risposta e chiedere lo spostamento dell'udienza.
Attore → deve chiedere l'autorizzazione nella prima memoria integrativa.
Terzo chiamato → può chiamare un ulteriore terzo, previa autorizzazione del giudice.
Deposito della citazione notificata → entro 10 giorni.
Costituzione del terzo → almeno 70 giorni prima dell'udienza.
Termini a comparire → 120 giorni in Italia e 150 giorni all'estero.
La regola fondamentale è che la chiamata del terzo deve rispettare precise modalità e termini, a pena di decadenza, garantendo al terzo il tempo necessario per predisporre la propria difesa.