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IL REGIME OSTATIVO (dal DL 162/2022 ad oggi) - Coggle Diagram
IL REGIME OSTATIVO
(
dal DL 162/2022 ad oggi
)
LE 4 CONDIZIONI CONCORRENTI PER L'ACCESSO AI BENEFICI
ALLEGAZIONE DI ELEMENTI SPECIFICI (oltre alla buona condotta):
-la regolare condotta carceraria non basta più;
-il detenuto deve allegare fatti concreti che smentiscano l'attualità dei legami (es. interruzione radicale dei rapporti con i familiari ancora legati al clan).
PROFONDA REVISIONE CRITICA: un percorso psicologico e trattamentale documentato di netta rottura con il proprio passato criminale
ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI CIVILI (= il detenuto deve aver risarcito il danno alle vittime o dimostrare l'assoluta impossibilità oggettiva di farlo)
GIUSTIZIA RIPARATIVA: partecipazione attiva (ove possibile) a programmi di mediazione o percorsi di reinserimento che mirino a riparare il legame spezzato con la comunità.
LA GENESI E IL NUOVO PERIMETRO NORMATIVO
LA RISPOSTA DEL GOV. MELONI (FINE 2022): il D.L. 162/2022 (convertito in L. 199/2022): è il primissimo atto normativo del governo, emanato d'urgenza per evitare gli effetti del vuoto legislativo segnalato dalla Consulta (
Mettiti nei panni del legislatore a fine 2022: la Corte Costituzionale (con l'ordinanza 97/2021) aveva detto chiaramente: "Il vecchio sistema è incostituzionale perché se un detenuto non collabora ha il muro sbarrato per sempre. Avete tempo fino a novembre 2022 per cambiarlo, altrimenti lo cancelliamo noi
").
prima c'era il cumulo in esecutivi, con il quale si considerava eseguito il titolo ostativo per primo ("scioglimento del cumulo"); questo DL elimina questo vantaggio, stabilendo che l'ostatività "contagia" l'intero cumulo SE c'è nesso teleologico (cioè se sono stati commessi per eseguire, occultare o agevolare il reato di prima fascia).
ampliamento dell'ostatività anche ai condannati per reati comuni diversi da quelli del 4bis, che siano collegati da nesso teleologico: ha allargato a macchia l'olio la morsa
CANCELLA L'AUTOMATISMO: Il decreto recepisce il principio della Corte Costituzionale: lo Stato non può più negare i benefici a un detenuto per il solo fatto che non ha collaborato.
La mancata collaborazione non è più un blocco insuperabile
. Ora, anche chi non parla con i magistrati ha il diritto teorico di chiedere un beneficio (il c.d. "diritto alla speranza" richiesto dall'Europa).
"INBUTO" DEI 4 REQUISITI PER CHI NON COLLABORA (sotto elencati)
INTRODUCE L'ISTRUTTORIA BLINDATA: Il decreto toglie al Magistrato di Sorveglianza la possibilità di decidere "da solo". Prima di concedere qualsiasi beneficio a un non collaborante, il giudice deve obbligatoriamente chiedere i pareri della DDA (Direzione Distrettuale Antimafia), della DNA (Direzione Nazionale Antimafia) e del Questore.
Il punto centrale dei tuoi appunti è che la riforma del 2022 (D.L. 162/2022) ha introdotto la stretta più pesante sul cumulo e sull'inversione dell'onere della prova guardando principalmente ai non collaboranti della prima fascia (gli ostativi qualificati).
Per gli ostativi generici (seconda fascia: es. il rapinatore o l'omicida comune): la legge è rimasta sostanzialmente immutata. Per loro continua a vigere la vecchia regola: basta che "non vi siano elementi" che facciano pensare a un legame con i clan per accedere ai benefici;
Per gli ostativi qualificati non collaboranti (prima fascia: il mafioso o il terrorista che decide di non parlare): si applica la nuova disciplina durissima dei commi 1-bis.1 e 1-bis.2. Loro devono produrre le 4 condizioni concorrenti e dimostrare in positivo l'assenza di collegamenti e il rischio zero di ripristino futuro.
