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I limiti oggettivi, soggettivi e cronologici del giudicato (80-100) -…
I limiti oggettivi, soggettivi e cronologici del giudicato (80-100)
.
Preclusione del dedotto e del deducibile
Il
principio della preclusione del dedotto e del deducibile stabilisce che
, una volta formatosi il giudicato,
l’accertamento contenuto nella sentenza non può più essere rimesso in discussione,
né dalle parti né dal giudice in un successivo processo.
In particolare, il giudicato impedisce di contestare la decisione:
Attraverso il dedotto:
sostenendo che il giudice abbia erroneamente risolto questioni già discusse e decise nel primo processo.
Attraverso il deducibile:
introducendo questioni che non sono state sollevate nel primo processo, ma che avrebbero potuto esserlo.
Distinzione tra dedotto e deducibile
1. Il dedotto
Comprende tutte le questioni effettivamente introdotte dalle parti e affrontate nel processo.
Una volta formatosi il giudicato, non è possibile contestare nuovamente tali questioni per ottenere una decisione diversa sul medesimo diritto
2. Il deducibile
Comprende tutte le questioni che avrebbero potuto essere fatte valere nel primo processo, ma che le parti non hanno concretamente dedotto.
Anche queste questioni sono coperte dal giudicato, se idonee a rimettere in discussione l'accertamento definitivo.
Regola fondamentale: il giudicato preclude sia ciò che è stato effettivamente discusso, sia ciò che si sarebbe potuto discutere nel primo processo
Ratio: l'incontrovertibilità del giudicato
Il principio garantisce l'incontrovertibilità del giudicato, cioè il carattere definitivo e vincolante dell'accertamento contenuto nella sentenza.
Nel nostro ordinamento, questa incontrovertibilità è particolarmente rigorosa perché il giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile.
Infatti, se il giudicato precludesse soltanto il dedotto, una parte potrebbe riaprire continuamente la controversia introducendo nuove ragioni o eccezioni che aveva omesso nel primo processo.
In questo modo, la decisione non sarebbe realmente definitiva, ma potrebbe essere rimessa in discussione ogni volta sulla base di argomenti diversi.
La preclusione del deducibile impedisce quindi di aggirare il giudicato attraverso questioni che potevano essere sollevate prima.
Eccezione in materia cautelare – Art. 669-septies c.p.c.
Una disciplina diversa è prevista per i provvedimenti cautelari, nei quali la preclusione è più limitata. L'art. 669-septies c.p.c. consente di riproporre una domanda cautelare precedentemente rigettata quando sia fondata su nuove ragioni di fatto o di diritto.
Pertanto:
Se una domanda cautelare, ad esempio di sequestro o di inibitoria, viene rigettata, può essere riproposta sulla base di nuove ragioni.
Queste possono consistere in nuove circostanze di fatto, come un pericolo sopravvenuto, oppure in nuove ragioni di diritto, come un mutamento normativo o giurisprudenziale.
In materia cautelare, quindi, la preclusione riguarda il dedotto, ma non si estende al deducibile con la stessa rigidità del giudicato ordinario.
Ratio: la tutela cautelare risponde a esigenze di urgenza e a situazioni che possono modificarsi nel tempo. Per questo richiede una disciplina più flessibile.
Esempio pratico – Diritto di proprietà
Tizio agisce contro Caio sostenendo di essere proprietario di un bene. Il giudice rigetta la domanda di Tizio, riconoscendo la proprietà in capo a Caio. La sentenza passa in giudicato. A questo punto, Tizio non può instaurare un nuovo processo per contestare lo stesso accertamento sostenendo:
«Il giudice ha sbagliato a valutare le prove». Si tratta di una contestazione del dedotto, perché riguarda una questione già affrontata nel primo processo.
2. «Avevo anche un altro titolo di proprietà che non avevo fatto valere». Si tratta del deducibile, perché Tizio intende introdurre una ragione che avrebbe potuto dedurre nel primo processo.
In entrambi i casi, il giudicato impedisce di riaprire la stessa controversia sulla base di questioni già dedotte o deducibili.
LIMITI soggettivi del giudicato
CHI SONO I SOGGETTI
Art. 2909 c.c. – Principio di relatività soggettiva del giudicato:
L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
REGOLA GENERALE: La regola generale è che il giudicato non vincola i terzi, ossia coloro che non hanno partecipato al processo.
