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LO STATO DI NECESSITÀ, FONDAMENTI NORMATIVI E IL RIFIUTO DI CURE
LO STATO DI NECESSITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 C.P.
Definizione: scriminante (causa di giustificazione) che esonera il medico dall'obbligo del consenso informato per salvare il paziente da un pericolo attuale di un danno grave alla persona.
Requisiti tassativi di applicazione:
Presenza di un pericolo attuale e imminente di un danno grave alla persona.
Pericolo non causato volontariamente dal soggetto.
Azione ed evento non altrimenti evitabili con condotte alternative.
Proporzione rigorosa tra il fatto commesso dal medico e il pericolo corso dal paziente.
Rapporto con l'Articolo 40, 2° comma c.p.: il medico ha l'obbligo giuridico di impedire l'evento. La mancata azione nei casi d'urgenza configura il reato di omicidio per omissione ("non impedire un evento equivale a cagionarlo").
L'UNICA DEROGA E LA GESTIONE DEL DISSENSO
Il dissenso esplicito del paziente: rappresenta l'unico limite invalicabile che fa decadere lo stato di necessità, purché espresso da un soggetto capace.
Obbligo di prova documentale (Art. 55 C.D.): il medico deve richiedere tassativamente una dichiarazione scritta che comprovi il rifiuto alle cure.
Ambiti clinici di applicazione critica: reparti di degenza e Pronto Soccorso, in particolare nei casi di rifiuto di ricovero o di dimissioni contro il parere dei sanitari.
EVOLUZIONE LEGISLATIVA E IL SUPERAMENTO DEL "TRUCCO DEL PASSATO"
La prassi storica superata: in passato, davanti al dissenso espresso di un paziente capace (es. Testimone di Geova contrario alle emotrasfusioni), il medico attendeva la perdita di coscienza per anemizzazione. Al subentrare dello svenimento, sfruttava lo stato di necessità per procedere alla trasfusione.
Il divieto assoluto attuale: oggi tale condotta è considerata illegale, vietata e non più attuabile a causa dell'evoluzione normativa.
La Legge 219 del 2017: disciplina organicamente il consenso informato in Italia.
Principio di autodeterminazione: stabilisce che il dissenso espresso da un soggetto lucido e capace resta valido e vincolante anche nella successiva fase di incoscienza.
Natura del sistema giuridico nazionale: l'operato si rifà rigorosamente al diritto scritto e alle leggi dello Stato, a differenza della Common Law (Stati Uniti) basata sulle sentenze.
Effetto pratico sul fine vita: se un paziente sceglie di morire in forza di un proprio credo religioso, ha il diritto di farlo e il medico non può intervenire coercitivamente.
EXCURSUS ETICO SUL FINE VITA
Il suicidio medicalmente assistito: l'introduzione dei primi casi deliberati in Italia sposta il dibattito nell'ambito dell'etica pura, data l'estrema soggettività della sofferenza e del dolore.
Complessità legislativa: difficoltà oggettiva nel normare la materia per via dei potenziali risvolti devastanti e dei conflitti di interesse (es. pressioni familiari sull'eredità di un genitore facoltoso).
Alternativa clinica consolidata: l'utilizzo della sedazione profonda continua nelle prognosi infauste a breve termine per accompagnare il paziente evitando il dolore.