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DELITTI CONTRO PERSONA - Coggle Diagram
DELITTI CONTRO PERSONA
CAPITOLO 6 – DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ PERSONALE E MORALE
Le Sezioni II (LIBERTA SESSUALE) e III del Capo III, Titolo XII c.p. tutelano rispettivamente:
libertà
personale
→ soprattutto libertà fisica e di movimento;
libertà
morale
→
autodeterminazione della persona contro coercizioni, soprattutto mediante violenza o minaccia.
SEQUESTRO DI PERSONA – ART. 605 C.P.
L’art. 605 punisce chiunque priva taluno della libertà personale. È un reato comune.
È il reato-base rispetto ai sequestri caratterizzati da finalità specifiche:
terrorismo o eversione;
estorsione;
coazione.
SOGGETTO PASSIVO Può essere vittima anche chi:
ha capacità motoria molto ridotta;
è già legittimamente privato della libertà;
non è capace di comprendere la privazione, come un bambino molto piccolo.
È sufficiente un’ulteriore indebita compressione della libertà residua.
La libertà personale è tutelata sin dalla nascita: la consapevolezza della vittima di essere sequestrata non è elemento costitutivo del reato.
CONDOTTA ED EVENTO
È un reato a forma libera e di evento. L’evento consiste nella privazione o apprezzabile limitazione della libertà di movimento.
Non occorre:
immobilizzazione assoluta;
impossibilità totale di movimento;
chiusura in uno spazio ristretto.
È sufficiente impedire concretamente alla vittima di
allontanarsi
, anche da una stanza, appartamento o spazio ampio. La privazione deve avere una durata apprezzabile: una limitazione meramente istantanea può non essere sufficiente.
CONSENSO
Il consenso libero, valido, consapevole e revocabile esclude la tipicità. Se viene successivamente revocato e la persona viene trattenuta, da quel momento può configurarsi il sequestro.
DOLO – CONSUMAZIONE – TENTATIVO
Dolo generico → coscienza e volontà di privare o limitare la libertà altrui.
Reato permanente → permane finché dura la privazione antigiuridica.
È configurabile il tentativo.
PENA E AGGRAVANTI
Fattispecie base: reclusione da 6 mesi a 8 anni.
Aggravanti, tra l’altro, se il fatto è commesso:
contro ascendente, discendente o coniuge;
da pubblico ufficiale con abuso dei poteri;
contro un minore.
Nelle più gravi ipotesi di sequestro di minore, se ne deriva la morte nelle condizioni previste dalla norma, può applicarsi l’ergastolo.
PROCEDIBILITÀ
Per il comma 1 si procede, di regola, a querela. Si procede d’ufficio se la vittima è incapace per età o infermità. Le ipotesi aggravate conservano la procedibilità prevista dalla legge.
VIOLENZA E MINACCIA
VIOLENZA
Sono soprattutto categorie dottrinali. .Tradizionalmente si distingue tra:
violenza-fine → costituisce direttamente l’offesa;
violenza-mezzo → serve a ottenere un risultato ulteriore;
assoluta → annulla materialmente la capacità di agire;
relativa → condiziona la volontà;
diretta → sulla vittima;
indiretta → su terzi o cose per influenzare la vittima;
propria → uso di energia fisica;
impropria → altri mezzi capaci di comprimere concretamente l’autodeterminazione.
Punto essenziale: la violenza penalistica non coincide necessariamente con il semplice colpire fisicamente una persona.
MINACCIA
È la prospettazione di un male futuro e ingiusto, la cui realizzazione viene presentata come dipendente, direttamente o indirettamente, dall’agente.
Può essere:
esplicita o implicita;
verbale o gestuale;
diretta o indiretta;
simbolica.
Deve possedere una concreta attitudine intimidatoria, valutata nel contesto.
VIOLENZA PRIVATA – ART. 610 C.P.
Punisce chi, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa. È una fattispecie generale e sussidiaria rispetto a reati più specifici.
Bene giuridico: libertà di autodeterminazione.
CONDOTTA ED EVENTO
Violenza o minaccia = mezzo.
Costrizione della vittima = evento.
a vittima deve essere concretamente costretta a:
fare;
tollerare;
omettere qualcosa.
L’ingiustizia del risultato perseguito non è requisito espresso: anche un risultato astrattamente lecito non può normalmente essere imposto mediante violenza o minaccia, salvo l’esistenza di uno specifico potere coercitivo riconosciuto dall’ordinamento.
