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LA MAPPA DELLA LEGALITÀ NEL LAVORO - Coggle Diagram
LA MAPPA DELLA LEGALITÀ NEL LAVORO
Dignità e lavoro
Lavoro dignitoso (
decent work
)
Dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa (2008)
Occupazione produttiva svolta in condizioni di libertà, equità, sicurezza e dignità umana
Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 8 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite
Lavoro dignitoso e crescita economica
Retribuzione (proporzionata e) sufficiente
Art. 36, c. 1, Cost.
"diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa"
Salario giusto (art. 7, c. 2, d.l. 62/2026 conv. in l. 112/2026)
"trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro"
Trattamento economico (e normativo) in regime di appalto (e subappalto)
"trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto" (art. 29, c. 1 bis, d.lgs. 276/2003)
"contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente" (art. 11, c. 1, d.lgs. 36/2023)
Libertà d'impresa
Art. 41, c. 2, Cost.
"Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana"
Lavoratrici e lavoratori stranieri
Ingresso (e soggiorno) per lavoro subordinato
Art. 22 d.lgs. 286/1998
Domanda di visto di ingresso in Italia della lavoratrice o del lavoratore all'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine
Rilascio del nulla osta, entro 60 gg. dalla imputazione della richiesta alle quote d'ingresso (cc.dd. Decreti Flussi), e trasmissione della documentazione agli uffici consolari
Rilascio del visto d'ingresso, previa conferma della richiesta di nulla osta al lavoro da parte del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione
Richiesta (nominativa o numerica) di nulla osta al lavoro del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione
Sottoscrizione del contratto di soggiorno entro 15 gg. dall'ingresso in Italia e sua trasmissione da parte del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione ai fini del permesso di soggiorno
Lavoro irregolare (c.d. lavoro nero)
C.d. maxisanzione (art. 3, c. 3, d.l. 12/2002 conv. in l. 73/2002)
Da 1500 a 9.000 euro per ciascun irregolare (fino a 30 gg. di effettivo lavoro)
Da 3.000 a 18.000 euro per ciascun irregolare (da 31 a 60 gg. di effettivo lavoro)
Da 6.000 a 36.000 euro per ciascun irregolare (oltre 60 gg. di effettivo lavoro)
Sospensione dell'INL (art. 14, c. 1, d.lgs. 81/2008)
Almeno 10% di irregolari o gravi violazioni della salute e sicurezza sul lavoro
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato)
Art. 603 bis c.p.
Soggetti attivi: intermediario (c.d. caporale) e datore di lavoro
Elementi costitutivi: sfruttamento e stato di bisogno
Indici di sfruttamento (c. 3)
"violazioni delle norme in materia di sicurezza [...]"
"condizioni di lavoro, [...] metodi di sorveglianza o [...] situazioni alloggiative degradanti"
"reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale [...]"
"reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro [...]"
Nozione di stato di bisogno (Cass. 12685/2026)
"situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose" (c.d. vulnerabilità)
Pena: reclusione da 1 a 6 anni e multa da 500 a 1.000 euro per ciascuna persona reclutata