L’art. 325 c.p., tuttora vigente, punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni, scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali, conosciute per ragione dell’ufficio o del servizio e che devono rimanere segrete.
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Bene giuridico
La norma tutela:
- il buon andamento e l’imparzialità della P.A.;
- la segretezza delle conoscenze acquisite attraverso la funzione pubblica;
- eventualmente anche l’interesse del privato titolare della conoscenza segreta.
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Profitto
L’impiego deve avvenire a proprio o altrui profitto. Il profitto costituisce il fine della condotta, non un evento che deve necessariamente verificarsi.
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Elemento soggettivo
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Consumazione e tentativo
Il reato si consuma quando avviene il concreto impiego della conoscenza segreta. Il profitto può anche non essere conseguito.
Il tentativo è configurabile quando vengono compiuti atti idonei e univoci diretti allo sfruttamento, senza che l’utilizzazione si realizz
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