Tizio blocca Caio davanti alla porta per impedirgli di uscire. Se Caio viene effettivamente costretto a rimanere → art. 610.
Se la privazione della libertà assume durata e consistenza apprezzabili → può configurarsi anche il sequestro di persona ex art. 605.
Gli artt. 605 e 610 possono concorrere, perché tutelano rispettivamente:
libertà di movimento;
libertà psichica di autodeterminazione.
DOLO – CONSUMAZIONE
Dolo generico.
Consumazione quando si verifica la concreta costrizione.
Se violenza o minaccia sono utilizzate ma la costrizione non riesce → tentativo.
AGGRAVANTE E PROCEDIBILITÀ
Il comma 2 richiama le modalità aggravanti dell’art. 339 c.p.
Regola: procedibilità a querela.
Si procede d’ufficio se:
la vittima è incapace per età o infermità;
ricorre l’aggravante del comma 2.
Attenzione: non esiste una regola generale per cui la connessione renda automaticamente procedibile d’ufficio ogni reato. Ogni fattispecie conserva la propria disciplina, salvo specifica previsione legislativa.
ART. 611 – VIOLENZA O MINACCIA PER COSTRINGERE A COMMETTERE UN REATO
È una fattispecie speciale rispetto all’art. 610. Punisce chi usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato.
Art. 610 → la vittima deve essere effettivamente costretta.
Art. 611 →
non occorre che il soggetto commetta effettivamente il reato.
L’art. 611 si consuma quindi con la violenza o minaccia accompagnata dalla specifica finalità di far commettere un reato.
ART. 612 – MINACCIA
Punisce chi minaccia ad altri un ingiusto danno. È un reato di pericolo.
Non occorre che la vittima sia effettivamente terrorizzata: la minaccia deve essere concretamente idonea a intimidire, valutando:
contenuto;
contesto;
rapporti tra autore e vittima;
circostanze concrete.
PENA
minaccia semplice →
multa
fino a 1.032 euro;
minaccia grave o commessa nei modi dell’art. 339 →
reclusione
fino a 1 anno.
DOLO E CONSUMAZIONE
Dolo generico.
Consumazione quando la minaccia giunge a conoscenza del destinatario.
Tentativo astrattamente
configurabile
se il messaggio non raggiunge la vittima per cause indipendenti dalla volontà dell’agente.
DIFFERENZA ART. 612 / ART. 610
Art. 612 – minaccia → basta
la prospettazione intimidatoria di un male ingiusto
. ANSIA CHE SUCCEDE
Art. 610 – violenza privata → violenza o minaccia
devono produrre
la concreta costrizione a fare, tollerare od omettere qualcosa.
ATTI PERSECUTORI – ART. 612-BIS C.P. (reiterazione + minaccia/molestia + uno dei tre eventi tipici.)
Introdotto dal d.l. 11/2009.
Punisce chi, mediante condotte reiterate di minaccia o molestia, determina almeno uno dei tre eventi tipici.
Pena base: reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi.
BENE GIURIDICO
Tutela:
serenità psichica;
NON SOLO
autodeterminazione;
libertà di organizzare la propria vita;
incolumità propria e delle persone vicine.
CONDOTTE REITERATE
È un reato abituale: normalmente non basta un singolo episodio.
Possono rilevare: minacce; pedinamenti; telefonate o messaggi insistenti; appostamenti; regali continui; intrusioni online; danneggiamenti; altre condotte persecutorie.
Anche comportamenti apparentemente neutrali possono assumere rilevanza per reiterazione e contesto.
TRE EVENTI ALTERNATIVI
Deve verificarsi almeno uno dei seguenti:
1. perdurante e grave stato di ansia o paura;
2. fondato timore per l’incolumità propria, di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva;
3. costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.
NATURA DEL REATO
È un reato abituale di evento.
Occorrono quindi:
condotte reiterate + almeno uno dei tre eventi tipici. Non basta la mera idoneità astratta delle condotte.
ELEMENTI
DOLO
Dolo generico.
Occorre coscienza e volontà delle condotte reiterate e rappresentazione della loro idoneità a produrre uno degli eventi.
Non serve uno specifico programma persecutorio preordinato fin dall’inizio.
CONSUMAZIONE E TENTATIVO
Consumazione quando:
vi sono condotte reiterate;
si verifica uno degli eventi tipici.
