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IL SISTEMA SANZIONATORIO (dicotomia: p. pecuniaria - p. privativa della…
IL SISTEMA SANZIONATORIO
(
dicotomia: p. pecuniaria - p. privativa della libertà
)
EVOLUZIONE E PRINCIPI DELLA PENA
la
CARATTERISTICA PRIMARIA
della sanzione penale: è l'
afflittività
(*ma bisogna ricordare che la privazione della libertà personale può essere solo "potenziale").
La
PENA PRIVATIVA della LIBERTA'
è diventata pena regina durante l'illuminismo (il carcere si è affermato come pena principale solo recentemente, prima era una "custodia cautelare").
in questo stesso periodo la dottrina sottolinea le potenzialità "criminologhi genetiche" del carcere (lotta contro le pene detentive brevi)
il carcere è tutt'oggi la risposta principale del nostro sistema sanzionatorio, caratterizzato da una dicotomia: pena pecuniaria e pena privativa della libertà.
assolve una funzione migliore a quelli che sono i principi illuministici:
umanità (// no corporalità);
proporzionalità (tot crimina tot pena);
riparabilità.
FASE ESECUTIVA E RIEDUCAZIONE
: In fase esecutiva è fisiologica una certa flessione del principio di legalità => il corollario di flessibilità del trattamento in esecuzione è centrale: a un certo livello di responsabilizzazione deve corrispondere una revisione delle modalità esecutive della pena
CCost 204/1974: per la prima volta si cristallizza il diritto alla rieducazione (il protrarsi della pretesa punitiva deve venir riesaminato, al fine di accertare se la quantità di pena espiata abbia o meno assolto al suo fine rieducativo)
in fase esecutiva assistiamo ad un necessario bilanciamento tra il principio di legalità e il principio rieducativo
Principio di certezza della pena: oggi viene usato questo concetto in maniera "impropria", come equivalente a "immodificabile" => è una pena costituzionalmente illegittima quella che non risponde all'ideale rieducativo.
per Beccaria voleva dire "conoscibile ex ante ed effettività"
ISTITUTI CHE INCIDONO SULL'AN DELLA PENA
(
= incidono sul SE la pena debba essere o meno applicata
)
obiettivo: contrastare l'effetto crimino genetico del carcere nella fascia medio-bassa di reati;
problema: ineffettività della risposta sanzionatoria
MESSA ALLA PROVA
(168bis cp):
entrata in vigore con la L. 67/2014;
con la Cartabia viene estesa ai reati con pena massima fino a 6 o 4 anni
PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO
(art. 131bis cp):
la R. Cartabia ne modifica i limiti, ora è applicabile a reati con pena detentiva non superiore nel minimo a 2 anni
OBLAZIONE
(produce deflazione processuale e depenalizzazione del fatto)
ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
PENA PECUNIARIA E CONVERSIONI
ad oggi viene usato il sistema commisurativo "a somma complessiva" per la pena pecuniaria principale (= le condizioni economiche contano ma possono perdere qualificazione nel bilanciamento).
Nota: La Riforma Cartabia NON ha recepito il sistema dei tassi giornalieri proposto dalla Commissione Lattanzi per la pena principale, MA lo ha introdotto ESCLUSIVAMENTE per la pena pecuniaria SOSTITUTIVA (si calcola il valore giornaliero in base alle condizioni economiche e lo si moltiplica per i giorni di reclusione da sostituire).
Evoluzione della "conversione"
se insolvente
:
Il codice del 1930 prevedeva una conversione secca in carcere → Incostituzionale (Sent. 131/1979) per violazione dell'eguaglianza.
Post. 1979: conversione in prima battuta in libertà controllata e lavoro sostitutivo (solo in ultima istanza, per violazione delle prescrizioni, si arrivata a privazione tout court della libertà).
La Riforma Cartabia (per contrastare l'ineffettività del recupero crediti): Distingue la solvibilità:
Se ha disponibilità ma non paga intenzionalmente: Conversione in Semilibertà sostitutiva;
Se c'è un'oggettiva impossibilità di pagare: Lavoro di pubblica utilità sostitutivo (LPUS) se c'è consenso; altrimenti Detenzione domiciliare sostitutiva (DDS).
TENTATIVI DI RIFORMA STORICI
(
LE COMMISSIONI PALAZZO
)
C. PALAZZO
(2013):
proposta: Introdurre "pene prescrittive" per detenzioni da 15gg a 2 anni;
obiettivo: Individualizzare la sanzione riempiendola di prescrizioni concrete (individualizzazione della risposta sanzionatoria).
NON hanno dato frutti
C. PALAZZO BIS
(2014): la comm. aveva la funzione di proporre disegni che avrebbero dovuto declinare i contenuti della legge delega 67/2014, che si esprimeva rispetto a 3 macro-temi:
depenalizzazione;
particolare tenuità del fatto;
articolazione di una diversa risposta sanzionatoria (prendere l'arresto domiciliare e farlo assurgere a pena principale). > quest'ultimo punto è FALLITO
la Ldelega si atteggiava a vera e propria legge per l'istituto della MAP, che entra in vigore
la Cartabia riprende in mano proprio la Particolare tenuità del fatto e la MAP (estendendone i limiti) dove le commissioni Palazzo si erano fermate o avevano parzialmente fallito.
