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SOCIETA' DI PERSONE
(= prevalenza dell'elemento personale,…
SOCIETA' DI PERSONE
(= prevalenza dell'elemento personale, rispetto al capitale e NON ha personalità giuridica)
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COSTITUZIONE
S. Semplice: max semplicità formale e sostanziale
- anche verbale;
- No incidenza RdI
SNC: idem + la forma e il contenuto dell'atto costitutivo dipende:
- SNC regolare;
- SNC irregolare.
ALTRI TIPI
S. APPARENTE (= una società che, pur inesistente nei rapporti tra le parti, è considerata esistente all'esterno: i soci operano in modo da ingenerare nei terzi il ragionevole affidamento sulla sua esistenza).
- serve per tutelare la certezza dei traffici giuridici;
- non esiste alcun accordo segreto;
- si comportano come soci all'esterno;
- fallimento:
S. ILLECITA (= società in cui l'oggetto sociale/l'attività concreto/motivo per cui è stata creata è contraria a norme imperative, ordine pubblico, buon costume (comporta la nullità radicale e insanabile)).
- Esempio: fabbricazione di droga, contrabbando, banca senza autorizzazione BCE;
- prima può dar luogo a una serie di atti leciti e validi (SI alla qualità di imprenditore, NO invocabilità).
S. OCCULTA (= associazione in cui 2 o + persone gestiscono un'attività economica comune, tramite un accordo segreto, stabilendo che la società stessa rimanga nascosta e non appaia nei rapporti con i terzi):
- esiste un accordo segreto;
- opera un prestanome (ma l'attività economica è gestita insieme)
- in caso di fallimento, si attende ai soci nascosti
S. di FATTO (= Una società di fatto (S.d.f.) nasce senza alcun atto costitutivo scritto, esclusivamente tramite comportamenti concludenti).
- regolata dalle norme della società semplice (non commerciale) o collettiva irregolare (commerciale);
- come si rintracciano i conferimento? o in beni che vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività; o è possibile configurare un soggetto come garante di eventuali obbligazioni o debiti (qualora non ci sia altro modo per identificare i conferimenti) => questi devono esserci (carattere essenziale delle società).
ATTIVITA' SOCIALE: l'amministrazione è l'attività di gestione dell'impresa:
- potere di amministrazione = compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale;
- potere di firma: rappresentanza di agire in nome della società con i terzi
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I SOCI AMMINISTRATORI: - nomina: atto costitutivo o separato;
- norme sul mandato (no ordinaria amministrazione);
- doveri: scritture contabili e bilancio di esercizio; assetto; rilevazione crisi
- solidalmente responsabili nei confronti della società.
amministratore esterno? SS (boh), SNC (sì), SAS (no).
ai NON amministratori sono riconosciuti comunque ampi poteri di informazione e controllo: notizie sullo svolgimento; consultazione documenti; rendimento degli affari
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