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IL SISTEMA DEI FENOMENI GIURIDICI E LA CRITERIOLOGIA MEDICO-LEGALE -…
IL SISTEMA DEI FENOMENI GIURIDICI E LA CRITERIOLOGIA MEDICO-LEGALE
IL SISTEMA DEI FENOMENI GIURIDICI
IL FATTO GIURIDICO NATURALE
Definizione: accadimento della natura indipendente dalla volontà conscia dell'uomo che produce conseguenze per l'ordinamento.
Esempio cardine: la nascita biologica. Se un individuo non è nato, non può legalmente godere di determinati diritti.
Natura involontaria: l'acquisto di tali diritti biologici avviene in modo involontario, poiché nessuno formula una richiesta cosciente per nascere.
IL FATTO GIURIDICO UMANO (ATTO LECITO)
Definizione: azione posta in essere consapevolmente dall'uomo.
Inquadramento: si qualifica come atto lecito in quanto è espressamente regolamentato per iscritto da una norma giuridica.
CLASSIFICAZIONE DELLE NORME E DEGLI ATTI
Negozi giuridici: atti che possiedono formalmente la forma di legge.
Provvedimenti: atti e disposizioni specifiche che conseguono all'applicazione di una legge.
Atti illeciti: condotte umane che violano l'ordinamento e possono assumere rilevanza nel campo del diritto penale.
LE BRANCHE DEL DIRITTO E LA LORO RATIO
DIRITTO PENALE (DIRITTO PUBBLICO)
Fondamento pubblicistico: viene denominato anche diritto pubblico perché il bene tutelato da ciascuna norma del Codice Penale è un bene collettivo.
La ratio del divieto: l'obbligo di non uccidere deriva dal fatto che lo Stato vieta espressamente tale condotta per difendere un interesse pubblico, non dalla mera morale.
Applicazione pratica: il reato penale (es. accettazione di una tangente o mazzetta) integra una fattispecie che determina discredito istituzionale o un danno erariale diretto allo Stato.
DIRITTO CIVILE (DIRITTO PRIVATO)
Natura dei rapporti: regola i rapporti giuridici intercorrenti direttamente tra soggetti privati.
Il meccanismo risarcitorio: se un conducente investe un soggetto a 200 km/h, lede il bene personale della salute. La richiesta di emendare e risarcire il danno si configura come un fatto bilaterale tra i due soggetti, non legato all'interesse generale.
DIRITTO AMMINISTRATIVO E REGOLE PROCESSUALI
Regole processuali: norme tassative da seguire per fare valere il diritto sia in ambito penale che civile.
Ambito amministrativo: si occupa delle violazioni dei processi e delle procedure di tipo amministrativo (coinvolgendo organi come la Corte dei Conti).
I CRITERI CLASSICI DEL NESSO DI CAUSALITÀ MATERIALE
IL MODELLO ACCERTATIVO INTEGRATO
Requisito di simultaneità: esige la compresenza tassativa e contemporanea di criteri classici per affermare il rapporto di causa tra antecedente e susseguente.
L'evoluzione moderna: a questo impianto si aggiunge il criterio della sussunzione sotto leggi scientifiche, cardine nella responsabilità medica.
IL CRITERIO CRONOLOGICO
Regola: l'antecedente causale deve tassativamente precedere nel tempo il verificarsi dell'evento lesivo.
Indipendenza dalla durata: la quantità di tempo intercorsa è irrilevante, valendo sia per fenomeni immediati sia per processi a lunghissimo termine (es. mesotelioma dopo 30 anni o effetti storici di CO2).
IL CRITERIO TOPOGRAFICO
Regola: valuta la corrispondenza spaziale tra la sede di applicazione della forza e la sede in cui si estrinseca la lesione corporea.
Meccanismi: può essere diretto (urto sulla gamba che frattura il femore) o da contraccolpo/trasmissione (caduta dall'alto sui piedi che frattura la base cranica o lacera l'istmo aortico; trauma cranico con emorragia sul lato opposto all'impatto).
IL CRITERIO DELLA CONTINUITÀ FENOMENICA
Regola: obbligo di identificare e ricostruire fedelmente l'intera successione logica e biologica dei passaggi intermedi (steps).
Esempi: la successione da contagio Sars-CoV-2 a insufficienza polmonare, o l'inalazione di amianto che porta al mesotelioma pleurico dopo una latenza trentennale.
IL CRITERIO DI IDONEITÀ QUALI-QUANTITATIVA (E COMPATIBILITÀ)
Regola: stabilisce se l'antecedente possieda un'efficacia e un'energia lesiva proporzionata a generare quel tipo di danno.
Variabilità biologica: l'idoneità è legata alla suscettibilità (un urto minimo a 2 km/h può fratturare il femore di un soggetto affetto da osteoporosi; uno sparo a vuoto può indurre un infarto letale in un forte cardiopatico).
IL CRITERIO DI ESCLUSIONE
Regola: cardine del ragionamento probabilistico forense; consiste nella capacità di escludere motivatamente qualsiasi altra causa alternativa in grado di spiegare il danno.