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Propaganda e istigazione per motivi discriminatori art. 604-bis c.p. -…
Propaganda e istigazione per motivi discriminatori art. 604-bis c.p.
origine e Legge Mancino
la disciplina confluita all'interno di questo art. trae origine dall'art. 3 l.13 ott '75 n.654
cosa prevedeva il testo del '75?
puniva
esclusivamente la diffusione di idee fondate sulla superiorità o dull'odio razziale, l'incitamento alal discriminazione o alla violenza nei confronti di appartenenti a un gruppo nazionale, etnico o razziale, costituzione o partecipazionea org. aventi tali scopi
le modifiche al testo
legge Mancino l. n. 205/93
sostituisce il testo originario per ampliare e rafoorzare la risposta punitiva dello stato contro le condotte discriminatorie
legge 85/2006
modifica la formulazione, sostituendo la condotta di diffusione" con quella di "propaganda"
l. 115/2016
indroduce un'ipotesi aggravata espressamente legata al
negazionismo
Nel 2016 è stato aggiunto un ultimo comma che
sanziona la propaganda, l'istigazione o l'incitamento commessi in modo che ne derivi un concreto pericolo di diffusione,
laddove si
fondino sulla negazione, minimizzazione grave o apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra
(come definiti dallo Statuto della Corte Penale Internazionale).
struttura del reato e condotte incriminate
A)La norma incriminatrice si
articola in diverse fattispecie
graduate per gravità:
comma 1 lett. a)
sanziona due distinte modalità di condotta
Propaganda
di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico
Istigazione a commettere o commissione
di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
comma 1 lett b)
prevede una pena edittale più grave per chi:
istiga a commettere o commette
atti di violenza o provocazione a questa per i medesimi motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
comma 2
punisce la
costituzione, partecipazione, assistenza
ad org., associazioni, movimenti, gruppi che abbiano tra i propri scopi l'incitamento alla discr. o alla violenza per i prec motivi
la nozione di discriminazione viene ricavata dall'art. 1 convenzione ONU '65
B)
la nozione di superiorità e di odio razziale/etnico
Non si limitano a farneticanti concezioni biologiche o antropologiche di stampo classico.
Comprendono anche
affermazioni
ammantate da fattori pseudoculturali o differenzialisti,
volti
comunque
a creare una gerarchizzazione discriminatoria tra gruppi umani,
spesso difficili da individuare chiaramente.
I
motivi nazionali o religiosi
attengono alla
percezione e alla violazione dell'identità culturale, di appartenenza statale o di fede di un determinato gruppo o persona.
C) Soggetto Attivo e Soggetto Passivo
Soggetto Attivo: Reato comune;
chiunque può commettere il fatto (italiano, straniero o apolide).
Soggetto Passivo:
Può essere sia un singolo individuo determinato, sia un gruppo indeterminato di persone accomunate dalle medesime caratteristiche tutelate dalla norma.
LE CONDOTTE, ANALISI DIFFERENZIALE
La dottrina penalistica e la giurisprudenza operano una netta distinzione concettuale e applicativa tra le diverse condotte previste dal primo comma:
1)
PROPAGANDA
Il legislatore del 2006 ha sostituito la parola "diffusione" con "propaganda". Tale scelta esprime una portata concettuale più restrittiva.
Elementi della condotta:
Non basta la mera circolazione o trasmissione dell'idea; la propaganda presuppone:
Il raggiungimento di un numero indeterminato di persone
(requisito della pubblicità).
La
finalizzazione a influenzare la psicologia collettiva e i comportamenti dei destinatari.
Un
'intrinseca idoneità della condotta a raccogliere adesioni.
È un
reato a struttura dolosa.
Si
consuma nel momento e nel luogo in cui le idee discriminatorie vengono diffuse
. La percezione da parte del pubblico dipende dalle concrete modalità gestuali, verbali o con i mezzi (stampa, web, social) utilizzati.
2)
ISTIGAZIONE E LA COMMISSIONE DI ATTI DISCRIMINATORI
L'art. 115 c.p. stabilisce la non punibilità dell'istigazione se questa non viene accolta o se il reato non viene commesso.
L'art. 604-bis c.p. deroga espressamente a questo principio:
l'istigazione a commettere atti discriminatori è punibile di per sé,
anche se rivolta a un solo destinatario e anche se l'atto non viene poi commesso.
Non richiede il requisito della pubblicità;
può perfezionarsi anche in contesto privato e riservato.
L'atto oggetto di istigazione o di realizzazione non deve necessariamente integrare una figura autonoma di illecito penale;
è sufficiente che l'azione trovi la sua causale motivazionale in motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Il Bilanciamento con la Libertà di Manifestazione del Pensiero (Art. 21 Cost.)
Le maggiori difficoltà interpretative sorgono sul piano dell'inquadramento delle condotte e del loro limite rispetto
all'art. 21 della Costituzione.
Le manifestazioni di odio o superiorità spesso
non
si presentano
sotto forma di elaborazioni teoriche complesse,
ma come
espressioni di scherno, dileggio, disprezzo o frasi ingiuriose,
il cui carico discriminatorio ed evocativo è
implicito
.
Tali condotte intercettano il confine tra la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela dei diritti inviolabili della persona e della pari dignità sociale (artt. 2 e 3 Cost.).
Limite della punibilità:
Il bilanciamento si arresta dinanzi all'illiceità di quelle manifestazioni del pensiero che non sono semplice opinione, ma sono dirette a persuadere e muovere all'azione discriminatoria o violenta l'ascoltatore.
Per evitare che l'art. 604-bis c.p. si trasformi in una figura di "reato di opinione" o di mero pericolo presunto, la giurisprudenza di legittimità impone un rigoroso
accertamento in concreto della pericolosità della condotta:
Deve consistere in un
sentimento e in un contesto idonei a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori o violenti.
