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CIRCONVEZIONE DI INCAPACE 2 - Coggle Diagram
CIRCONVEZIONE DI INCAPACE 2
2. DEFICIENZA PSICHICA
DEFINIZIONE
Si intende una forma di suggestionabilità particolare che include condizioni psicopatologiche meno gravi rispetto all'infermità propriamente detta.
COMPONENTI ED ESEMPI
Debolezza di carattere.
Fragilità e particolare suggestionabilità della vittima.
Condizioni stabilmente al di sotto della normalità, quali:
Abbassamento intellettuale;
Menomazioni del potere di critica;
Indebolimento della funzione volitiva o affettiva.
CONSEGUENZA
Tali stati rendono facile la suggestionabilità e diminuiscono drasticamente i normali poteri di difesa del soggetto contro le insidie provenienti da terze parti.
3. INDUZIONE
DEFINIZIONE E MODALITÀ ESPRESSIVE
Rappresenta l'azione di determinare una decisione nel soggetto passivo tramite l'incontro di due volontà, di cui una risulta plasmabile e suggestionabile perché viziata da infermità o deficienza psichica.
MEZZI DI ATTUAZIONE
Qualsiasi tipo di stimolo efficace: blandizie, lusinghe, consigli, esortazioni, suggestioni, isolamento.
L'omettere deliberatamente di adoperarsi al fine di evitare che un individuo, chiaramente infermo, agisca in modo improprio o sconsiderato.
REQUISITI DEL RAPPORTO
Deve instaurarsi un rapporto significativo tra l'autore e la vittima.
NOTA BENE
L'induzione non corrisponde a una costrizione fisica o morale.
Risulta estremamente difficile da dimostrare in sede giudiziaria: a causa di questa complessità, solo un terzo dei casi reali viene effettivamente scoperto e reso noto.
4. ABUSO
DEFINIZIONE
Consiste nella condizione in cui chi compie il reato riconosce perfettamente lo stato di infermità o deficienza psichica della vittima ed agisce con la precisa consapevolezza di trarne un profitto.
NESSO CAUSALE CON L'INDUZIONE
Abuso e induzione sono strettamente legati da un nesso di causa: l’abuso costituisce la premessa logica e l'antecedente dell'azione stessa di induzione.
RISULTATO FINALE
Determinare nel soggetto passivo il consenso viziato al compimento di un atto giuridico che arrechi un danno a sé o ad altre persone.