L’art. 319-quater c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
La fattispecie è stata introdotta dalla l. 190/2012 – legge Severino, attraverso lo “spacchettamento” della precedente concussione:
- costrizione → art. 317 c.p.;
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BENE GIURIDICO
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Diversamente dalla concussione, il soggetto indotto non è considerato una semplice vittima, perché aderisce alla richiesta anche nella prospettiva di conseguire un vantaggio indebito.
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CLAUSOLA DI RISERVA
L’art. 319-quater esordisce: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato». È una clausola di sussidiarietà espressa.
L’art. 319-quater trova quindi applicazione soltanto se il fatto concreto non integra una fattispecie più grave.
- Non riguarda esclusivamente il rapporto con la concussione ex art. 317.
EVENTO E CONSUMAZIONE
Il reato si consuma con: dazione, oppure promessa
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TENTATIVO
Il tentativo è configurabile quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio compie atti idonei e diretti in modo non equivoco a indurre il soggetto, ma quest’ultimo: non dà; non promette
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