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TUTELA CONTRO LE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE - Coggle Diagram
TUTELA CONTRO LE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
RIMEDI CIVILISTICI
ANNULLAMENTO possibile se: dolo determinante di controparte; errore essenziale e riconoscibile, violenza morale {costringimento psichico}
CRITICHE: rimedio pensato per rapporti con parti uguali; prove difficili; tutela il singolo contratto
NULLITÀ violazione di norme imperative
CRITICHE: riguarda di più il professionista, non sempre il difetto strutturale.
CASSAZIONE n. 26725/2007 ha distinto: regole di fattispecie » violazione=nullità;
regole di condotta » violazione=responsabilità e risarcimento del danno
TUTELA COLLETTIVA azioni di classe, azione inibitoria collettiva è tutela rappresentativa dell'associazione dei consumatori.
Antitrust può: dichiarare scorrettezza, imporre sanzioni, ordinare pubblicazioni.
RISARCIMENTO DEL DANNO rimedio principale. La pratica altera il processo di formazione delle volontà, la responsabilità serve la violazione delle pratiche scorrette art. 20. Danno risarcibile: perdita economica, danno alle persone, etc..
BUONA FEDE OGGETTIVA regola di comportamento: lealtà, correttezza, cooperazione. Funzioni: integrativa, recettiva, interpretativa, valutativa.
Nel diritto UE valorizza: principi dei contratti europei » squilibrio significativo e ingiusto profitto.
CRITICHE: rischia di limitare eccessivamente l'autonomia privata. Secondo altri autori fa emergere obblighi e valori già impliciti nel contratto.
TUTELA PUBBLICISTICA E AMMINISTRATIVA
Autorità garante della concorrenza e del mercato ANTITRUST può: vietare la pratica, ordinare la cessazione del comportamento, imporre sanzioni amministrative, adottare misure cautelari.
PRATICHE ABUSIVE
ORIGINI E DISCIPLINA
• dir. 93/13/CEE
(armonizzazione e tutela elevata del consumatore)
In Italia, recepita art. 1469-bis poi confluita nel codice del consumo.
DIFFERENZA CC–C.Cons
Profilo soggettivo:
CC parti uguali, C.Cs asimmetria
Formazione del contratto:
CC riguarda soprattutto clausole predisposte unilateralmente, C.Cs disciplina un ambito molto più ampio.
Oggetto di tutela:
tutela civilistica più formalistica (approvazione scritta), tutela consumistica più sostanzialistica (non basta essere a conoscenza della clausola abusiva alcune restano anche se approvate dal consumatore)
NOZIONE art.33 C.Cs
“sono vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.
GIUDICE: non controlla economico ma DIRITTI, OBBLIGHI, POTERI DELLE PARTI.
Clausole presumibilmente vessatorie
• GREY LIST
es. Limitano la responsabilità del professionista, impongono penali eccessive….
Clausole sempre nulle
• BLACK LIST
Danni alla persona, esclusione diritti in caso di inadempimento e clausole che vincono il consumatore a condizioni non conoscibili
SINDACATO DI VESSATORIETÀ art.34
Il giudice deve valutare la vessatorietà.
Non può riguardare l’oggetto e l’adeguatezza economica.
INTERPRETAZIONE
DUBBI? Interpretazione più favorevole al consumatore.
CLAUSOLE: chiare, comprensibili e trasparenti!
Consumatore consapevole
NULLITÀ DI PROTEZIONE art. 36
Nullità speciale: colpisce la clausola abusiva, non il resto del contratto.
Il giudice la rivela d’ufficio: scelta del consumatore per avvalersene.
=
nullità parziale
NULLITÀ DINAMICA
Tutela il contraente debole con un duplice interesse:
Interesse individuale, per il consumatore;
interesse generale, per il corretto funzionamento del mercato e concorrenza.
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