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LEZ 21 COLTIVATORE INDIVIDUALE - Coggle Diagram
LEZ 21 COLTIVATORE INDIVIDUALE
COLTIVATORE INDIVIDUALE
Nel nostro ordinamento esistono due principali nozioni di coltivatore diretto:
1- la nozione ricavabile dal Codice civile, in particolare dall’art. 2083 c.c., basata sul criterio della prevalenza;
La definizione nel Codice civile
ART 2082: IMPRENDITORE AGRICOLO
“È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.”
Da questa disposizione emerge che l’imprenditore è colui che svolge un’attività economica in modo professionale, organizzato e finalizzato alla produzione o allo scambio di beni o servizi.
ART 2083 PICCOLI IMPRENDITORI
“Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.”
La norma menziona espressamente tre figure:
il coltivatore diretto del fondo;
l’artigiano;
il piccolo commerciante.
Il problema interpretativo riguarda la parte finale della disposizione, cioè l’espressione:
“e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.”
Su questa parte della norma si sono formati due orientamenti.
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Alla luce dell’art. 2083 c.c., secondo l’orientamento definitorio, il coltivatore diretto è il soggetto che svolge professionalmente un’attività agricola organizzata, nella quale il lavoro è prestato prevalentemente da lui stesso e dai componenti della sua famiglia.
Il punto centrale è quindi il criterio della prevalenza.
Il criterio della prevalenza significa che il lavoro personale e familiare del coltivatore diretto deve essere superiore rispetto all’eventuale lavoro prestato da terzi.
In termini pratici, la prevalenza implica che il lavoro proprio e familiare debba rappresentare più della metà dell’attività complessiva, quindi indicativamente oltre il 50%.
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ESEMPI CHE RICHIAMA QUESTA FIGURA SENZA MENZIONARE E CHE NOI DOBBIAMO TROVARE DAL ART 2083
Art. 1647 c.c.
L’art. 1647 c.c. riguarda l’affitto a coltivatore diretto e stabilisce che, quando l’affitto ha per oggetto un fondo coltivato dall’affittuario con il lavoro prevalentemente proprio o della sua famiglia, si applica una disciplina particolare.
Questa norma conferma l’importanza del criterio della prevalenza anche al di fuori dell’art. 2083 c.c.
La disposizione era rilevante perché introduceva una disciplina più favorevole per l’affittuario coltivatore diretto.
Art. 2751-bis c.c.
L’art. 2751-bis c.c. riconosce un privilegio generale sui mobili ad alcuni crediti. Tra questi rientrano anche i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario sia affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti.
Questa norma è importante perché attribuisce una tutela patrimoniale rafforzata al coltivatore diretto.
Tuttavia, per applicare questa disciplina, occorre prima individuare chi sia il coltivatore diretto. A questo fine, torna rilevante la definizione ricavabile dall’art. 2083 c.c.
2- la nozione prevista dalla legislazione speciale, basata invece sul criterio del terzo, cioè sul requisito di almeno 1/3 della forza lavorativa necessaria.
Accanto alla nozione codicistica, la legislazione speciale prevede ulteriori definizioni di coltivatore diretto.
Queste definizioni sono simili tra loro, ma si distinguono dalla nozione codicistica perché non utilizzano il criterio della prevalenza, bensì
il criterio del terzo.
In base a questo criterio, il lavoro proprio e familiare non deve necessariamente essere prevalente,
ma deve corrispondere almeno a 1/3 della forza lavorativa necessaria per le normali esigenze di coltivazione del fondo.
Legge 203/1982: contratti agrari
ART 6
legge sui contratti agrari, sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, purché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.
La norma precisa inoltre che, nel calcolo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo, bisogna tenere conto anche dell’impiego delle macchine agricole.
Infine, la disposizione stabilisce che il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo.
Questa definizione si distingue quindi da quella dell’art. 2083 c.c.: non è richiesto che il lavoro proprio e familiare sia prevalente, ma è sufficiente che esso raggiunga almeno il limite di 1/3 del fabbisogno lavorativo complessivo.
Legge 590/1965: proprietà coltivatrice e prelazione agraria
ART 31
sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente e abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi e all’allevamento e governo del bestiame, purché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l’allevamento e il governo del bestiame.
