Art. 577, terzo comma, c.p.
L’art. 577, terzo comma, c.p., introdotto dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, aveva previsto un limite al giudizio di bilanciamento per alcune aggravanti relative ai rapporti familiari o affettivi. Erano originariamente escluse dal divieto solo alcune attenuanti specificamente indicate dalla legge.
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