QUALE SONO LIMITI oltre le norme generali: (1-7)
A) Casi di efficacia ultra partes
Il giudicato produce effetti anche nei confronti di determinati terzi nei seguenti casi.
Efficacia erga omnes
Art. 123 c.p.i. – Efficacia erga omnes del giudicato
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Successori nel diritto oggetto del giudicato
Estensione del giudicato agli eredi e agli aventi causa
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Art. 111 c.p.c. – Successione nel diritto controverso
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Terzi titolari di rapporti a dipendenza permanente
DUE CASI
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B) Casi di efficacia secundum eventum litis
Art. 1306 c.c. – Efficacia secundum eventum litis nelle obbligazioni solidali
L’art. 1306 c.c. disciplina
gli effetti della sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori solidali, oppure tra il debitore e uno dei creditori solidali
. Questa è l'efficacia
secundum eventum litis
: il giudicato opera a
favore del terzo, ma non a suo danno.
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Art. 2377, comma 7, c.c. – Efficacia secundum eventum litis nell'annullamento delle delibere assembleari
L’art. 2377, comma 7, c.c., relativo alle deliberazioni assembleari delle società per azioni (S.p.A.), stabilisce che: L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci.
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C) Casi in cui il giudicato non ha efficacia ultra partes
Regola generale: il giudicato non vincola i terzi titolari di diritti incompatibili
Dopo aver esaminato le ipotesi di efficacia estesa del giudicato (erga omnes, ultra partes e secundum eventum litis), occorre ricordare un principio fondamentale:
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Principio conclusivo: la regola generale è la relatività soggettiva del giudicato. L'efficacia può estendersi a determinati terzi nei casi previsti dall'ordinamento, ma il giudicato non può essere opposto al terzo che rivendica un diritto autonomo e incompatibile con quello accertato tra le parti del precedente processo.
Questo principio trova fondamento in due garanzie costituzionali:
Art. 24 Cost.: diritto di difesa. Art. 111 Cost.: principio del contraddittorio.
Chi non ha partecipato al processo non ha potuto esercitare i propri poteri processuali, come presentare difese, dedurre fatti, produrre prove o proporre impugnazioni. Pertanto, sarebbe contrario al diritto di difesa vincolarlo a una decisione pronunciata tra altri soggetti.
Regola fondamentale: il giudicato non vincola i terzi, salvo le ipotesi di estensione previste dalla legge, nelle quali si parla di efficacia ultra partes.
Significato: la sentenza passata in giudicato, cioè divenuta definitiva e non più impugnabile con i mezzi ordinari, produce effetti vincolanti nei confronti di:
Parti del processo: coloro che hanno partecipato al giudizio.
Eredi: successori a titolo universale.
Aventi causa: successori a titolo particolare
ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE – ART. 35 C.P.C.
L'art. 35 c.p.c. disciplina l'ipotesi in cui il convenuto oppone in compensazione un proprio controcredito, che viene contestato e il cui valore eccede la competenza del giudice adito.
La norma si collega agli artt. 34 e 36 c.p.c.:
Art. 34 c.p.c.: disciplina le questioni pregiudiziali da decidere con efficacia di giudicato, quando incidono sulla competenza.
Art. 35 c.p.c.: disciplina l'eccezione di compensazione fondata su un controcredito contestato che eccede la competenza del giudice.
Ratio dell'art. 35: conciliare due esigenze: evitare decisioni contraddittorie su rapporti collegati e rispettare i limiti di competenza del giudice.
Presupposti e applicazione dell'art. 35 c.p.c.
L'ipotesi prevista dall'art. 35 si verifica quando:
L'attore agisce per ottenere il pagamento di un credito.
Il convenuto oppone in compensazione un proprio controcredito.
Il controcredito è contestato dall'attore.
Il valore del controcredito eccede la competenza del giudice adito
Esempio: Tizio agisce contro Caio davanti al giudice di pace, chiedendo il pagamento di 3.000 euro. Caio sostiene di vantare, a sua volta, un credito di 20.000 euro nei confronti di Tizio e lo oppone in compensazione. Tizio contesta l'esistenza del controcredito.
