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Codice deontologico degli psicologi italiani CAPO I - Coggle Diagram
Codice deontologico degli psicologi italiani CAPO I
Il CD degli psicologi italiani è stato approvato il 27 giugno del 1997 e modificato nel 2006, 2009 e 2013.
Articolo 1
Le regole del CD sono vincolanti per tutti gli iscritti dell'Albo. Lo psicologo deve conoscerle e l'ignoranza delle medesime non toglie responsabilità disciplinare. Riguarda anche terapie online
Art. 2
L'inosservanza dei precetti stabili nel CD ed azioni contrarie al decoro, dignità o al corretto esercizio della professione sono punite secondo le procedure stabilite.
Art. 3
Lo psicologo opera per promuovere il benessere individuale e collettivo, agendo con responsabilità sociale ed evitando di abusare della propria influenza o della fiducia dell'utente. E' responsabile dei propri atti e conseguenze.
Art. 4
Impone il rispetto della dignità e riservatezza, autodeterminazione e autonomia dei clienti. Vieta discriminazione. In caso di conflitto tra utente e istituzione o committente, la tutela dell'utente a cui è destinato l'intervento ha priorità
Art. 5
Obbliga allo studio e all'aggiornamento continuo. Lo psicologo deve impiegare solo strumenti e teorie per cui ha adeguata competenza ed evitare di suscitare aspettative infondate.
Art. 6
Lo psicologo accetta solo condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia ed il rispetto del codice. E' l'unico responsabile dell'applicazione e interpretazioni degli strumenti che sceglie, pur mantenendo collaborazione multidisciplinare
Art. 8
Obbliga a contrastare l'esercizio abusivo della professione, segnalando i casi noti all'ordine. Inoltre non si può usare il proprio titolo professionale per attività abusive.
Art. 7
Nell'attività di ricerca, didattica e comunicazione valuta sempre l'affidabilità di fonti e dati. Esprime valutazioni e giudizi professionali fondati su conoscenza diretta o documenti attendibili.
Art. 9
E' importante informare adeguatamente i soggetti coinvolti nella ricerca per ottenerne il consenso informato e garantire loro la libertà di ritirarsi in ogni momento. Se la ricerca necessita di omettere alcune informazioni, queste vanno fornite a fine prova. Nel caso di incapaci o minori, il consenso spetta a genitori o tutori.
Art. 10
Nelle attività che coinvolgono animali lo psicologo deve rispettarne la natura ed evitare la sofferenza.
Art. 11
Sancisce l'obbligo di non rivelare informazioni apprese durante il rapporto professionale.
Art. 12
Lo psicologo non può testimoniare su fatti appresi nell'esercizio della professione. Può derogare al segreto professionale solo in presenza di un valido e dimostrabile consenso del cliente, valutando l'opportunità di fare uso di tale consenso nell'interesse primario dell'utente.
Art. 13
In caso di obbligo di referto o denuncia, limita le informazioni al minimo indispensabile per la tutela psicofisica della persona. In altri casi, deroga alla riservatezza solo se si prospettino pericoli gravi o di salute del soggetto o terzi.
Art. 14
Negli interventi su o attraverso i gruppi, chiarisce le regole dello stesso nella fase iniziale ed impegna i partecipanti al rispetto della riservatezza reciproca.
Art. 15
Nella collaborazione con altri psicologi, condivide solo le informazioni strettamente necessarie (sempre per segreto professionale).
Art. 16
In ogni pubblicazione o comunicazione scientifica indirizzata al pubblico o ai colleghi, deve essere sempre garantito l'anonimato del destinatario della prestazione.
Art. 17
La segretezza dev'essere garantita attraverso la custodia sicura di appunti, note, scritti o registrazioni. La documentazione va conservata per almeno 5 anni dalla conclusione del rapporto professionale e, in caso di morte o impedimento, deve essere affidata a un collega dell'Ordine.
Art. 18
In ogni contesto professionale garantisce e adopera affinché sia rispettata la libertà del cliente/paziente di scegliere il professionista a cui rivolgersi.
Art. 19
Nella attività di selezione del personale e valutazione deve attenersi solo ai criteri della propria competenza e preparazione, rifiutando pressioni che contrastino tali principi.
Art. 20
Durante l'attività formativa e la docenza stimola negli studenti l'interesse e li guida per i principi deontologici.
Art. 21
L'insegnamento di tecniche e strumenti conoscitivi è riservato agli psicologi.