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AUDIO 9
CAPITOLO SETTIMO – I DELITTI DEI PRIVATI
SEZIONE PRIMA – DELITTI A TUTELA DELLE FUNZIONI PUBBLICHE MEDIANTE OFFESE AI PUBBLICI AGENTI
VIOLENZA O MINACCIA A PUBBLICO UFFICIALE – ART. 336 C.P.
L’art. 336 c.p. punisce chi usa violenza o minaccia contro un pubblico ufficiale (p.u.) o un incaricato di pubblico servizio (i.p.s.) per condizionarne l’attività. È un reato comune, perché può essere commesso da chiunque.
Bene giuridico: Tutela principalmente: È una fattispecie
plurioffensiva
, perché tutela anche la libertà personale e di autodeterminazione del p.u. o i.p.s.
1- buon andamento della P.A.;
2- libertà di determinazione del pubblico agente.
Non è necessario che la condotta avvenga materialmente durante l’esercizio della funzione: è sufficiente che sia diretta a condizionarne l’esercizio.
Due fattispecie autonome
Comma 1: Violenza o minaccia finalizzata a costringere il pubblico agente:
a compiere un atto contrario ai propri doveri;
oppure a omettere un atto dell’ufficio o del servizio.
Comma 2: Violenza o minaccia finalizzata Il comma 2 prevede una pena meno grave.:
a costringerlo a compiere un atto del proprio ufficio o servizio;
oppure a influire comunque su di lui.
I due commi configurano fattispecie autonome, non una fattispecie base e una circostanza attenuante.
La differenza riguarda lo scopo perseguito dall’agente.
Condotta: violenza o minaccia
Violenza
Secondo l'interpretazione restrittiva: violenza propria = impiego di energia fisica sulle persone o sulle cose.
La giurisprudenza utilizza una nozione più ampia, comprendendo anche: violenza impropria = utilizzo di mezzi diversi dalla minaccia, comunque idonei a comprimere la libertà di determinazione della vittima.
Minaccia
Consiste nella prospettazione di un male futuro e ingiusto, dipendente dalla volontà dell’agente.
Il male può riguardare:
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purché sia idoneo a condizionare la volontà del pubblico agente.
Idoneità della condotta
Non è necessario che l’agente raggiunga il risultato perseguito. L’art. 336 è un reato di mera condotta e si consuma con l’esercizio della violenza o con la formulazione della minaccia.
Per il principio di offensività, però, la condotta deve essere concretamente idonea a coartare la libertà di determinazione del soggetto passivo.
L’idoneità è valutata con giudizio ex ante, considerando le circostanze:
oggettive;
soggettive.
La materiale impossibilità di realizzare il male minacciato non esclude il reato, se la minaccia appariva comunque concretamente idonea a esercitare pressione sul destinatario.
Elemento soggettivo
È richiesto il dolo specifico. L’agente deve:
rappresentarsi e volere la violenza o minaccia;
agire allo specifico scopo di condizionare l’esercizio della funzione o del servizio pubblico.
Aggravanti specifiche dell’art. 336
1- Personale scolastico – l. 25/2024
La l. 4 marzo 2024, n. 25, in vigore dal 30 marzo 2024, ha introdotto un’aggravante quando il fatto è commesso dal:
genitore esercente la responsabilità genitoriale;
tutore dell’alunno,
contro: dirigente scolastico; personale docente; personale educativo; personale amministrativo; personale tecnico; personale ausiliario. La pena è aumentata fino alla metà.
2- Polizia giudiziaria e pubblica sicurezza – d.l. 48/2025, conv. l. 80/2025
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso contro un:
ufficiale o agente di polizia giudiziaria;
ufficiale o agente di pubblica sicurezza.
È una circostanza aggravante speciale ad effetto speciale.
La stessa aggravante è stata introdotta anche nell’art. 337 c.p.