Il giudice di pace può conoscere della domanda principale, ma non decidere integralmente sul controcredito eccedente la sua competenza.
La sentenza di condanna con riserva di compensazione
La sentenza di condanna con riserva costituisce un'ipotesi particolare di sentenza a cognizione incompleta.
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Le due alternative previste dall'art. 35 c.p.c.
La soluzione dipende dalla natura del titolo su cui si fonda il credito principale dell'attore.
A) Credito principale fondato su titolo non controverso o facilmente accertabile
Quando il credito dell'attore è fondato su un titolo non controverso o facilmente accertabile, il giudice può:
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Esempio: Tizio chiede il pagamento di 3.000 euro sulla base di un titolo non contestato. Caio oppone in compensazione un controcredito contestato di 20.000 euro.
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B) Credito principale non fondato su titolo non controverso o facilmente accertabile
Se il credito principale è a sua volta controverso e richiede un accertamento complesso, il giudice non può pronunciare la condanna con riserva.
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Art. 36 c.p.c.: disciplina le domande riconvenzionali e i relativi effetti sulla competenza.
LIMITI CRONOLOGICI DEL GIUDICATO
I limiti cronologici del giudicato riguardano il momento temporale al quale si riferisce l'accertamento giudiziale.
Il giudice, quando pronuncia una sentenza,
accerta l'esistenza o l'inesistenza di una situazione giuridica con riferimento a un determinato momento storico.
Il giudicato, rende definitivo l'accertamento relativo a quella situazione,
ma occorre chiedersi se possa essere superato da sopravvenienze in fatto o in diritto.
La distinzione fondamentale è la seguente:
Sopravvenienze in fatto:
possono superare l'accertamento contenuto nel giudicato, perché modificano la situazione giuridica successivamente.
Le sopravvenienze in fatto sono
fatti nuovi
che intervengono dopo il momento temporale preso in considerazione dal giudice e che
possono modificare la situazione giuridica già accertata.
dipende dal contenuto della sentenza
A) Sentenza che accerta l'esistenza del diritto
Se la sentenza accerta che un diritto esiste, possono superare tale accertamento i fatti modificativi o estintivi sopravvenuti.
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Questi fatti modificano o estinguono un diritto che, al momento della precedente decisione, esisteva.
B) Sentenza che accerta l'inesistenza del diritto
Se la sentenza accerta che un diritto non esiste perché la fattispecie costitutiva non si è ancora perfezionata, possono assumere rilevanza i fatti costitutivi sopravvenuti.
Si tratta di fatti nuovi che completano successivamente la fattispecie e determinano la nascita di un diritto prima inesistente.
Conseguenze sul giudicato e sul principio del ne bis in idem
Quando intervengono fatti sopravvenuti idonei a modificare la situazione giuridica, è possibile proporre una nuova domanda giudiziale sul medesimo diritto, senza violare il principio del ne bis in idem.
Il nuovo giudizio non contraddice il precedente giudicato, ma prende in considerazione una situazione giuridica successivamente modificata.
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Quando un fatto si considera sopravvenuto al giudicato?
Per fatti sopravvenuti al giudicato non si intendono soltanto quelli verificatisi dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Possono essere considerati sopravvenuti anche fatti verificatisi
prima della formazione del giudicato,
purché successivi all'ultimo momento utile per introdurre fatti nuovi nel processo.
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Principio fondamentale: il giudicato accerta la situazione giuridica sulla base dei fatti esistenti fino all'ultimo momento utile nel giudizio di merito. I fatti successivi possono quindi costituire sopravvenienze idonee a superare l'accertamento, senza contraddirlo.
Sopravvenienze in diritto:
in linea generale, non possono superare il giudicato già formato, anche quando hanno efficacia retroattiva.
Occorre ora verificare se anche le sopravvenienze in diritto possano superare l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
Le sopravvenienze in diritto possono consistere in:
Una nuova legge con efficacia retroattiva (ius superveniens retroattivo).
Una sentenza della Corte costituzionale che dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma applicata nel precedente giudizio.
A) Lo ius superveniens retroattivo
Si parla di ius superveniens retroattivo quando entra in vigore una nuova legge che modifica il quadro normativo applicato dal giudice e produce effetti anche su situazioni giuridiche sorte prima della sua entrata in vigore.
