L’art. 319-quater c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
La fattispecie è stata introdotta dalla l. 190/2012 – legge Severino, attraverso lo “spacchettamento” della precedente concussione:
- costrizione → art. 317 c.p.;
- induzione → art. 319-quater c.p.
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STRUTTURA DEL REATO
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La fattispecie viene quindi ricondotta ai reati necessariamente plurisoggettivi, perché la norma punisce entrambi i protagonisti del rapporto.
Differenza fondamentale
- Art. 317 – concussione: pubblico ufficiale autore + privato vittima.
- Art. 319-quater – induzione indebita: pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio + soggetto indotto anch’egli punibile.
BENE GIURIDICO
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Diversamente dalla concussione, il soggetto indotto non è considerato una semplice vittima, perché aderisce alla richiesta anche nella prospettiva di conseguire un vantaggio indebito.
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CLAUSOLA DI RISERVA
L’art. 319-quater esordisce: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato». È una clausola di sussidiarietà espressa.
L’art. 319-quater trova quindi applicazione soltanto se il fatto concreto non integra una fattispecie più grave.
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EVENTO E CONSUMAZIONE
Il reato si consuma con: dazione, oppure promessa
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TENTATIVO
Il tentativo è configurabile quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio compie atti idonei e diretti in modo non equivoco a indurre il soggetto, ma quest’ultimo: non dà; non promette
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ELEMENTO SOGGETTIVO
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2. Soggetto indotto
Anche per il soggetto indotto è più corretto parlare di dolo generico, non di dolo specifico. L’art. 319-quater, comma 2, non richiede espressamente uno specifico fine di vantaggio.
Il soggetto deve però aderire consapevolmente alla dazione o promessa indebita. Il vantaggio indebito assume un ruolo fondamentale nell’interpretazione della fattispecie, perché permette di distinguere:
- il soggetto realmente costretto e vittima della concussione;
- il soggetto che, pur condizionato, partecipa allo scambio nella prospettiva di ottenere un proprio vantaggio indebito.