Le successive condotte possono costituire prosecuzione dello stesso reato abituale.
Il tentativo è configurabile, anche se di difficile accertamento.
AGGRAVANTI
Comma 2
Pena aumentata se l’autore è:
coniuge, anche separato o divorziato;
persona legata o già legata da relazione affettiva;
oppure se il fatto è commesso mediante strumenti informatici o telematici.
Comma 3
Aumento fino alla metà se il fatto è commesso:
contro un minore; contro donna in gravidanza; contro persona con disabilità; con armi; da persona travisata.
AGGRAVANTE INTRODOTTA DALLA L. 181/2025
Aumento da 1/3 a 2/3 se il fatto è commesso:
come atto di odio, discriminazione o prevaricazione in quanto donna;
come atto di controllo, possesso o dominio;
in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere una relazione affettiva;
per limitarne le libertà individuali.
OMICIDIO DELLA VITTIMA
Non ogni omicidio successivo allo stalking determina automaticamente l’
ergastolo
. Devono ricorrere gli specifici presupposti aggravanti previsti per l’omicidio.
PROCEDIBILITÀ
Regola: querela entro 6 mesi.
remissione soltanto processuale;
querela irrevocabile se il fatto è commesso mediante minacce reiterate nei modi dell’art. 612, comma 2.
Procedibilità d’ufficio se: vittima minore; vittima con disabilità; connessione con altro delitto procedibile d’ufficio.
Prima della querela può essere richiesto, quando ne ricorrono i presupposti, l’ammonimento del questore.
Nel procedimento possono essere applicati:
allontanamento dalla casa familiare;
divieto di avvicinamento.
La violazione dei provvedimenti indicati dall’art. 387-bis c.p. costituisce autonomo reato.
ART. 613-TER – ISTIGAZIONE DEL PUBBLICO UFFICIALE A COMMETTERE TORTURA
Punisce il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo un altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a commettere tortura quando:
l’istigazione non viene accolta; oppure
viene accolta, ma la tortura non viene commessa.
La norma costituisce quindi una specifica deroga alla normale irrilevanza dell’istigazione non accolta prevista dalla disciplina generale.
TORTURA – ART. 613-BIS C.P.
Introdotto dalla l. 110/2017.
La disciplina si collega a:
art. 13, comma 4, Cost.;
art. 3 CEDU;
art. 4 Carta dei diritti fondamentali UE;
Convenzione ONU contro la tortura del 1984.
ELEMENTI
CONDOTTA ED EVENTO
Punisce chi, mediante:
violenze o minacce gravi;
oppure agendo con crudeltà,
cagiona:
acute sofferenze fisiche;
oppure verificabile trauma psichico,
a una persona nelle condizioni previste dalla norma.
SOGGETTO PASSIVO
La vittima deve essere:
privata della libertà personale;
affidata alla custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza dell’agente;
oppure in condizioni di minorata difesa.
La privazione della libertà può essere legittima o illegittima.
STRUTTURA
È un reato di evento a forma vincolata.
Gli eventi sono alternativi:
acute sofferenze fisiche;
verificabile trauma psichico.
La condotta deve inoltre essere realizzata:
A) mediante più condotte oppure B) in modo da comportare un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
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DOLO
Dolo generico.
Deve coprire: condotta; particolare situazione della vittima; evento tipico.
Non sono richieste le specifiche finalità indicate dalla Convenzione ONU, come: ottenere informazioni; punire; intimidire; discriminare.
CONSUMAZIONE E TENTATIVO
Consumazione con la produzione:
delle acute sofferenze fisiche;
oppure del verificabile trauma psichico.
È configurabile il tentativo quando sono posti in essere atti idonei e univoci ma l’evento non si realizza.
COMMA 2 – TORTURA DEL PUBBLICO AGENTE
Pena: reclusione da 5 a 12 anni se il fatto è commesso da:
pubblico ufficiale;
incaricato di pubblico servizio,
con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio.
È controverso se il comma 2 costituisca:
autonomo reato proprio di tortura del pubblico agente;
oppure circostanza aggravante speciale della tortura del comma 1.
La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione, con udienza fissata per il 26 novembre 2026.
Quindi, allo stato attuale, non bisogna presentare una delle due qualificazioni come definitivamente acquisita.
COMMA 3 – MISURE LEGITTIME
La disciplina relativa al pubblico agente non si applica quando
le sofferenze derivano unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.
