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lezione 23 imprenditore agricolo professionale IAP - Coggle Diagram
lezione 23 imprenditore agricolo professionale IAP
QUALIFICA SPECIFICA DENTRO QUALIFICA DEL IMPRENDITORE AGRICOLO
L 99/2004 INTRODUCE QUESTA FIGURA. attuazione del legge delga del 2003: soggetti agricoli; attività agricole; integrità aziendale; compendio unico; imprenditore agricolo professionale.
d.lgs. 99/2004, “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura”.
Alcune disposizioni sono state poi modificate dal d.lgs. 101/2005.
chi e?
L’imprenditore agricolo professionale è un soggetto che esercita attività agricola in modo stabile, qualificato e prevalente.
Attenzione: la qualifica di IAP può essere riconosciuta solo a chi esercita attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c.
L’IAP è quindi una qualifica ulteriore e più specifica rispetto alla semplice qualifica di imprenditore agricolo.
L’art. 2135 c.c. definisce l’imprenditore agricolo.
Rientrano nell’attività agricola:
coltivazione del fondo;
selvicoltura;
allevamento di animali;
attività connesse.
La qualifica di IAP presuppone sempre lo svolgimento di una di queste attività.
Perciò non basta svolgere una qualunque attività economica: serve che l’attività sia agricola secondo il codice civile.
puo imprenditore itico diventare imprenditore agiricolo?
L’imprenditore ittico ha natura commerciale, quindi tecnicamente non è imprenditore agricolo. la normativa lo equipara all’imprenditore agricolo ai fini dell’applicazione di una parte della disciplina agricola.
Posizione della dottrina: ’imprenditore ittico non può essere automaticamente considerato IAP, perché non possiede la qualifica di imprenditore agricolo in senso proprio.
l’IAP presuppone l’art. 2135 c.c.;
l’imprenditore ittico è commerciale;
quindi non dovrebbe essere automaticamente IAP.
Posizione della giurisprudenza: piu ampia. la legge equipara l’imprenditore ittico all’imprenditore agricolo, allora anche all’imprenditore ittico può applicarsi il medesimo regime giuridico, compresa la disciplina dell’IAP.
DUE FORME:
IAP individuale
La disciplina dell’IAP individuale è contenuta nell’art. 1, comma 1, d.lgs. 99/2004.
Per essere riconosciuto imprenditore agricolo professionale, il soggetto deve avere tre requisiti principali:
competenze professionali;
Il soggetto deve possedere conoscenze e competenze professionali nel settore agricolo.
Il riferimento originario era all’art. 5 del regolamento CE n. 1257/1999.
In parole semplici: non basta lavorare in agricoltura in modo occasionale o improvvisato. Serve una preparazione professionale adeguata.
Quindi l’IAP è un imprenditore agricolo che esercita l’attività con professionalità tecnica e gestionale.
requisito temporale;
L’IAP deve dedicare alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo.
Questo significa che l’attività agricola deve essere l’attività prevalente sotto il profilo del tempo.
se una persona lavora complessivamente 40 ore alla settimana, almeno 20 ore devono essere dedicate all’attività agricola.
Il tempo può essere dedicato all’attività agricola:
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requisito reddituale.
L’IAP deve ricavare dalle attività agricole almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Quindi l’attività agricola deve essere prevalente anche dal punto di vista economico.
Non basta dedicare tempo all’agricoltura: serve anche che da quella attività derivi almeno metà del reddito lavorativo.
Dal calcolo del reddito globale da lavoro sono esclusi:
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Questo serve a evitare che redditi non propriamente lavorativi alterino il calcolo della prevalenza.
Controlli sui requisiti
REGIONE: Le Regioni controllano i requisiti per l’applicazione della normativa statale.
INPS: controlli previdenziali.
IAP società
La disciplina è contenuta nell’art. 1, comma 3, d.lgs. 99/2004.
Però devono rispettare requisiti precisi.
Possono essere considerate IAP:
società di persone;
Nelle società di persone, almeno un socio deve possedere la qualifica di IAP.
Esempio: in una società semplice agricola, basta che almeno uno dei soci sia imprenditore agricolo professionale.
società cooperative;
Nelle cooperative, almeno un quinto dei soci deve possedere la qualifica di IAP.
Quindi, se la cooperativa ha 100 soci, almeno 20 devono essere IAP.
società di capitali;
Nelle società di capitali, almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di IAP.
Quindi nelle S.r.l. o S.p.A. agricole non si guarda tanto ai soci, ma all’organo amministrativo.
La ratio è chiara: almeno una persona che gestisce la società deve avere competenze e qualifica professionale agricola.
società anche a scopo consortile.
Società in accomandita semplice
Nelle società in accomandita semplice, il requisito deve essere posseduto da almeno un socio accomandatario.
Questo ha senso perché l’accomandatario è il socio che amministra e risponde illimitatamente.
Non basta quindi che sia IAP un socio accomandante, perché l’accomandante normalmente non gestisce la società.
lo statuto deve prevedere come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c.
Questo significa che la società deve avere come attività esclusiva l’attività agricola.
Non basta che la società svolga anche attività agricola: l’attività agricola deve essere l’oggetto sociale esclusivo.
Modifiche alla disciplina delle società
La disciplina dell’IAP è stata successivamente modificata soprattutto con riferimento a: società di capitali; società cooperative.
Una modifica importante è l’introduzione del comma 3-bis dell’art. 1 del d.lgs. 99/2004.
Secondo questa norma, se un soggetto possiede la qualifica di IAP e partecipa a più società, può far valere tale qualifica solo per una società.
Quindi, la stessa persona non può usare la propria qualifica di IAP per far ottenere il riconoscimento a più società contemporaneamente.
ESEMPIO:
.
Tizio è IAP ed è amministratore di tre società agricole.
Non può far valere la sua qualifica per tutte e tre.
Può usarla solo per una società.
La ratio è evitare un uso artificiale o strumentale della qualifica IAP.
ORIGINE
La figura dell’imprenditore agricolo professionale è stata introdotta dal d.lgs. 99/2004.
L’art. 1, comma 4, stabilisce che ogni riferimento della legislazione vigente all’imprenditore agricolo a titolo principale deve intendersi riferito all’attuale imprenditore agricolo professionale.
Inoltre, l’IAP, se iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale, può beneficiare di alcune agevolazioni tributarie e creditizie già previste per il coltivatore diretto.
L’art. 1, comma 5, del d.lgs. 99/2004 ha abrogato l’art. 12 della legge 153/1975.
Questa norma disciplinava il vecchio imprenditore agricolo a titolo principale, cioè l’I.A.T.P.
l’IAP sostituisce l’I.A.T.P.
Genesi formale
l’IAP nasce nel diritto italiano con il: d.lgs. 99/2004. È il legislatore italiano che introduce ufficialmente questa nuova qualifica.
Genesi sostanziale
le origini dell’IAP sono più antiche e derivano dal diritto dell’Unione europea. la figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale, introdotta dal diritto europeo. l’I.A.T.P. è il “padre” dell’I.A.P.
L’imprenditore agricolo a titolo principale — I.A.T.P.
L’imprenditore agricolo a titolo principale era il soggetto che svolgeva l’attività agricola come attività principale, sia sotto il profilo del tempo sia sotto il profilo del reddito.
Questa figura nasceva nel contesto della politica agricola europea, in particolare nella politica strutturale agricola.
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