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Differenza fondamentale tra Codice civile e legislazione speciale
nel Codice civile, attraverso l’art. 2083 c.c., il coltivatore diretto viene individuato sulla base del criterio della prevalenza del lavoro proprio e familiare.
art. 2083 c.c. → criterio della prevalenza;
La nozione codicistica è più restrittiva, perché richiede che il lavoro proprio e familiare sia prevalente.
Nella legislazione speciale, invece, il coltivatore diretto viene individuato sulla base del criterio del terzo, cioè è sufficiente che la forza lavorativa propria e familiare sia almeno pari a 1/3 di quella necessaria per la coltivazione del fondo.
legislazione speciale → criterio di almeno 1/3 della forza lavorativa necessaria.
La nozione speciale è invece meno rigida, perché richiede soltanto il raggiungimento della soglia minima di 1/3.
Il criterio del terzo nella legislazione speciale
Le leggi speciali non utilizzano il criterio della prevalenza previsto dall’art. 2083 c.c., ma adottano un criterio diverso: il criterio del terzo.
Secondo questo criterio, è coltivatore diretto chi coltiva il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, a condizione che tale forza lavorativa costituisca almeno 1/3 di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.
Nel calcolo della forza lavorativa occorre tenere conto anche dell’impiego delle macchine agricole. Inoltre, il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo.
Quindi, nella legislazione speciale, non è necessario che il lavoro proprio e familiare sia prevalente rispetto al lavoro di terzi. È sufficiente che raggiunga almeno la soglia minima di 1/3 del fabbisogno lavorativo complessivo.
ESMPIO
Esempio: criterio della prevalenza nel Codice civile
Questo significa che il lavoro proprio e familiare deve essere superiore rispetto al lavoro esterno.
Esempio: se la forza lavoro complessiva necessaria per coltivare il fondo è pari a 10 unità, il coltivatore diretto e i suoi familiari devono apportare più della metà del lavoro complessivo.
Se il coltivatore e i suoi familiari apportano 6 unità di lavoro su 10, il requisito della prevalenza è soddisfatto, perché il lavoro proprio e familiare è maggiore rispetto a quello prestato da terzi.
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Esempio: criterio del terzo nella legislazione speciale
Esempio: se la forza lavoro complessiva necessaria per coltivare il fondo è pari a 10 unità, è sufficiente che il coltivatore diretto e i componenti della sua famiglia apportino almeno 1/3 del lavoro necessario.
Quindi, su 10 unità di lavoro complessive, è sufficiente un apporto pari ad almeno circa 3,33 unità.
In modo semplificato, si può dire che il lavoro proprio e familiare deve coprire almeno un terzo del fabbisogno lavorativo complessivo.
Questa disciplina è più permissiva rispetto a quella del Codice civile, perché non richiede la prevalenza del lavoro proprio e familiare.
Si applica il criterio della prevalenza o il criterio del terzo?
La legislazione speciale è successiva al Codice civile del 1942. Per questo motivo, si potrebbe pensare che essa abbia superato la definizione codicistica di coltivatore diretto fondata sulla prevalenza. NON E COSI
Le leggi speciali utilizzano formule come “ai fini della presente legge”.
Questa espressione dimostra che il legislatore non ha voluto sostituire in generale la definizione codicistica di coltivatore diretto, ma ha introdotto una definizione diversa solo per specifici ambiti applicativi.
Di conseguenza, il criterio del terzo si applica solo quando la legge speciale lo prevede espressamente.
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Al di fuori di questi casi, quando una norma o un provvedimento amministrativo fa riferimento al coltivatore diretto senza richiamare una specifica definizione speciale, si applica la definizione generale dell’art. 2083 c.c., basata sul criterio della prevalenza del lavoro proprio e familiare.
Conclusione sulla doppia definizione
Esistono quindi due nozioni di coltivatore diretto:
1. una nozione codicistica, fondata sul criterio della prevalenza;
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2. una nozione speciale, fondata sul criterio del terzo.
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Questa distinzione è importante perché il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto consente
l’applicazione di specifiche tutele, tra cui il diritto di prelazione agraria.
ESMPIO DIRITTO DI PRELAZIONE