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L'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - Coggle Diagram
L'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
LA COSTITUZIONE E I PRINCIPI FONDAMENTALI
Nascita della Repubblica: 2 giugno 1946 (referendum istituzionale: vittoria della Repubblica e fine della Monarchia sabauda).
Cos'è la Costituzione: la legge fondamentale dello Stato che stabilisce principi, diritti dei cittadini e organizzazione delle istituzioni.
Struttura:
Parte I (art. 1-54): Diritti e doveri dei cittadini.
Parte II (art. 55-139): Ordinamento della Repubblica.
Art. 1 Costituzione:
"Repubblica democratica fondata sul lavoro".
Sovranità al popolo: esercitata con voto, iniziative di legge, referendum e partecipazione politica.
Separazione dei Poteri (per evitare abusi e garantire equilibrio tra organi):
📜 Potere Legislativo: fa le leggi ➔ Parlamento.
⚙️ Potere Esecutivo: governa e attua le leggi ➔ Governo.
⚖️ Potere Giudiziario: applica la legge e amministra la giustizia ➔ Magistratura.
2. GLI ORGANI COSTITUZIONALI
A. IL PARLAMENTO (Potere Legislativo)
Composizione: Camera dei Deputati (400 deputati) e Senato della Repubblica (200 senatori).
Bicameralismo Perfetto: le due Camere hanno gli stessi poteri e le stesse funzioni. I parlamentari restano in carica 5 anni (legislatura).
Elettorato:
Elettorato Attivo (votare): 18 anni sia per la Camera sia per il Senato.
Elettorato Passivo (essere eletto): 25 anni per la Camera, 40 anni per il Senato.
Senatori a vita: ex Presidenti della Repubblica + fino a 5 cittadini nominati dal Presidente della Repubblica per altissimi meriti.
Sistema Elettorale (Rosatellum - L. 165/2017):
37% dei seggi: collegi uninominali (maggioritario).
63% dei seggi: collegi plurinominali (proporzionale).
Organizzazione Interna (Art. 64 Cost.): Presidente d'Assemblea, Gruppi Parlamentari (e Gruppo Misto), Commissioni Permanenti, Commissioni Speciali, Giunte.
Maggioranze e Quorum:
Quorum Costitutivo (Numero legale): presenza della metà più uno dei componenti per validare la seduta.
Maggioranza Semplice: voto favorevole della metà più uno dei presenti.
Maggioranza Assoluta: metà più uno dei componenti totali dell'organo.
Maggioranza Qualificata: quota superiore alla metà più uno (es. 2/3 dei componenti).
Votazioni: Palese (regola generale, voto elettronico) vs Segreto (eccezione, per voto sulle persone).
Immunità Parlamentari (Art. 68 Cost.):
Insindacabilità: non rispondono delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle funzioni.
Immunità Processuale: autorizzazione della Camera per perquisizioni, arresti o intercettazioni (eccetto condanna irrevocabile o flagranza).
Parlamento in Seduta Comune (a Montecitorio, presieduto dal Presidente della Camera):
Elezione del Presidente della Repubblica.
Elezione di 5 giudici della Corte Costituzionale.
Elezione di 1/3 dei componenti del CSM (8 membri su 24).
Elezione di 1/3 dei componenti della Corte dei Conti.
Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica (alto tradimento o attentato alla Costituzione).
B. IL GOVERNO (Potere Esecutivo)
Composizione: Presidente del Consiglio, Ministri, Consiglio dei Ministri.
Funzioni: direzione politica generale, attuazione leggi, emanazione di decreti-legge e decreti legislativi, direzione della Pubblica Amministrazione. Deve avere la fiducia del Parlamento.
C. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Organo di Garanzia)
Ruolo: Capo dello Stato, rappresenta l'unità nazionale e garantisce il rispetto della Costituzione.
Funzioni: nomina Presidente del Consiglio e Ministri, promulga le leggi (con potere di rinvio), scioglie le Camere, presiede il CSM (non governa il Paese).
D. LA MAGISTRATURA (Potere Giudiziario)
Caratteristiche: organo autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Composizione: Giudici e Pubblici Ministeri.
Funzioni: applica la legge, giudica i reati, tutela i diritti dei cittadini.
E. LA CORTE COSTITUZIONALE (Organo di Garanzia)
Ruolo: controlla la legittimità costituzionale delle leggi.
Funzioni: dichiara l'incostituzionalità delle norme contrarie alla Costituzione, risolve i conflitti tra organi dello Stato, giudica sulle accuse al Presidente della Repubblica, valuta l'ammissibilità dei referendum.