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IL PROCEDIMENTO PENALE IN AMBITO MEDICO-LEGALE - Coggle Diagram
IL PROCEDIMENTO PENALE IN AMBITO MEDICO-LEGALE
PRINCIPI GENERALI E STRUTTURA DEL PROCESSO PENALE
Finalità e oggetto:
L'ambito penale persegue la violazione delle leggi dello Stato e mira alla punizione del reo tramite la privazione della libertà personale (carcere, reclusione).
Innesco delle indagini d'urgenza:
La trasmissione del referto o della denuncia attiva la Procura a fronte di un reato grave (es. lesioni personali dolose o colpose gravi/gravissime, omicidio).
Il Pubblico Ministero (PM) delega le indagini alla polizia giudiziaria e si avvale di Consulenti Tecnici d'Ufficio (il Medico Legale per la responsabilità professionale) per colmare la mancanza di competenze cliniche.
I tre gradi di giudizio e la presunzione di innocenza:
Il sistema giudiziario italiano si articola in tre gradi di giudizio (Primo grado, Appello, Cassazione).
L'imputato è considerato pienamente innocente fino alla condanna definitiva in terzo grado di giudizio.
IL SISTEMA DI GARANZIA E IL DIRITTO ALLA DIFESA
L'avviso di garanzia (Informazione di garanzia):
È un atto notificato all'indagato che comunica il termine delle indagini preliminari, permettendogli di conoscere gli elementi d'accusa e di esercitare il proprio diritto costituzionale alla difesa.
Accertamento tecnico unico e irripetibile (L'Autopsia):
L'autopsia giudiziaria, disposta dal PM nei casi di decesso per presunta responsabilità medica, è un atto distruttivo non replicabile nelle medesime condizioni originarie.
Obbligo di notifica preventiva: il PM ha l'obbligo assoluto di inviare l'avviso di garanzia all'indagato prima dell'inizio dell'esame autoptico, consentendogli di nominare un avvocato e un medico legale di fiducia per partecipare all'accertamento.
Esiti delle indagini preliminari:
Archiviazione: richiesta dal PM se non si ravvisano gli estremi di un reato o manca la prova della condotta, e viene vagliata dal GIP (Giudice per le Indagini Preliminari).
Rinvio a giudizio: richiesta dal PM se ritiene che sussistano elementi per sostenere l'accusa in giudizio, e viene vagliata dal GUP (Giudice per l'Udienza Preliminare).
Nota di garanzia: sia il GIP sia il GUP possono nominare ulteriori propri consulenti in caso di dubbi tecnici prima di esprimersi, creando un sistema di controllo incrociato.
Il PM come pubblica accusa:
In caso di rinvio a giudizio, lo Stato si sostituisce alla persona offesa e il PM assume il ruolo formale della pubblica accusa nel processo, che verrà giudicato da una terza parte neutrale (il Giudice del dibattimento).
IL CRITERIO PROBATORIO DEL "RAGIONEVOLE DUBBIO"
Il principio del Dubbio pro reo:
Per l'ordinamento penale italiano è preferibile assolvere un potenziale colpevole piuttosto che condannare un innocente; nel dubbio, si decide a favore dell'indagato.
L'onere della prova: "Al di là di ogni ragionevole dubbio":
La responsabilità penale è strettamente personale (Art. 27 Costituzione). Per giungere a una condanna, l'accusa deve dimostrare al 99.9% il nesso di causalità materiale tra una specifica condotta del singolo sanitario e l'evento lesivo.
L'assoluzione medica nei procedimenti penali:
Identificare la singola condotta errata in un contesto complesso (es. dimostrare che un medico specifico ha causato un'infezione da Pseudomonas per mancato lavaggio delle mani, escludendo la fallibilità intrinseca dell'ambiente ospedaliero) è estremamente difficile.
Questo criterio rigoroso fa sì che il 98% dei procedimenti penali a carico dei medici in Italia si concluda con un'archiviazione o con un'assoluzione.