La nuova legge opera quindi ex tunc, cioè retroattivamente.
Se, invece, la legge sopravvenuta non è retroattiva, non si pone il problema della sua idoneità a superare il giudicato, perché non incide sulla situazione giuridica precedentemente accertata.
B) Le sentenze di illegittimità costituzionale
Una sopravvenienza in diritto può derivare anche da una sentenza della Corte costituzionale che dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma applicata dal giudice nel precedente processo.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale comporta, in linea generale, la cessazione di efficacia della norma con effetti retroattivi (ex tunc).
Di conseguenza, la norma dichiarata incostituzionale non può più essere applicata ai rapporti non esauriti.
Le sopravvenienze in diritto possono superare il giudicato?
No. In linea generale, né lo ius superveniens retroattivo né le sentenze di illegittimità costituzionale possono superare un giudicato già formato.
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Il momento rilevante per le sopravvenienze in diritto
A differenza delle sopravvenienze in fatto, le sopravvenienze in diritto devono intervenire dopo la pubblicazione della sentenza.
Il giudice, infatti, pronuncia la decisione tenendo conto:
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Pertanto, una modifica normativa intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza costituisce una sopravvenienza in diritto
il giudicato non impedisce che il diritto cambi nel tempo, ma impedisce che venga rimesso in discussione l'accertamento definitivo sulla situazione giuridica già giudicata.
I limiti oggettivi del giudicato
La norma fondamentale in materia di
cosa giudicata sostanziale è l'art. 2909 c.c.,
secondo cui:
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
NON TROVI RISPOSTA PER OGG IN QUESTA DISPOSIZIONE
La disposizione fa riferimento all'accertamento contenuto nella sentenza
, ma
NON
precisa quale sia il suo
oggetto
.
Il problema dei
limiti oggettivi del giudicato
consiste quindi nello stabilire
su che cosa ricada il vincolo del giudicato
, ossia quali aspetti della decisione diventino definitivi e non possano più essere rimessi in discussione.
L'oggetto principale del giudicato: il diritto fatto valere
Poiché l'art. 2909 c.c. non individua espressamente l'oggetto dell'accertamento, occorre fare riferimento
all'art. 2907 c.c., relativo alla tutela giurisdizionale dei diritti.
Da questa disposizione possiamo ricavare che il giudicato riguarda sicuramente:
Il diritto
per il quale la parte ha richiesto tutela giurisdizionale.
Più in generale, la posizione giuridica soggettiva dedotta nella domanda giudiziale.
Pertanto, il giudicato cade certamente sul diritto fatto valere attraverso la domanda, occorre stabilire
se il giudicato si estenda anche ad altre questioni,
oltre alla posizione giuridica soggettiva oggetto della domanda.
Le questioni affrontate dal giudice per decidere la domanda
Per stabilire se la domanda sia fondata,
il giudice deve generalmente risolvere una pluralità di questioni,
che possono essere:
Questioni di fatto:
relative ai fatti costitutivi del diritto oppure ai fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Questioni di diritto:
relative all'interpretazione e all'applicazione delle norme giuridiche.
Queste questioni vengono esaminate e risolte nella
motivazione della sentenza.
Sulla base delle soluzioni raggiunte, il giudice decide
se accogliere o rigettare la domanda.
Il problema centrale dei limiti oggettivi
A questo punto si pone una questione fondamentale:
Il
giudicato vincola soltanto rispetto al diritto oggetto della domanda oppure si estende anche alle singole questioni di fatto e di diritto che il giudice ha risolto per arrivare alla decisione
?
In altri termini, bisogna distinguere tra:
L'accertamento della posizione giuridica soggettiva fatta valere con la domanda, sul quale il giudicato certamente ricade.
La soluzione delle questioni preliminari alla decisione, affrontate dal giudice nella motivazione, rispetto alle quali occorre verificare se operi lo stesso vincolo.
il problema dei
limiti oggettivi del giudicato
consiste nell'individuare l'oggetto dell'accertamento vincolante:
è pacifico che il giudicato riguardi il diritto dedotto nella domanda
occorre invece stabilire
se comprenda anche le questioni risolte dal giudice per decidere sulla fondatezza di quella domanda.