La legittimità della misura, però, non autorizza modalità esecutive abusive o eccedenti.
COMMA 4 – LESIONI
Se dalla tortura derivano:
lesioni personali;
lesioni gravi;
lesioni gravissime,
si applicano gli aumenti previsti dalla norma. Punto importante: l’aggravamento opera per le lesioni non volute. Se le lesioni sono invece dolosamente volute, può configurarsi il concorso tra tortura e lesioni personali.
COMMA 5 – MORTE
Se dalla tortura deriva, come conseguenza non voluta, la morte → si applica la specifica pena prevista dal comma 5.
Se l’agente cagiona volontariamente la morte → ergastolo.
Quindi:
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DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI – ART. 612-TER
Introdotto dalla l. 69/2019.
Tutela:
riservatezza sessuale;
CONTENUTO SESSUALMENTE ESPLICITO
La natura sessualmente esplicita deve essere valutata sul contenuto complessivo e sul contesto concreto. Non è necessaria esclusivamente l’esposizione degli organi genitali.
autodeterminazione;
dignità;
libertà rispetto alla circolazione di immagini intime.
Pena: reclusione da 1 a 6 anni + multa da 5.000 a 15.000 euro.
COMMA 1
Punisce chi, dopo aver realizzato o sottratto immagini o video sessualmente espliciti destinati a rimanere privati, senza consenso: li invia consegna; cede; pubblica; diffonde.
Dolo generico.
COMMA 2
Punisce chi, dopo aver ricevuto o comunque acquisito tali immagini o video, li diffonde senza consenso
al fine di recare nocumento alla persona rappresentata.
Qui è richiesto dolo specifico.
L’acquisizione iniziale non deve necessariamente essere stata legittima:
la norma parla di materiale “ricevuto o comunque acquisito”.
VITTIME MINORENNI
Se è rappresentato un minore possono trovare applicazione
le più specifiche fattispecie di pornografia minorile, in particolare artt. 600-ter e 600-quater, anche in forza della clausola: “salvo che il fatto costituisca più grave reato”.
Ciò non significa che il minore sia in assoluto incapace di essere persona offesa dell’art. 612-ter.
AGGRAVANTI
Pena aumentata se il fatto è commesso:
dal coniuge, anche separato o divorziato;
da persona legata o già legata da relazione affettiva;
mediante strumenti informatici o telematici.
Aumento da 1/3 alla metà se la vittima:
è in condizione di inferiorità fisica o psichica;
è donna in stato di gravidanza.
L. 181/202
Aumento da 1/3 a 2/3 quando il fatto costituisce:
odio, discriminazione o prevaricazione in quanto donna;
controllo, possesso o dominio;
reazione al rifiuto di una relazione;
limitazione delle libertà individuali della donna.
PROCEDIBILITÀ
Regola: querela entro 6 mesi. La remissione può essere soltanto processuale.
Si procede d’ufficio:
nelle ipotesi del comma 4: vittima in condizione di inferiorità fisica o psichica o donna in gravidanza;
quando il fatto è connesso con altro delitto procedibile d’ufficio.
CAPITOLO QUINTO – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE
I delitti contro la personalità individuale, contenuti nella Sezione I del Capo III, Titolo XII c.p., tutelano la persona contro forme particolarmente gravi di:
assoggettamento;
sfruttamento;
commercializzazione;
utilizzazione economica o sessuale.
La tutela riguarda quindi la persona nella sua interezza, non soltanto la libertà fisica o morale. Molte fattispecie presentano una forte dimensione transnazionale.
ART. 604 – FATTI COMMESSI ALL’ESTERO
L’art. 604 c.p. prevede una speciale disciplina di extraterritorialità per i delitti della Sezione I e per alcuni reati sessuali commessi all’estero:
da cittadino italiano;
in danno di cittadino italiano;
oppure, alle condizioni previste dalla norma, da straniero in concorso con cittadino italiano.
RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O SERVITÙ – ART. 600 C.P.
L’art. 600 distingue due ipotesi.
1. SCHIAVITÙ Consiste nell’esercizio sulla persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà. Non occorre quindi una proprietà giuridicamente riconosciuta: sono sufficienti poteri di fatto sostanzialmente equivalenti.
2. SERVITÙ Consiste nel ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a:
prestazioni lavorative; prestazioni sessuali, compresa la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale; accattonaggio; maternità surrogata; matrimonio forzato; adozione illegale; prelievo di organi; altre attività illecite comportanti sfruttamento.
