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LEGGE GELLI-BIANCO (LEGGE 24/2017) - Coggle Diagram
LEGGE GELLI-BIANCO (LEGGE 24/2017)
1. FINALITÀ E TUTELA
Obiettivo: Tutelare il professionista sanitario da accuse di omicidio o lesioni personali colpose.
Esclusione di punibilità: Il sanitario non è punibile se ha rispettato le Linee Guida (raccomandazioni di società scientifiche, aggiornate ogni 2 anni) o, in loro assenza, le Buone Pratiche clinico-assistenziali.
Responsabilità penale residua: Sussiste se l'evento è causato da negligenza, imprudenza o imperizia nell'individuazione/applicazione delle linee guida.
2. RESPONSABILITÀ PENALE
Presupposto: Nesso di causalità materiale (Art. 40-41 c.p.).
Tipologie di condotta:
Commissiva: Comportamento attivo.
Omissiva: Trascuratezza di un compito (più frequente in ambito medico).
Distinzione della colpa:
Colpa specifica: Inosservanza di leggi, regolamenti o ordini.
Colpa generica:
Negligenza: Superficialità/disattenzione.
Imprudenza: Condotte avventate.
Imperizia: Scarsa preparazione tecnica.
Fasi di rischio (Colpa generica): Diagnostica, Terapeutica, Prognostica.
Standard probatorio: Nesso causale "oltre ogni ragionevole dubbio".
3. RESPONSABILITÀ CIVILE (Risarcimento del danno)
Responsabilità Contrattuale: Contratto (scritto o verbale) tra paziente e medico o struttura.
Responsabilità Extracontrattuale: Danno senza contratto preventivo.
Articolazione secondo Gelli-Bianco:
Contrattuale: Tra paziente e libero professionista o struttura sanitaria.
Extracontrattuale:
Sanitario dipendente di struttura sanitaria.
Medico di base (convenzionato SSN).
Prestazioni erogate tramite telemedicina.