“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2135 del codice civile, l’acquacoltura è l’attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.”
Quindi l’acquacoltura è:
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svolta in acque dolci, salmastre o marine.
- Acque dolci = fiumi, laghi, bacini non salati.
- Acque salmastre = acque con salinità intermedia, come lagune o foci.
- Acque marine = acque del mare.
L’art. 3 d.lgs. 4/2012 si apre con l’espressione:
“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2135 del codice civile…”
Questa formula significa che la disciplina speciale non elimina né sostituisce l’art. 2135 c.c. conferma che l’acquacoltura deve essere letta dentro la nozione generale di imprenditore agricolo.
l’art. 2135 c.c. già comprende l’acquacoltura, anche se non la nomina espressamente, perché parla di:
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Quindi l’art. 3 d.lgs. 4/2012 ha una funzione più che altro specificativa. Norma specificativa = norma che precisa meglio una disciplina già ricavabile da una regola generale.
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