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SISTEMI ALTERNATIVI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO - Coggle Diagram
SISTEMI ALTERNATIVI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
IL CONSIGLIO DI GESTIONE = svolge funzioni proprie del consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale
componenti: minimo 2 (primi AC e gli altri dal consiglio di sorveglianza)
revocabili ad mutuo dal CdS (e diritto di risarcimento se non c'è GC)
in carica max 3 esercizi, ma rieleggibili
azione di responsabilità = può essere proposta dal consiglio di sorveglianza (poi, stessa disciplina per gli amm. nel sistema tradizionale)
IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA = funzioni di controllo proprie del collegio sindacale e alcune funzioni dell'assemblea nel sistema tradizionale (riduce le sue competenze: es. nomina amministratori, approvazione del bilancio).
Nomina: minimo 3 (sia soci, che non soci)
primi dall'AC, gli altri dall'assemblea;
la nomina e la cessazione devono essere iscritte nel RdI entro 30gg
requisiti:
professionalità: almeno 1 membro deve essere iscritto nel registro dei revisori legali (// nel C.S. tutti i membri sono soggetti a criteri rigidi). + nelle S. quotate i consiglieri devono essere fissati per decreto dal Ministro della giustizia
onorabilità: libera scelta dello statuto.
indipendenza: i requisiti non si applicano automaticamente ai membri del CdS, lasciando libertà allo statuto (// dal C.S. che ha criteri più rigidi)
durata: 3 esercizi e rieleggibili (*liberamente revocabili dall'assemblea, senza giusta).
Competenza: CONTROLLO sull'amministrazione
medesimi diritti e poteri di osservazione del C S
devono assistere alle assemblee e (possono) assistere alle adunanze del CdG
può convocare l'assemblea (e sostituire gli amministratori per necessità)
segnalare un eventuale stato di crisi
deve riunirsi almeno ogni 90gg e il presidente è eletto dall'assemblea
responsabilità: diligenza richiesta dall'incarico (solidalmente responsabili con il consiglio di sorveglianza).
l'assemblea delibera l'azione di responsabilità nei loro confronti
COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE = svolge funzioni sostanzialmente coincidenti con quelle del collegio sindacale (
Partecipando direttamente alle riunioni del CdA in veste di amministratori, la loro vigilanza è considerata concomitante e "dall'interno" della gestione stessa, favorendo una circolazione delle informazioni molto più rapida
)
I suoi componenti sono minati dallo stesso consiglio di amministrazione, fra i consiglieri in possesso dei requisiti di: indipendenza, onorabilità, professionalità
i suoi membri sono amministratori a tutti gli effetti (eletti dall'assemblea all'interno del Consiglio di Amministrazione), ma vengono poi nominati dal CdA stesso per comporre questo specifico comitato di controllo.
Per garantire l'imparzialità, non possono ricevere deleghe operative né svolgere funzioni gestional
i
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE = svolge le stesse funzioni degli amministratori
da questo devono essere estratti i componenti dell'organo di controllo
può revocare i componenti del comitato, anche senza GC
eletto dall'assemblea