MODALITÀ DELLA SOGGEZIONE Lo stato di soggezione continuativa deve essere prodotto mediante una delle modalità indicate dal comma 2:
violenza; minaccia; inganno; abuso di autorità; approfittamento di vulnerabilità; inferiorità fisica o psichica; situazione di necessità; promessa o dazione di denaro o vantaggi a chi esercita autorità sulla persona.
NUCLEO DELLA SERVITÙ soggezione continuativa + sfruttamento + modalità tipica del comma 2. Non basta quindi un singolo episodio di sfruttamento.
Schiavitù → esercizio di poteri corrispondenti alla proprietà.
Servitù → situazione continuativa e durevole di assoggettamento finalizzata allo sfruttamento.
Dolo generico. L’agente deve conoscere e volere: l’esercizio del dominio sulla vittima; oppure la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione e la relativa costrizione.
TRATTA DI PERSONE – ART. 601 C.P.
La tratta va distinta dal favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Differenza centrale: nella tratta il nucleo è lo sfruttamento della persona; nello smuggling è l’illecito attraversamento della frontiera.
TRAFFICKING → trasferimento, reclutamento o gestione della persona in funzione dello sfruttamento.
SMUGGLING → facilitazione dell’ingresso illegale attraverso la frontiera.
CONDOTTE L’art. 601 punisce chi: recluta; introduce nel territorio dello Stato; trasferisce anche fuori dallo Stato; trasporta; cede l’autorità sulla persona; ospita
una o più persone già nelle condizioni dell’art. 600.
Punisce inoltre chi compie le stesse condotte su persone non ancora assoggettate mediante: inganno; violenza;minaccia; abuso di autorità; approfittamento di vulnerabilità, inferiorità o necessità; promessa o dazione di denaro o vantaggi a chi esercita autorità sulla vittima.
FINALITÀ DI SFRUTTAMENTO
Per le persone non ancora assoggettate, le condotte devono essere finalizzate a indurre o costringere la vittima a:
prestazioni lavorative; prestazioni sessuali, compresa la produzione di immagini o video sessuali; accattonaggio; maternità surrogata; matrimonio forzato; adozione illegale; prelievo di organi; altre attività illecite comportanti sfruttamento. Anche questo catalogo è stato ampliato dal d.lgs. 115/2026.
TRATTA DI MINORE
Se la vittima è minorenne, non è necessario dimostrare l’impiego delle modalità coercitive o fraudolente richieste per l’adulto. Quindi il minore riceve una tutela rafforzata.
ELEMENTO SOGGETTIVO
Vittima già nelle condizioni dell’art. 600 → dolo generico.
Vittima non ancora assoggettata → occorre la specifica finalità di sfruttamento prevista dalla norma.
CONSUMAZIONE E TENTATIVO
Il reato si consuma con la realizzazione di una delle condotte tipiche.
È configurabile il tentativo.
AGGRAVANTI RELATIVE ALLA NAVE
comandante o ufficiale della nave che commette o concorre nella tratta → pena aumentata fino a 1/3;
componente dell’equipaggio di nave destinata alla tratta → reclusione da 3 a 10 anni, anche se non è stato ancora compiuto un concreto atto di tratta o commercio di schiavi.
ART. 601.1 – APPROFITTAMENTO DELLA VITTIMA DI SCHIAVITÙ O TRATTA
Nuovo reato introdotto dal d.lgs. 115/2026. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce chi: sfrutta le prestazioni di una persona sapendo che è vittima dei reati di cui agli artt. 600 o 601.
Pena: reclusione fino a 3 anni O multa da 500 a 3.000 euro.
ELEMENTO CENTRALE
Occorrono: sfruttamento delle prestazioni + consapevolezza che la persona è vittima di schiavitù o tratta.
ESEMPIO: Tizio sa che Caia è vittima di tratta e viene costretta al lavoro, ma utilizza consapevolmente le sue prestazioni approfittando della situazione. → può applicarsi art. 601.1, salvo che il fatto integri un reato più grave.
ART. 602 – ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI
Punisce, fuori dai casi dell’art. 601, chi: acquista; aliena; cede una persona che si trova nelle condizioni previste dall’art. 600.
Pena: reclusione da 8 a 20 anni.
