ART 9 Il consenso informato nella ricerca
“Nella ricerca lo psicologo deve rispettare dignità, privacy e diritti dei partecipanti, garantendo consenso informato e tutela della persona.”
In caso di studi che richiedono omissioni o inganni iniziali, Lo psicologo ha l’obbligo di fornire spiegazioni alla fine della raccolta dati. Deve ottenere autorizzazione all’uso dei dati anche a posteriori. Per soggetti incapaci di dare consenso (es. minori), consenso dei tutori/genitori. Se possibile, anche il consenso informato del soggetto stesso (minore in grado di comprendere).
sempre garantita la riservatezza:
dati devono anonimi e non riconducibili ai partecipanti. - Informazione dettagliata e preventiva su Scopi, procedure, metodi, tempi, rischi della ricerca. Modalità di trattamento dei dati personali
Identità, ruolo e istituzione della psicologa o dello psicologo