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LA CARTELLA CLINICA – SEGRETO, CONSERVAZIONE, ACCESSO E PARENTESI SUL…
LA CARTELLA CLINICA – SEGRETO, CONSERVAZIONE, ACCESSO E PARENTESI SUL DANNO
SEGRETO SANITARIO E DIRITTO DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE
Regime di Segretezza
Segreto d'Ufficio: Deriva dalla qualifica di PU o IPS; tutela le notizie d'ufficio che devono rimanere riservate.
Segreto Professionale: Vincolo deontologico e penale a tutela della riservatezza del paziente. La violazione comporta sanzioni ordinistiche e penali.
Diritto di Visione e Rilascio Copia
Il paziente ha il diritto di prendere visione e ottenere copia conforme della CC in qualsiasi momento, ma non può mai asportare il documento originale dal luogo di cura.
Soggetti legittimati al ritiro della copia:
Diretto interessato (il paziente stesso).
Tutore o soggetto esercente la responsabilità genitoriale (in caso di minori o incapaci).
Persona provvista di delega formale (incluso il medico curante).
Eredi legittimi (con riserva/omissione per particolari notizie protette da riservatezza).
Autorità Giudiziaria, Enti Previdenziali (INPS, INAIL) e Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
NORMATIVA SULLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
Riferimento Normativo: Circolare del Ministero della Sanità N. 900.2/AG 454/260 del 19 dicembre 1986.
Cartelle Cliniche e Referti
Obbligo di conservazione illimitata (atto ufficiale indispensabile per la certezza del diritto e fonte storica).
Archiviazione bifasica: Primi 40 anni nell'archivio corrente della struttura; successivamente, trasferimento in una sezione separata di archivio storico.
Documentazione Radiografica e Materiale Iconografico
Le radiografie non rivestono carattere di atto ufficiale: il tempo minimo di conservazione è stabilito in 20 anni.
Le singole aziende hanno la facoltà di prolungare tale termine per esigenze interne o per altro materiale (es. vetrini istologici).
Smarrimento della CC
Lo smarrimento della cartella clinica costituisce un grave illecito documentale e obbliga la struttura sanitaria al risarcimento del danno patito dal paziente.
FOCUS MEDICO-LEGALE: IL DANNO BIOLOGICO
Evoluzione Storica e Dottrinaria
L'Italia è stata pioniera nella codificazione del danno alla salute. Negli anni '70, il Prof. Renato Dell'Andro ha introdotto il concetto di danno biologico nel sistema giuridico, collaborando con l'Istituto di Medicina Legale di Bari per parametrarne l'attribuzione.
Superamento dell'approccio patrimoniale ("Homo Faber"): In passato, il risarcimento era calcolato solo sulla perdita della capacità lavorativa. Questo creava profonde discriminazioni per anziani, inoccupati e bambini (i figli di professionisti venivano risarciti più dei figli di operai in base a una presunzione di censo futuro).
Criterio Universale: Introduzione di una base paritaria. Si assegna convenzionalmente il valore di 100 a ciascun individuo sano, da cui decurtare il valore percentuale associato al distretto corporeo o alla funzionalità permanentemente compromessa.
Le Due Direttive in caso di Lesione del Diritto alla Salute
Azione Penale: Applicazione di pene detentive per il reato commesso.
Risarcimento Civile: Quantificazione monetaria del danno complessivo.