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IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA' - Coggle Diagram
IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA'
IL QUADRO TRADIZIONALE E LA REGOLA GENERALE
LA NATURA DEL PRINCIPIO TRA:
ratio: garantisce la certezza del diritto (validità degli atti passati) e la ragionevole durata del processo (applicazione dello ius superveniens per gli atti futuri);
il TRA è un principio DEROGOLABILE: negli atti istantanei coincide con l'ìrretroattività; negli atti in corso di adempimento, impone l'applicazione delle modifiche peggiorative, peggiorando i "rapporti in essere".
LA COLLOCAZIONE DELLA MATERIA PENITENZIARIA:
storicamente considerata dalle SU come una "costola del processuale penale";
è una materia "di confine" tra diritto penale e processuale: al suo interno convivono sia istituti in grado di incidere sulla qualità e sulla quantità della pena (IRR.), sia istituti con riferimento alle mere modalità esecutive (TRA);
in assenza di norme transitorie, le riforme peggiorative venivano applicate retroattivamente ai rapporti esecutivi in corso;
la tesi minoritaria (Bricola): l'esecuzione è la pena stessa nel suo momento dinamico (
l'art. 25co2cost. deve attrarre a sé la pena stessa anche il momento esecutivo, quando incide sulla libertà personale
> necessità delle garanzia del penale).
!! Nella TEORIA, la giurisprudenza diceva che l'ordinamento. pen. era materia processuale; nella PRATICA, ogni volta che il legislatore faceva una legge penitenziaria si rendeva conto che l'applicazione del TRA era "ingiusta", quindi:
se era migliorativa, la applicava retroattivamente (come la Gozzini);
se era peggiorativa, metteva norme transitorie per bloccare il TRA.
LA DISTINZIONE FORMALE CLASSICA:
Diritto penale sostanziale
: si applica l'irretroattività della norma di sfavore (art. 25co2 cost):
Guarda al passato. Blocca il tempo al momento in cui hai commesso il fatto.
Diritto processuale penale
: si applica il Tempus Regit Actum (TRA):
Guarda al presente. Si applica all'atto che stai compiendo in questo preciso istante, a prescindere da quando è iniziato il reato.
IL PRINCIPIO DI NON REGRESSIONE DEL TRATTAMENTO (ART. 27 CO3 COST):
Nota di contesto: Di fronte alle riforme peggiorative dell'art. 4-bis ord. pen. (passaggio nel 1992 dalla presunzione relativa di pericolosità sociale di Falcone alla presunzione assoluta legata alla collaborazione), il legislatore omette di inserire disposizioni transitorie. La Corte Costituzionale evita di applicare l'Art. 25 co. 2 Cost. e decide "giocando a palla avvelenata": risolve le questioni tramite il principio rieducativo (Art. 27 co. 3 Cost.).
relativa: si potevano ottenere i benefici provando l'assenza di collegamenti (con elementi si desume);
assoluta (92): non ammetteva alcuna prova contraria, se non la collaborazione (duplice presunzione: immanenza collegamenti e pericolosità)
SENT. 504/95
: esito: Incostituzionalità dell'art. 4-bis nella parte in cui
vietava la concessione di ulteriori permessi premio a chi ne avesse già fruito sotto la legge precedente
(+ in assenza di collegamenti attuali).
dichiara incostituzionale. nella misura in cui non lascia aperto, anche in assenza di collaborazione con la giustizia.
SENT. 445/97
: esito: Estensione alla semilibertà.
Se il soggetto ha già maturato i presupposti trattamentali (percorso di reinserimento progressivo) sotto la legge favorevole per l'accesso al beneficio,
la nuova norma di sfavore non può sbarrargli la strada
, anche se il Tribunale di Sorveglianza non ha ancora formalmente deciso.
SENT. 306/93
Oggetto: Riforma del '92 che revocava le misure alternative già concesse a chi non collaborava, anche senza accertamento di collegamenti attuali con la criminalità.
Esito: Dichiarata incostituzionale nella parte in cui imponeva la revoca a chi stava già beneficiando della misura.
Principio:
Nasce il Principio di non regressione nel trattamento
. Limita la retroattività di sfavore
ma solo se il soggetto ha già maturato concretamente il grado di rieducazione e ottenuto la misura.
il tempus deve arrestarsi di fronte a quei diritti guadagnati dal detenuto sul piano della sua rieducazione (// col tempus il tempo sarebbe contingentato ha chi ha effettivamente ottenuto la misura)
SENT. 275/2006
(riguarda la disciplina ex Cirielli):
oggetto: Innalzamento dei requisiti per i permessi premio per i recidivi reiterati (da 1/2 a 2/3 di pena).
Esito:
Incostituzionale se applicata a chi aveva già maturato i requisiti (1/2 della pena) prima della riforma
.
INTERESSI TERZI QUALIFICATI
(MINORE E SALUTE)
: quando l'automatismo del 4bis si scontra con il diritto del minore
SENT. 76/2017 (TUTELA DELLA GENITORIALITA'):
oggetto: Clausola del 2011 che escludeva le madri condannate per reati 4-bis dalla possibilità di espiare 1/3 della pena in un ICAM (Istituto di Custodia Attenuata per Madri) per poi accedere alla DDS: preclusione assoluta (se sono condannata 4bis, anche se ho collaborato, non posso beneficiare di ICAM).
Esito: Sentenza parziale ablativa (spazza via la clausola). Valorizza l'Art. 31 co. 2 Cost.:
la difesa sociale va verificata in concreto dalla Magistratura di Sorveglianza, senza automatismi.
SENT. 187/2019 (PRECLUSIONI ULTRA-ATTIVE)
Oggetto: Art. 58-quater ord. pen. (blocco triennale automatico di qualsiasi misura alternativa in caso di evasione o revoca).