La fattispecie reprime quindi il vero e proprio commercio della persona assoggettata.
ART. 602-TER – AGGRAVANTI
Il d.lgs. 115/2026 ha introdotto una nuova aggravante per i reati di schiavitù e tratta.
La pena è aumentata da 1/3 alla metà quando l’autore ha diffuso o agevolato la diffusione, mediante Internet, altre reti o mezzi di comunicazione, di immagini, video o materiale sessuale relativo alla vittima.
PLAGIO – EX ART. 603 C.P.
L’originario art. 603 c.p. puniva il plagio, cioè la sottoposizione di una persona al proprio potere fino a ridurla in uno stato di totale soggezione.
CORTE COST. N. 96/1981 La Corte costituzionale dichiarò la norma illegittima per violazione del principio di tassatività e determinatezza ex art. 25, comma 2, Cost.
Il concetto di totale soggezione psichica non permetteva infatti di distinguere in modo sufficientemente certo tra:
persuasione;
influenza;
dipendenza;
soggezione penalmente rilevante.
OGGI
Non esiste più il reato di plagio. Le concrete condotte di manipolazione o dominio possono però integrare, se ne ricorrono gli elementi:
violenza privata;
maltrattamenti;
circonvenzione di incapace;
sequestro di persona;
riduzione in servitù.
IMPIEGO DI MINORI NELL’ACCATTONAGGIO – ART. 600-OCTIES
La norma è stata profondamente modificata nel 2025.
Rubrica vigente: Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell’accattonaggio. Induzione e costrizione all’accattonaggio.
COMMA 1
Tutela:
persona minore di 16 anni;
persona comunque non imputabile.
Punisce chi:
se ne avvale per mendicare;
permette che mendichi, se sottoposta alla sua autorità, custodia o vigilanza;
permette che altri se ne avvalgano per mendicare.
Pena: reclusione da 1 a 5 anni.
Dolo generico.
COMMA 2
Punisce chi:
induce un terzo all’accattonaggio;
organizza l’altrui accattonaggio;
se ne avvale;
lo favorisce a fini di profitto.
Pena: reclusione da 2 a 6 anni.
Aumento da 1/3 alla metà se il fatto è commesso:
con violenza o minaccia;
contro persona minore di 16 anni;
contro persona non imputabile.
DOLOinduzione e organizzazione → dolo generico;
avvalersi o favorire a fini di profitto → assume rilievo la specifica finalità di profitto.
ERRORE SULL’ETÀ
Opera l’art. 602-quater: l’ignoranza dell’età del minore scusa soltanto quando sia inevitabile.
RAPPORTO CON ART. 600
L’art. 600-octies contiene la clausola: “salvo che il fatto costituisca più grave reato”.
Se l’accattonaggio si inserisce in una vera soggezione continuativa realizzata con le modalità dell’art. 600 → può configurarsi il più grave reato di servitù.
TRAFFICO DI ORGANI PRELEVATI DA PERSONA VIVENTE – ART. 601-BIS
Introdotto dalla l. 236/2016.
Tutela contro la mercificazione di organi o parti di organi prelevati da persona vivente.
COMMA 1 – TRAFFICO
Punisce chi illecitamente: commercia; vende; acquista; procura; tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente.
Pena: reclusione da 3 a 12 anni; multa da 50.000 a 300.000 euro.
Dolo generico.
COMMA 2 – MEDIAZION
Punisce chi svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di ottenere un vantaggio economico.
Pena: reclusione da 3 a 8 anni; multa da 50.000 a 300.000 euro.
Qui è richiesto dolo specifico, rappresentato dal fine di conseguire il vantaggio economico.
PRINCIPIO: La donazione di organi è fondata sulla gratuità. La mediazione finalizzata al vantaggio economico realizza quindi una forma illecita di mercificazione dell’organo.
SANITARIO Se i fatti dei primi due commi sono commessi da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue: interdizione perpetua dall’esercizio della professione.
COMMA 4 – VIAGGI E ANNUNCI
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chi:
organizza o propaganda viaggi;
pubblicizza o diffonde annunci, anche online,
finalizzati al traffico di organi.
Pena: reclusione da 3 a 7 anni; multa da 50.000 a 300.000 euro.
È una forma di anticipazione della tutela, perché punisce attività preparatorie dirette a favorire il traffico.
RAPPORTI CON ALTRI REATI: L’art. 601-bis può concorrere, secondo il caso concreto, con: lesioni; violenza privata; sequestro di persona; schiavitù; tratta.