Non integrano il reato i sentimenti di generica antipatia, insofferenza, avversione o rifiuto riconducibili a pregiudizi raziali, nazionali o religiosi, a meno che non travalichino nel concreto rischio di azioni discriminatorie.
Il giudice deve valutare il fatto tenendo conto di:
Attitudini e recettività dei destinatari.
Ruolo dell'agente.
Contesto complessivo di svolgimento dell'azione.
Il
pericolo concreto non richiede per forza esplicite esortazioni alla violenza o alla discriminazione:
il razzismo storicamente trae forza da evocazioni, allusioni e contesti di insofferenza idonei da soli a innescare azioni discriminatorie nei destinatari.
IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO DELLE CONDOTTE INDIVIDUALI
il primo comma stabilisce una graduatoria della pena basata sulla
diversa offensività
delle condotte tipizzate
A) Trattamento per Propaganda e Istigazione/Atto Discriminatorio (Lett. a)
pena edittale:
reclusione
fino a un anno e sei mesi
o multa fino a 6.000
la previsione della pena alternativa (detentiva o pecuniaria) risponde a una duplice esigenza:
Valore espressivo:
Dimostra l'ampio spettro applicativo riconducibile ai paradigmi della propaganda o dell'istigazione discriminatoria.
Profili critici:
Come evidenziato dalla
dottrina
, l'alternatività sanzionatoria
rischia di indebolire l'efficacia del precetto penale,
ammettendo una rilevanza di fatto "bagattellare" per condotte che offendono beni di elevato rango costituzionale (la dignità e l'eguaglianza).
In tempi caratterizzati da tensioni xenofobe, alimentare la risposta penale unicamente con la reclusione potrebbe non cogliere la natura di fatti commessi in contesti di disagio, malessere o ignoranza. L'ampia cornice edittale lascia al giudice la flessibilità per adeguare la pena al caso concreto.
B) Trattamento per Istigazione o Commissione di Atti di Violenza (Lett. b)
Pena edittale:
Reclusione da sei mesi a quattro anni.
la condotta è di notevole gravità e punisce chi
istiga a commettere o commette o provoca alla violenza per motivi discriminatori
La violenza (anche solo rappresentata o minacciata) può
indirizzarsi sia direttamente contro le persone, sia sulle cose da esse possedute.
elemento soggettivo
: i motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi devono emergere in modo
oggettivo e d univoco
dalle modalità del fatto. È IRRILEVANTE eventuale diverso intento dichiarato dall'agente se la condotta esprime univocamente una matrice discriminatoria
il secondo comma punisce la
costituzione, partecipazione o assistenza
a org,ass, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici ...
Rapporto con i Reati Associativi di Diritto Comune (Art. 416 c.p.)
Rispetto alle tradizionali figure associative previste dal codice penale (artt. 270, 270-bis, 416, 416-bis c.p.), la fattispecie di cui all'art. 604-bis, comma 2, presenta
due peculiarità fondamentali
La norma reprimere non soltanto le associazioni tradizionalmente strutturate ed organizzate, ma
anche aggregazioni più fluide, prive di stabilità e rigida organizzazione
(
il lgs li definisce come movimenti o gruppi
)
nb laddove vi sia una struttura org di tipo tradizionale art. 416b c.p. il fatto verrà puntito sulla base di questo art. con le aggraventi prevista da art- 604-ter c.p.
Lo
scopo
dell'organizzazione (che può essere anche non esclusivo)
consiste nel programma criminoso di promuovere, incitare o istigare alla discriminazione o alla violenza.
requisiti di punitività
nonostante la minore intensità org.tiva richiesta rispetto all'art 416 c.p. la giuri richiede due requisiti essenziali a garanzia del principio di
offensività
La serietà ed idoneità concreta dell'ente:
L'aggregazione deve mostrare un'effettiva capacità di perseguire i propri fini discriminatori.
La concretezza e attualità del programma:
Il programma ideologico/operativo deve prevedere una fase d'azione ed esecuzione, per quanto indeterminata.
Bene Giuridico Tutelato:
L'incriminazione non colpisce il mero professare idee estreme, ma il p
ericolo reale per l'ordine pubblico e la pacifica convivenza sociale,
generato dal senso di potenza e aggressività che il gruppo infonde nei singoli componenti.
Il comma 3 disciplina la figura del
c.d. negazionismo,
introdotta per contrastare la condotta di chi nega, minimizza in modo grave o fa apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità o dei crimini di guerra.
In Italia il negazionismo non costituisce un reato autonomo, ma è
stato strutturato come una circostanza aggravante
applicabile alle condotte di propaganda o istigazione già tipizzate nei commi precedenti.
questa scelta deriva dal difficile bilanciamento tra la repressione del falso storico e la tutela della libertà di espressione/ ricerca storica. Il lgs ha preferito punire il negazionismo solo quando si trasforma in concreta propaganda o istigazione discriminatoria
La scelta italiana lascia impuniti i fatti di mero negazionismo che non assumono le forme tipizzate della propaganda o dell'istigazione con pericolo di diffusione.
elementi costitutivi dell'aggravante
occorrono contestualmente
condotta storico-ideologica:
la negazione, minimizzazione grave o apologia della Shoah o dei crimini di genocidio-guerra-contro umanità (art. 6-7-8- c.p.internazionale)
Il Concreto Pericolo di Diffusione:
La norma richiede espressamente che dal fatto derivi un concreto pericolo di diffusione delle idee discriminatorie.
Significato del Negazionismo:
Consiste nel rigetto o nella falsificazione dolosa di fatti storici accertati, allo scopo di cancellare la memoria delle atrocità e riabilitare i regimi totalitari o gli autori dei crimini.