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REQUISITI, CLASSIFICAZIONI E CONFLITTI DECISIONALI NEL MINORE E NELL'…
REQUISITI, CLASSIFICAZIONI E CONFLITTI DECISIONALI NEL MINORE E NELL'INCAPACE
REQUISITI DI VALIDITÀ DEL CONSENSO INFORMATO
Provenienza e legittimazione: deve pervenire tassativamente dal titolare del diritto (il diretto interessato).
Immunità da vizi: il processo di formazione della volontà deve essere esente da inganni, errori o costrizioni esterne.
Capacità psichica: richiede la piena capacità di intendere e di volere (intesa come fatto psichico e spirituale prima che contrattuale); la demenza avanzata annulla la buona fede del contraente.
Revocabilità continua: può essere espresso, modificato o revocato in qualunque momento della cura (es. accettazione improvvisa di una trasfusione precedentemente rifiutata).
Rispetto dei protocolli: deve muoversi nel solco dei percorsi diagnostico-terapeutici validati dalla scienza medica.
Chiarezza formale: l'interpretazione deve essere inequivocabile e la modalità di espressione ben definita (esplicita o implicita).
CLASSIFICAZIONE DELLE FORME DI CONSENSO
Implicito: compreso e sottinteso nella semplice richiesta fiduciaria della visita medica e nell'accettazione delle prescrizioni senza avanzare riserve.
Esplicito: obbligatorio in forma scritta all'aumentare del rischio clinico e dell'invasività delle procedure (es. interventi chirurgici, esami invasivi).
Limitato: il paziente accetta solo una parte specifica del trattamento (es. acconsente alla resezione di una neoplasia visibile in TAC ma rifiuta ulteriori allargamenti intraoperatori, oppure accetta la chirurgia ma esprime dissenso totale sul sangue).
Allargato: si applica per gestire le "sorpresas operatorie" impreviste, evitando di dover risvegliare il paziente e raddoppiare il rischio anestesiologico (es. consenso alla laparoscopia che prevede già nel modulo la conversione in laparotomia).
Completo: orientamento della Cassazione che impone l'informazione dettagliata su ogni singola fase, dall'anestesia al risveglio fino al post-operatorio.
Obbligatorio per legge: richiesto tassativamente per iscritto in condizioni specifiche (es. esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo di ricerca scientifica clinica o esecuzione di trasfusioni di emocomponenti, da allegare stabilmente alla cartella clinica).
LA GESTIONE DEI PAZIENTI MINORENNI PER FASCE D'ETÀ
Principio cardine: il consenso è un esercizio del diritto di libertà legato alla capacità naturale di intendere e volere, non alla mera capacità legale. La firma spetta ai genitori nell'esclusivo interesse del figlio, ma la gestione clinica si articola in tre fasce:
Infra-quattordicenni (0 - 14 anni):
Sussiste la presunzione legale di incapacità a prestare un valido consenso.
Applicazione analogica dell'Art. 371 c.c.: il minore che ha compiuto 10 anni (o che mostra maturità) ha il diritto di essere informato, ascoltato e sentito sulle scelte mediche.
Infrasedicenni (14 - 16 anni):
Cessa la presunzione assoluta di incapacità (limite minimo che coincide con l'imputabilità penale ex Art. 97 c.p.).
Principio del noli me tangere: il dissenso del quattordicenne/quindicenne costituisce un ostacolo clinico e giuridico preminente; l'obiettivo è la condivisione totale tra medico, genitori e minore.
Ultrasedicenni (16 - 18 anni):
Il parere del minore acquisisce un rilievo quasi vincolante (a 16 anni la legge permette il matrimonio e il riconoscimento dei figli).
La regola teorica prevede la volontà congiunta (genitori + minore), ma la sua determinazione è preminente. Dai 18 anni il genitore decade completamente dal processo.
CONFLITTI DECISIONALI E COMPORTAMENTO MEDICO-LEGALE
Natura del consenso: non è un mero modulo, ma un flusso informativo continuo di cui la firma finale costituisce l'elemento di prova.
Contrasto Medico-Genitori/Tutori: se i rappresentanti legali rifiutano una cura vitale e indispensabile (es. genitori che negano la trasfusione a un bimbo di 5 anni), il medico deve opporsi perché la potestà non sta tutelando l'esclusivo interesse del minore.
Il ricorso al Giudice Tutelare:
In assenza di urgenza immediata, si sospende la procedura e ci si rivolge al Giudice per togliere temporaneamente la potestà ai genitori e decidere d'autorità.
Applicazione negli adulti incapaci: per pz con demenza avanzata o disturbi psichiatrici privi di tutore, si richiede al Giudice la nomina di un amministratore di sostegno per fini sanitari con cui condividere il consenso.
Il vulnus temporale nell'emergenza: la procedura giudiziaria richiede tempi tecnici (da ore a giorni) incompatibili con la vita in caso di imminente pericolo di morte (es. shock emorragico).
La condotta d'urgenza del medico:
Attestazione formale in consulenza scritta dell'indifferibilità e della necessità vitale della procedura.
Verbalizzazione del rifiuto illegittimo dei genitori o dell'assenza di un amministratore di sostegno.
Esecuzione autonoma della procedura salvavita in forza dello stato di necessità (Art. 54 c.p.), sostituendosi temporaneamente al giudice per l'esclusivo bene del paziente.