ART. 603-TER – PENE ACCESSORIE
La condanna per:
art. 600, quando lo sfruttamento riguarda prestazioni lavorative;
art. 603-bis
comporta specifiche pene accessorie interdittive, tra cui:
interdizione dagli uffici direttivi di persone giuridiche o imprese;
divieto di concludere determinati contratti con la P.A.;
esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici relativi al settore in cui si è verificato lo sfruttamento.
ART. 603-BIS.2 – CONFISCA OBBLIGATORIA
In caso di condanna o patteggiamento per art. 603-bis è obbligatoria la confisca salvo che appartengano a persona estranea al reato.:
delle cose utilizzate o destinate al reato;
del prezzo;
del prodotto;
del profitto,
Se la confisca diretta non è possibile → confisca per equivalente sui beni di cui il reo abbia la disponibilità, anche indirettamente.
ART. 603-BIS.1 – CIRCOSTANZA ATTENUANTE
Pena diminuita da 1/3 a 2/3 per chi collabora concretamente con l’autorità, in particolare:
evitando ulteriori conseguenze dell’attività criminosa;
fornendo prove decisive;
favorendo l’individuazione o cattura dei concorrenti;
favorendo il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.
INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO – ART. 603-BIS
L’art. 603-bis reprime:
caporalato;
COMMA 1 – DUE FATTISPECIE
Pena base:
reclusione da 1 a 6 anni;
multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
N. 1 – CAPORALATO
Punisce chi: recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno.
Dolo specifico, perché il reclutamento deve essere finalizzato alla destinazione dei lavoratori allo sfruttamento.
sfruttamento lavorativo realizzato approfittando dello stato di bisogno del lavoratore.
N. 2 – DATORE DI LAVORO
Punisce chi: utilizza, assume o impiega manodopera, anche attraverso il reclutatore, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.
Dolo generico.
CLAUSOLA DI SUSSIDIARIET
L’art. 603-bis si apre con: “salvo che il fatto costituisca più grave reato”.
Se lo sfruttamento raggiunge il livello della soggezione continuativa dell’art. 600: → trova applicazione la più grave fattispecie di riduzione o mantenimento in servitù.
DIFFERENZA ART. 603-BIS / ART. 600Art. 603-bis Il lavoratore conserva una capacità di scelta, ma è fortemente condizionata dallo stato di bisogno.
Art. 600 Vi è una vera soggezione continuativa della vittima.
STATO DI BISOGNO
Non richiede una situazione di necessità assoluta. È sufficiente una condizione di grave difficoltà economica o personale che:
limita concretamente la libertà contrattuale;
rende il lavoratore vulnerabile all’approfittamento.
QUATTRO INDICI DI SFRUTTAMENTO
2. ORARIO E RIPOSI
Reiterata violazione della disciplina relativa a:
orario di lavoro;
riposo;
riposo settimanale;
aspettativa obbligatoria;
ferie.
3. SICUREZZA E IGIENE
Violazione delle norme in materia di:
sicurezza;
igiene nei luoghi di lavoro.
1. RETRIBUZIONE
Reiterata corresponsione di retribuzioni:
palesemente difformi dai contratti collettivi;
oppure sproporzionate rispetto alla quantità o qualità del lavoro.
4. CONDIZIONI DEGRADANTI
Sottoposizione del lavoratore a:
condizioni di lavoro degradanti;
metodi di sorveglianza degradanti;
situazioni alloggiative degradanti.
ATTENZIONE: GLI INDICI NON SONO IL REATO
I quattro elementi servono ad accertare lo sfruttamento. Il nucleo della fattispecie resta: sfruttamento + approfittamento dello stato di bisogno. Una singola irregolarità lavorativa non integra automaticamente l’art. 603-bis.
AGGRAVANTI – COMMA 4 Aumento da 1/3 alla metà quando:
i lavoratori reclutati sono più di tre;
uno o più lavoratori sono minori in età non lavorativa;
i lavoratori vengono esposti a situazioni di grave pericolo, considerando caratteristiche delle prestazioni e condizioni di lavoro.
COMMA 2 – VIOLENZA O MINACCIA
Se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia, si applica una distinta cornice sanzionatoria più grave:
reclusione da 5 a 8 anni;
multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Non è quindi formulata come un semplice aumento percentuale della pena base.