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L'ARTICOLO 32 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA E I CONCETTI DI SALUTE E…
L'ARTICOLO 32 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA E I CONCETTI DI SALUTE E VOLONTÀ
IL PRIMO CAPOVERSO DELL'ART. 32: IL FRAME COSTITUZIONALE
Definizione dei soggetti e dei diritti
Repubblica: intesa sotto il profilo sociale come l'insieme dei cittadini ("la Repubblica siamo noi").
La Vita: non è classificata come un mero diritto fondamentale, bensì come il presupposto logico e biologico indispensabile per l'esistenza di tutti i diritti fondamentali.
Diritto Fondamentale: un diritto soggettivo che deve essere obbligatoriamente riconosciuto a tutti gli individui.
Esempi di diritti fondamentali: Libertà, Istruzione, Dignità, Salute e il principio di Solidarietà.
Il concetto scientifico-statistico di Salute e Benessere
Definizione di Salute: non corrisponde alla mera assenza di malattia, ma si configura come un completo stato di benessere fisico, psichico e sociale.
La Normalità statistica: non rappresenta un fatto assoluto, ma un'interpretazione su base statistica condizionata dalla curva gaussiana e dagli intervalli di confidenza prescelti (es. al di sotto o al di sopra del 5% o del 10%).
L'Anormalità clinica: non implica necessariamente che il soggetto sia "malato". Una rigida estensione del criterio statistico comporterebbe la fallace medicalizzazione di ogni variante anatomica o funzionale (es. ipoplasia mammaria o uso di occhiali).
Scissione concettuale tra Malattia e Malato
Principio medico-legale: il concetto di malattia e la condizione di malato non coincidono. Si può avere una malattia senza essere clinicamente o psicologicamente malati.
Condizione oggettiva di minus senza svantaggio soggettivo: es. il deficit visivo corretto da occhiali costituisce una patologia statistica, ma non determina necessariamente un vissuto soggettivo di malato o di svantaggio.
Condizione di disagio soggettivo con minimo minus oggettivo: es. l'ipoplasia mammaria o la calvizie (es. trapianto di capelli di Silvio Berlusconi) possono determinare una condizione soggettiva di svantaggio che giustifica un trattamento clinico o chirurgico.
Sintesi clinico-statistica: la salute poggia su una base statistica (la malattia), ma si traduce in benessere reale solo attraverso un'elaborazione che è squisitamente soggettiva.
Eccezione forense (Patologie Gravi): condizioni patologiche talmente severe (es. soggetto in coma da trauma cranico) da annullare la necessità di un'elaborazione personale per definire lo stato di malato.
La tutela e il concetto di Indigenza
Significato di Tutela: prendersi cura delle persone. Il sistema non può "garantire" la salute in senso assoluto poiché essa biologica e non garantibile, ma ha il dovere di tutelarla.
Indigenza in ambito sanitario: non è un parametro meramente economico, ma si identifica con il concetto di "bisogno" clinico-assistenziale.
Applicazione nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN):
Garantisce cure gratuite al Pronto Soccorso a chiunque ne abbia bisogno, indipendentemente dal censo o dall'orientamento ideologico (es. trattamento dei pazienti no-vax).
Garantisce prestazioni diagnostiche di screening a tutte le donne (es. due o tre ecografie in gravidanza) riconoscendo la gestazione come condizione di bisogno.
Esclude dalle prestazioni gratuite i trattamenti puramente estetici (es. mastoplastica additiva per ipoplasia mammaria o trapianto di capelli), ma garantisce la chirurgia ricostruttiva (es. mastoplastica) se conseguente a interventi demolitivi oncologici quali mastectomia o quadrantectomia.
IL SECONDO CAPOVERSO DELL'ART. 32: I TRATTAMENTI SANITARI
Analisi letterale e logico-giuridica
Testo costituzionale: "Nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge".
Struttura linguistica: doppia negazione ("nessuno... se non per...") che in lingua italiana non equivale a un semplice "sì", ma costituisce un'affermazione rafforzata.
Traduzione in termini positivi: i trattamenti sanitari sono di norma e per principio generali volontari, fatti salvi i casi espressamente normati dalla legge.
Il Modello Personalistico e il rifiuto dell'obbligo vaccinale assoluto
Natura della Costituzione Italiana: improntata al modello personalistico, il quale colloca la persona umana, con i suoi diritti e le sue tutele, al centro dell'ordinamento.
Prevalenza del diritto: in termini generali, il diritto fondamentale del singolo individuo è considerato prevalente rispetto all'interesse della collettività. Questo impianto giustifica l'impossibilità di introdurre un obbligo vaccinale indiscriminato o assoluto privo di specifiche e rigorose coperture di legge.
La genesi della Volontà in ambito medico
Natura della Volontà: processo complesso di elaborazione cognitiva basato sia sulle condizioni di contesto sia sulle possibilità reali del soggetto.
Fattori condizionanti:
Condizioni remote: derivano dall'evoluzione educativo-culturale, dal contesto familiare, sociale e dalle convinzioni religiose.
Condizioni contingenti: elementi legati alle necessità e al contesto immediato del momento.
Presupposti clinici: l'esplicazione della volontà richiede l'integrità delle capacità cognitive in rapporto all'età e dello stato di coscienza, che la dottrina giuridica sintetizza nella fictio iuris (finzione giuridica) della "capacità di intendere e di volere".
INFORMAZIONE, CONSENSO E LIMITI COSTITUZIONALI
Scissione concettuale tra Informazione e Consenso
Errore semantico comune: derivato dalla traduzione acritica e non corretta della locuzione anglosassone "informed consent".
L'Informazione: fase preliminare e autonoma condotta dal medico, indispensabile per permettere al paziente di effettuare una corretta valutazione del contesto.
Il Consenso o il Dissenso: rappresentano l'atto finale e la mera estrinsecazione formale della volontà, che si manifesta solo successivamente alla ricezione dell'informazione.
Il regime di Monopolio del Professionista Sanitario
Fondamento dell'obbligo informativo: la categoria medica opera in regime di monopolio professionale. Il paziente non può rivolgersi a soggetti privi di qualifica per ottenere prestazioni sanitarie, pertanto il professionista ha il dovere esclusivo di fornire i dati tecnici necessari alla formazione della volontà del malato.
Il limite invalicabile della Persona Umana
Clausola costituzionale: "La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal respeito della persona umana".
Integrazione sistemica: questo principio deve essere letto in combinato disposto con l'Articolo 3 (inviolabilità della libertà personale) e l'Articolo 11 della Costituzione Italiana.