!+ Problema di retroattività: Per evitare violazioni dell'Art. 25 Cost. (già sancite dalla Sent. 32/2020), il nuovo meccanismo di sbarramento per i "non collaboranti" si applica solo ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della riforma (fine 2022). Per i fatti antecedenti, la giurisprudenza ha dovuto elaborare un regime transitorio più morbido.
LA NUOVA ARCHITETTURA DEI NON COLLABORANTI > sdoppiamento del comma 1bis (Il legislatore non potendo più imporre l'obbligo assoluto di collaborare, crea due sotto-categorie di "non collaboranti", differenziando il livello di rigore probatorio a seconda del reato):
Comma 1bis (reati di associazione mafiosa, terroristica ed eversiva):
Riguarda il nucleo duro del 4-bis (es. 416-bis C.P.);
Il detenuto deve dimostrare l'assenza di collegamenti attuali con la propria organizzazione E il rischio zero di un loro ripristino futuro.
Comma 1bis1 (reati non mafiosi a preclusione assoluta originaria):
Riguarda reati gravissimi ma privi di struttura associativa permanente (es. riduzione in schiavitù, tratta di persone, violenza sessuale aggravata).
L'onere della prova è leggermente ridotto: bisogna dimostrare l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata in genere, ma non c'è il focus specifico sul "ripristino" di un legame associativo inesistente.
L'ISTRUTTORIA IMPONENTE
E I NUOVI LIMITI TEMPORALI (il legislatore della R. 2022, per evitare l'incostituzionalità del blocco assoluto, ha costruito una struttura a sbarramento più rigida)
LO SBARRAMENTO DEI TERMINI PER LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE:
Per i detenuti ordinari e i collaboranti la LC scatta a 26 anni;
Per i condannati all'ergastolo ostativo "non collaboranti", il termine viene innalzato a 30 anni di pena scontata.
! preclusione dei benefici ai detenuti 41bis op (QLC recente)
IL RINVIO DEI BENEFICI MINORI: anche per i permessi premio e il lavoro all'esterno i tempi di attesa minimi (rispetto alla pena scontata) sono dilatati rispetto ai detenuti comuni.
L'ISTRUTTORIA INVERTITA:
L'onere della prova è ribaltato sul detenuto;
Il Magistrato di Sorveglianza deve attivare una rete di controlli imponente prima di decidere: pareri obbligatori e vincolanti del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, della DDA (Direzione Distrettuale Antimafia) e della DNA (Direzione Nazionale Antimafia).
L'EPILOGO GIUDIZIARIO
ORDINANZA CCOST 227/2022: La Consulta prende atto della nuova legge e restituisce gli atti alla Cassazione, ritenendo che il Parlamento abbia formalmente rimosso l'automatismo incostituzionale (la collaborazione non è più l'unica via).
ORDINANZA MARZO 2023 (CASO L'AQUILA): Le Sezioni Unite confermano la legittimità della riforma: il sistema regge Costituzione e CEDU perché il "diritto alla speranza" è garantito sulla carta, anche se la strada per ottenerlo è diventata un percorso a ostacoli quasi proibitivo.
La Legge di conversione ha cercato di alleggerire alcune rigidità procedurali, pur mantenendo un controllo rigido
LO SLITTAMENTO DEI REATI CONTRO LA PA: I reati introdotti dalla "Spazzacorrotti" (corruzione, concussione, peculato) vengono esclusi definitivamente dal regime ostativo dell'Art. 4-bis.
Nuovo co 1 bis 1.1. (prescrizioni connesse alla concessione dei benefici, volte a impedire il pericolo di ripristino di collegamenti o svolgere attività che portino alla commissione di ulteriori reati)
Modifiche procedurali: si è reso conto che il DL 162 rischiava di ingolfare i tribunali con adempimenti burocratici insostenibili:
1.