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L'IMPUTABILITÀ (ART. 85 C.P.) - Coggle Diagram
L'IMPUTABILITÀ (ART. 85 C.P.)
1. PRESUPPOSTI (Al momento del fatto)
Capacità di intendere: Corretta decodifica degli elementi di realtà.
Capacità di volere: Autocontrollo e capacità di autodeterminazione.
2. CAUSE DI LIMITAZIONE
Minore età:
< 14 anni: Non imputabile.
14-18 anni: Imputabile solo se verificata in concreto la maturità (capacità di comprendere il disvalore del delitto e di autolimitarsi). Il giudizio del perito è specifico per il fatto commesso.
Infermità di mente:
Vizio Totale: Incapacità totale (non punibile).
Vizio Parziale: Capacità scemata (pena diminuita).
Definizioni: Infermità (concetto medico ampio), Stato di mente (condizione clinica al momento del fatto), Capacità di intendere e volere (corretta valutazione della realtà).
Intossicazione da alcol/stupefacenti:
Regola generale: Imputabile (scelta volontaria dell'assunzione).
Eccezione: Intossicazione cronica (danni cerebrali permanenti/irreversibili che alterano lo stato mentale).
3. VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE (Retrospettiva)
Step 1 (Clinico): Anamnesi, esame obiettivo, test, documentazione sanitaria.
Step 2 (Criminodinamica): Ricostruzione del "come" e "perché" del delitto.
Sopralluogo: Analisi della scena (es. dinamiche di scontro, tracce ematiche).
Testimonianze: Dirette o indirette.
Condotta Post-Delittuosa: Reazioni del reo (es. fuga vs. chiamata soccorsi, indicativa della comprensione della gravità).
4. CONCLUSIONE DEL GIUDIZIO
Si stabilisce il grado di correlazione tra il disturbo accertato e il fatto commesso per distinguere tra vizio totale o parziale di mente.