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Altri requisiti del contratto ed elementi accidentali (E3) - Coggle Diagram
Altri requisiti del contratto ed elementi accidentali (E3)
La causa del contratto
La causa é la funzione che in via generale ogni tipo di contratto assolve sul piano economico giuridico
Il contratto é nullo se:
La causa manca
Secondo caso: manca la causa quindi non si puo chiedere risarcimento di danni
Primo caso: l'accordo ha una causa che l'ordinamento ritiene meritevole di tutela e quindi si puo richiedere risarcimento di danni
É illecita
É illecita quando é contraria:
A norme imperative (Disposizioni che non si possono disattendere)
All'ordine pubblico (Il complesso di regole anche non scritte che si desumono dai principi dell'ordinamento giuridico)
Al buon costume (L'insieme dei principi di moralitá e onesta a cui si sipira l'ordinamento nel suo complesso)
Differenza tra causa e motivo
Motivo
Motivazione personale, nessuna valenza legale a meno che le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motio illecito comune ad entrambi, cosi si annulla il contratto
Causa
La causa é la funzione che in via generale ogni tipo di contratto assolve sul piano economico giuridico
Causa atipica e la libertá contrattuale
Contratti tipici
Rientrano nei tipi previsti e disciplinati dalla legge
contratti atipici
Quelli che non rientrano nei tipi previsti e disciplinati dalla legge
Sono consentiti a patto che non abbiano causa illecita
Sono comunque regolamentati dalle norme generali sui contratti
Oggetto del contratto
L'oggetto del contratto é la prestazione che una parte si obbliga a eseguire in favore dell'altra oppure il bene o il diritto che viene trasferito da una parte all'altra
Deve essere:
Possibile
Giuridicamente e materialmente possibili
Lecito
Non devono essere vietati da norme imperative, ordine pubblico e buon costume
Determinato o almeno determinabile
Determinato
Chiaramente definiti per evitare equivoci
Determinabile
Pur non essendo esattamente individuate al momento della conclusione del contratto potranno esserlo in futuro in base a riferimenti certi inserti nel contratto stesso
La cosa futura puo essere dedotta nel contratto salvo casi particolari vietati dalla legge
La forma del contratto
La forma é il modo in cui si manifesta la volontá dei contraenti
In generale é libera per permettere la volontá contrattuale peró:
Deve essere in forma scritta (pena nullitá)
Nei contratti immobiliari
In alcuni atti indicati dalla legge
La forma scritta puó consistere in:
Atto pubblico (Documento redatto in forma solenne da un notaio)
Documento informatico (Rappresentazione digitale di atti)
Se il documento contiene la firma digitale assume lo stesso valore probatorio della scrittura privata
Se contiene una firma elettronica semplice ha rilevanza a discrezione del giudice
Se é privo di firma elettronico costituisce porova solo se colui contro il quale é prodotto non ne disconosce la conformitá ai fatti o alle cose rappresentate
Scrittura privata (documento redatto e sottoscritto dalle parte)
Trascrizione
La trascrizione é il modo previsto dall'ordinamento per dare pubblicitá ad alcui atti e fatti giuridici
Tra i contratti soggetti ci sono:
Contratti che trasferiscono la proprietá di bbeni immobili e mobili registrati
I contratti che costituiscono, trasferiscono, modificano altri diritti reali su beni immobili o beni mobili registrati
La trascrizione serve a garantire certezza negli scambi
La trascrizione é un onere ma non é un obbligo
Gli elementi accidentali del contratto
La condizione e il termine costituiscono gli elemnti accidentali (ovvero che possono esserci come no)
Termine
Puó essere
Finale
Quando gli effetti del contratto cessano alla scadenza del termine stabilito
Iniziale
Quando gli effetti del contratto inziano a decorrere da una certa data
Puó diventare essenziale se dal contratto emerge charamente la volontá delle parti di ritenere inutlel'esecuzione della prestazione oltre al scadenza concordata (a contrario delle clausole di stile)
Condizione
La condizione contemplata dal CC é un avvenimento futuro e incerto al verificarsi del quale le parti subordinano l'efficacia del contratto
Puó essere:
Sospensiva
Quando gli effetti del contratto non si producono prima del suo verificarsi (assicurazione)
Risolutiva
Quando gli effetti del contratto cessano al suo verificarsi (consegna del bene)
Se la condizione é impossibile
La condizione sospensiva rende il contratto nullo
La condizione risolutiva si ha come non apposta