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CAPO I - Principi generali - Coggle Diagram
CAPO I - Principi generali
Art. 1 (Campo di applicazione)
: Le regole sono obbligatorie per tutti gli iscritti all'Albo, anche per le prestazioni svolte a distanza o via Internet. L'ignoranza del codice non esime da responsabilità.
Art. 2 (Sanzioni):
Sono punite le azioni o omissioni che ledono il decoro e la dignità della professione o violano le norme del codice.
Art. 3 (Responsabilità):
Lo psicologo promuove il benessere psicologico, è consapevole della responsabilità sociale del suo lavoro e non sfrutta la posizione di dipendenza dei clienti.
Art. 4 (Rispetto e laicità)
: All'inizio del rapporto deve informare su prestazioni, finalità e limiti della riservatezza. Rispetta opinioni e credenze dell'utente e non impone i propri valori.
Art. 5 (Competenza):
È obbligatorio mantenere un'adeguata formazione continua. Si devono usare solo strumenti e metodologie su cui si ha una comprovata competenza.
Art. 6 (Autonomia):
Garantisce la propria autonomia professionale nella scelta di metodi e strumenti e rifiuta condizioni di lavoro che la compromettano.
Art. 7 (Validità dei dati):
Garantisce la validità e attendibilità dei dati usati e delle fonti. Esprime giudizi professionali solo su basi e documentazione adeguate.
Art. 8 (Abusivismo):
Contrasta l'esercizio abusivo della professione e segnala eventuali casi all'Ordine.
Art. 9 (Consenso nella ricerca):
Informa i partecipanti su scopi, rischi e gestione dei dati per raccoglierne il consenso informato. Per i minori serve il consenso dei tutori legale.
Art. 10 (Animali):
Nelle attività di ricerca o professionali con animali ne rispetta la natura ed evita loro sofferenze.
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Art. 21 (Divieto di insegnamento di strumenti tipici)
: Costituisce grave violazione deontologica insegnare tecniche e strumenti specifici della professione a persone estranee alla psicologia.
Art. 20 (Formazione)
: Promuove i principi deontologici durante la didattica e la formazione di studenti e tirocinanti.
Art. 19 (Contesti valutativi)
: Nelle selezioni e valutazioni si attiene solo ai criteri della propria competenza senza avvallare decisioni difformi.
Art. 18 (Libertà di scelta):
Rispetta la libertà del cliente/paziente di scegliere il professionista a cui rivolgersi.
Art. 17 (Custodia dati)
: Garantisce la custodia riservata di note e registrazioni. La documentazione va conservata per almeno 5 anni dalla fine del rapporto.
Art. 16 (Anonimato)
: Tutela l'anonimato dei pazienti nelle pubblicazioni e comunicazioni scientifiche.
Art. 15 (Collaborazioni)
: Nella collaborazione con altri professionisti tenuti al segreto, condivide (previo consenso) solo le informazioni strettamente necessarie.
Art. 14 (Gruppi):
Negli interventi di gruppo stabilisce le regole di riservatezza e impegna i partecipanti a rispettarle.
Art. 13 (Referto/Denuncia e deroghe)
: In caso di obbligo di referto o denuncia limita le informazioni allo stretto necessario. Può derogare al segreto per gravi pericoli per la vita o la salute della persona o di terzi.
Art. 12 (Testimonianza):
Si astiene dal testimoniare su fatti appresi per ragioni professionali, salvo consenso valido del cliente o specifica indicazione del giudice.
Art. 11 (Segreto professionale)
: È tenuto al segreto professionale sulle informazioni apprese durante l'esercizio della professione.