ISTITUTI CHE INCIDONO SUL QUANTUM DELLA PENA
(= istituti che operano sull'entità finale della pena: essi operano in fasi diverse: dalla determinazione del giudice (fase di cognizione edittale/giudiziale), all’applicazione concordata (fase preprocessuale), fino alla quantificazione durante l'esecuzione)
DIMINUENTI PER I RITI SPECIALI:
Giudizio abbreviato (solo allo stato degli atti): diminuzione pari a 1/3;
Patteggiamento: diminuzione fino a 1/3 (patteggiamento ordinario // patteggiamento allargato (*Sent. 313/1990: Il giudice ha l'ultima parola sulla congruità della pena accordata tra le parti).
PENA PECUNIARIA SOSTITUTIVA E CRITERI DI RAGGUAGLIO
pre-cartabia: Limite di sostituibilità di max 6 mesi (criterio fissato a 250/giorno nel 2009):
Effetto bifronte dei 250€:
Favorevole per la sospensione condizionale (raggiunge prima il limite);
Sfavorevole per la conversione da detentiva a pecuniaria → Sent. Cost. 22/2022 lo riduce a 75€.
Post-Cartabia: Limite sostituibilità alzato a 4 anni (per risolvere il problema dei "liberi sospesi").
Introduce il sistema dei tassi giornalieri per la PPS (da un minimo di 5€ a un massimo di 2500€). Richiede il consenso.
FENOMENO "PENA ILLEGALE"
(art. 673 cpp): declaratoria di incostituzionalità della cornice edittale (quando lo fa invoca spesso i pr. di uguaglianza, proporzionalità, razionalità).
L'intangibilità del giudicato diventa recessiva: il Giudice dell'Esecuzione deve rimodulare la pena.
in precedenza la corte ragionava sul "terzium comparationis" (= irragionevolezza estrinseca: aveva bisogno di un parametro di confronto) + si è smarcata nel tempo dal parametro delle rime obbligate
oggi guarda l'irragionevolezza intrinseca: guarda solo la norma impugnata
es. sentenza 40/2019: il minimo edittale dell'art. 73co1 del TUS è rimodulato da 8 a 6 anni
FATTORE EUROPA
(art. 7 CEDU e riserva di legge della giurisprudenza)
Caso Scoppola
(Corte EDU): fa richiesta di Giudizio Abbreviato durante la L. Carotti (non era scritta in maniera chiara, si diceva che chi era imputato per fatti di reato implicanti l'ergastolo, la modifica sanzionatoria era ad anni 30) --> viene condannato a 30 nel momento in cui entra in vigore il dl interpretativo della Carotti:
Se era imputato di ergastolo con isolamento diurno, diventava ergastolo semplice;
se era passibile di ergastolo semplice, beneficerà dei 30 anni (*il procuratore impugna e S. viene condannato a ergastolo).
=
norma formalmente procedurale (TRA), ma il rito abbreviato incide sul quantum della pena, quindi è materia penale sostanziale. Il principio di retroattività favorevole si applica anche a norme formalmente procedurali.
-> sarà poi la L. 33 a escludere la possibilità di accedere al rito abbreviato per gli ergastolani.
Caso Rio Prada
(Corte EDU): la Spagna ha rinunciato all'ergastolo e prevede come sentenza massima anni 30/40 + istituto penitenziario della
redenzione de pena por traballo
(= incidenza di 2gg lavorati = - 1gg di pena).
disciplina formalmente procedurale (penitenz. costola del processuale), ma sostanzialmente penale.Riguarda il mutamento giurisprudenziale sfavorevole e imprevedibile (Dottrina Parot spagnola =>
stabilendo che le riduzioni di pena per buona condotta e lavoro venissero detratte dal totale delle condanne cumulative e non dal limite massimo di 30 anni di reclusione effettivamente scontabili
) sulla liberazione anticipata (sconti di pena per lavoro).
= La Corte EDU stabilisce che il divieto di retroattività sfavorevole si applica anche ai mutamenti dei criteri giurisprudenziali esecutivi se incidono sulla libertà personale.
CONTINUAZIONE IN ESECUTIVIS
(art. 671 cpp): Applicazione del cumulo giuridico (Art. 81 c.p.) in fase esecutiva, purché non sia già stata negata dal giudice di cognizione (comporta una forte decurtazione della pena).
competenza del giudice dell'esecuzione;
cumulo giuridico: pena per il reato più grave
aumentata
fino al triplo
IL SOTTOSISTEMA DEL GIUDICE DI PACE
MANCATA MODIFICA DELL'ART. 17CP: scelta intenzionale per non perdere la funzione identificativa nella distinzione tra delitti e contravvenzioni.
AUTONOMIA SANZIONATORIA: prevede 3 pene principali:
pena pecuniaria (applicata nella maggior parte dei casi > problema dell'ineffettività: si converse o in LPU, o in PD);
permanenza domiciliare;
LPU