Le questioni pregiudiziali di merito
Le questioni pregiudiziali di merito sono questioni relative a diritti, rapporti giuridici, status o altre situazioni suscettibili di costituire l'oggetto di un autonomo processo,
dalla cui esistenza o inesistenza dipende la fondatezza della domanda principale.
All'interno di questa categoria (genus)
si distinguono tre tipologie (species).
A) Le tre tipologie di questioni pregiudiziali di merito
Questioni pregiudiziali in senso tecnico
Riguardano una situazione giuridica che costituisce un elemento della fattispecie costitutiva del diritto dedotto nella domanda.
Esempio: un figlio chiede al padre il pagamento degli alimenti.
Per decidere sulla domanda, il giudice deve verificare l'esistenza dello status di figlio, che costituisce un presupposto del diritto agli alimenti.
Se lo status esiste, il diritto agli alimenti può sussistere; se manca, il diritto non può fondarsi su quel rapporto di filiazione.
Questioni pregiudiziali relative a diritti incompatibili
Si verificano quando il convenuto oppone, in via di eccezione, un proprio diritto incompatibile con quello fatto valere dall'attore.
Esempio: Tizio propone una domanda di rivendicazione di un bene contro Caio.
Caio eccepisce di essere titolare di un diritto di proprietà, usufrutto oppure di un diritto personale di godimento incompatibile con la pretesa dell'attore.
Se il diritto opposto dal convenuto viene accertato ed è incompatibile con la pretesa dell'attore, la domanda può risultare infondata.
Questioni pregiudiziali in senso logico
Riguardano l'esistenza del rapporto contrattuale fondamentale, dal quale deriva l'effetto giuridico fatto valere con la domanda.
Esempio: Tizio chiede a Caio il pagamento del prezzo derivante da un contratto di compravendita.
Per decidere sulla domanda, il giudice deve prima verificare l'esistenza del contratto di compravendita, perché da tale rapporto deriva l'obbligo di pagamento.
Art. 34 c.p.c. – Regola generale sulle questioni pregiudiziali di merito
La norma di riferimento è l'art. 34 c.p.c., che disciplina una modifica della competenza per ragioni di connessione.
Tuttavia, ai fini dei limiti oggettivi del giudicato, la disposizione interessa soprattutto per il suo incipit:
Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti, è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale [...]
Da questa disposizione ricaviamo che il giudice deve decidere una questione pregiudiziale di merito con efficacia di giudicato soltanto in due ipotesi:
Per espressa previsione di legge: accertamento incidentale ex lege.
Per esplicita domanda di una delle parti: domanda di accertamento incidentale.
REGOLA GENERALE: cognizione incidenter tantum
Al di fuori delle due ipotesi previste dall'art. 34 c.p.c., le questioni pregiudiziali di merito vengono conosciute dal giudice
incidenter tantum.
Ciò significa che il giudice le esamina e le risolve
soltanto ai fini dell'accoglimento o del rigetto della domanda principale,
senza che su di esse si formi un autonomo giudicato.
Pertanto:
Il giudice deve risolvere la questione pregiudiziale per decidere sulla domanda.
La soluzione della questione ha efficacia limitata al processo.
Il vincolo del giudicato non si estende, di regola, alla questione pregiudiziale.
Regola fondamentale
: le questioni pregiudiziali di merito sono normalmente conosciute incidenter tantum, salvo che la legge o una domanda espressa di parte impongano una decisione con efficacia di giudicato.
ECCEZIONE
Prima eccezione – La domanda di accertamento incidentale
La domanda di accertamento incidentale è una domanda proposta da una delle parti con cui si chiede al giudice di decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito.
Effetti della domanda di accertamento incidentale
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Seconda eccezione – Accertamento incidentale ex lege
L'accertamento incidentale ex lege ricorre quando è la legge stessa a prevedere che una determinata questione pregiudiziale di merito debba essere decisa con efficacia di giudicato, anziché essere conosciuta soltanto incidenter tantum.
Si tratta di ipotesi tipiche ed eccezionali, perché derogano alla regola secondo cui è la domanda giudiziale proposta dalla parte a determinare l'oggetto del giudizio e del giudicato.
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