Il credito del coltivatore diretto è il diritto del coltivatore, anche se proprietario, affittuario, mezzadro, colono, soccidario o compartecipante, a ricevere il pagamento per la vendita dei prodotti agricoli da lui prodotti. La legge tutela questo credito con un privilegio, cioè gli riconosce una precedenza rispetto ad altri creditori nel caso in cui il debitore non paghi.