Esito:
Illegittimo nella parte in cui bloccava per 3 anni la DDS e la domiciliare umanitaria.
Prevale l'interesse del minore e la natura umanitaria della misura, che esige la discrezionalità del giudice.
Sviluppo in Cassazione: Stesso principio applicato all'Art. 94 T.U.S. (Affidamento in casi particolari per tossicodipendenti) → il blocco biennale cede di fronte al diritto primario alla salute.
SENT. 239/2014 (INTERESSE DEL MINORE)
:
oggetto: Automatismo dell'art. 4-bis che precludeva la Detenzione Domiciliare Speciale (DDS - art. 47-quinquies) alla madre non collaborante.
Esito:
Incostituzionale per violazione dell'Art. 3 Cost. Il legislatore ha irragionevolmente assimilato la DDS agli altri benefici
, schiacciando l'interesse del minore sull'automatismo della pericolosità legata al titolo di reato (tempus commissi delicti). Esteso anche alla Detenzione Domiciliare Umanitaria.
il TRA cristallizza la pericolosità al momento del fatto e lega le mani al MdS.
IL CASO LIMITE: LA TERZA FORMA DI ERGASTOLO
SENT. 149/2018 (art. 58quater co4 op)
Oggetto: per i condannati per sequestro di persona (Art. 630 e 289-bis c.p.), divieto di accedere a
qualsiasi beneficio
senza aver espiato 26 anni effettivi di carcere
(con sterilizzazione/irrilevanza degli sconti della liberazione anticipata).
Profili di incostituzionalità rilevati dal TdS di Venezia:
violazione art. 3cost
: trattamento peggiore rispetto all'ergastolo ostativo ordinario (liberazione anticipata calcolata per raggiungere i 26 anni);
violazione art. 27co3cost
(progressività trattamentale): Bloccando tutti i benefici alla stessa soglia temporale della liberazione condizionale (26 anni), si distrugge la logica gradualistica del reinserimento.
Paradosso: per via del decreto del '91, il soggetto poteva richiedere direttamente la liberazione condizionale dopo soli 21 anni (se di buona condotta), ma doveva aspettarne 26 per una "semplice" semilibertà.
Esito: dichiarata incostituzionale ("sovvertimento irragionevole" della logica gradualistica: si chiedevano 26 anni per accedere alla semilibertà e agli altri benefici, ma 21 anni per accedere alla liberazione condizionale).
ribadito il
principio di insacrificabilità della finalità rieducativa e il divieto di cristallizzare la pericolosità sociale al solo momento del fatto
)
LA SVOLTA STORICA: SENT. 32/2020
I precursori sovranazionali (Corte Edu):
Caso Scoppola
(2009): Il giudizio abbreviato incide sul quantum della pena, quindi è materia penale sostanziale.
L'Art. 7 CEDU impone la retroattività favorevole anche a norme formalmente procedurali
;
Caso Del Rio Prada
:
I mutamenti giurisprudenziali imprevedibili sull'esecuzione della pena (es. sconti per lavoro) che incidono sulla libertà personale violano il principio di legalità e l'affidamento
. Non possono essere retroattivi.
La Decisione della Consulta (
Sentenza Interpretativa di Accoglimento
):
La CCost supera l'etichetta formale dell'istituto;
Regola generale: In materia processuale/penitenziaria resta il TRA;
Eccezione Sostanziale: Se la successione normativa muta radicalmente la qualità della pena (trasformandola in un aliud, es. dal fuori al dentro), l'istituto incide direttamente sulla libertà personale → Si applicano le garanzie del penale sostanziale, incluso il Principio di Irretroattività (Art. 25 co. 2 Cost.).
! il principio di irretroattività diventa PRINCIPIO GENERALE applicabile a tutto l'articolo 4bis, non solo ai colletti bianchi.
L'antefatto normativo: La Legge "Spazzacorrotti" (2019) inserisce i reati contro la PA nell'art. 4-bis. I "colletti bianchi" diventano di colpo condannati ostativi, con divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena ex Art. 656 co. 9 c.p.p. (anche per pene sotto i 4 anni) > il condannato a 3 anni entra in carcere lo stesso
Quali istituti rientrano nello scudo dell'irretroattività secondo la Sent. 32/2020?
Le MA;
La liberazione condizionale;
L'art. 656co9 cpp (sospensione ordine di esecuzione).
!! questa eccezione NON vale per i permessi premio e il lavoro all'esterno (benefici in senso tecnico): la motivazione della Corte: Questi istituti non modificano la natura o la qualità della pena, né incidono stabilmente sulla libertà personale. Sono considerati semplici "modalità di esecuzione" della pena in carcere, tappe temporanee del percorso rieducativo. Pertanto, restano soggetti alla regola processuale del Tempus Regit Actum.
Critiche della dottrina alla Sent. 32/2000:
La Corte esclude dall'eccezione i permessi premio e il lavoro all'esterno, considerandoli meri "benefici";
Obiezione:
il detenuto pemessante vive la pena in modo radicalmente diverso: togliere la prospettiva di un'uscita temporanea altera profondamente la qualità della pena, dunque la distinzione della corte non è condivisibile;
I permessi premio e il lavoro all'esterno sono i "gradini" necessari per dimostrare la buona condotta e poter chiedere, in seguito, una misura alternativa (come la semilibertà). Se applichi il Tempus Regit Actum ai permessi premio bloccandoli retroattivamente, di fatto stai bloccando e svuotando anche l'accesso alle misure alternative, aggirando indirettamente lo scudo di garanzia che la stessa sentenza 32/2020 ha voluto creare