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CODICE DEONTOLOGICO: CAPO I (PRINCIPI GENERALI) - Coggle Diagram
CODICE DEONTOLOGICO: CAPO I (PRINCIPI GENERALI)
IDENTITA' E COMPETENZA
ART.1: CAMPO DI APPLICAZIONE
regole codice deontologico vincolanti per tutti gli iscritti all'albo; psicologo tenuto a conoscerle e ignoranza di queste non esime da responsabilità disciplinari; stesse regole per le prestazioni a distanza
ART.2: PROCEDURE DISCIPLINARI E SANZIONI
inosservanza codice -> azioni e omissioni contrarie punite secondo art.26 legge 56/1989
ART.3 PRINCIPIO DI RESPONSABILITA'
dovere accrescere conoscenze su comportamento umano e promuovere benessere psy; responsabilità sociale (uso appropriato della propria influenza, responsabile propri atti professionali)
distinzione tra etica attiva e passiva (azioni propositive)
ex infrazioni: distinzione fra atto amicale e professionale, litigio forte con cliente
ART.4 PRINCIPIO DEL RISPETTO E DELLA LAICITA'
rispetto di dignità, autodeterminazione, riservatezza e autonomia cliente; rispetta opinioni e credenze (no discriminazioni); tutela il cliente prioritariamente
convinzioni personali e giudizi rimangono fuori, laicità (indipendenza da sistemi di credenze e pregiudizi)
ex. di infrazione: discussioni sulla religione in maniera non rispettosa delle convinzioni del paziente, accettare invito di genitore di minorenne omossessuale per fargli cambiare idea
ART. 5 COMPETENZA PROFESSIONALE
livello adeguato di aggiornamento professionale e di preparazione, riconoscere propri limiti -> violazione sanzionata
ART.6 AUTONOMIA PROFESSIONALE
sceglie lui come fare il suo lavoro (non il preside, il medico o altri professionisti o altre professioni di confine): accetta solo condizioni lavorative che non compromettono autonomia professionale
ART.7 VALIDITA' DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
rigore metodologico, attendibilità del dato rilevato -> no ipotesi e conlusioni che arrivano da terzi o da supposizioni
ex. infrazioni: giudizi sul padre a partire da giudizi di cliente, giudizi sulla personalità di una persona in base al suo diario portato da un terzo
ETICA E DECORO
ART.8 TUTELA DELLA PROFESSIONE E CONTRASTO DELL'ESERCIZIO ABUSIVO
segnala casi di abuso professionale; utilizzo il proprio titolo professionale per attività ad esso pertinenti
per due motivi: rischio salute e interesse dell'utente, per non danneggiare categoria professionale
ART.9 CONSENSO INFORMATO NELLA RICERCA E TUTELA DEI SOGGETTI SPERIMENTALI
nella ricerca: soggetti coinvolti consenso informato, possono rifiutare o ritirare consenso, potestà genitoriale e tutela per minori ->diritto all'anonimato, riservatezza, non riconoscibilità
ART. 10 ATTIVITA' PROFESSIONALI CON ANIMALI
nella ricerca: rispetto animali e sofferenza
SEGRETO E RISERVATEZZA
ART 11 SEGRETO PROFESSIONALE
strettamente tenuto a segreto professionale: non rivela notizie e informazioni apprese nel suo rapporto professionale, ne rispetto a prestazioni effettuate o programmate
deroga segreto giusta causa: pericolo di vita o integrità fisica di qualcuno
ART 12 TESTIMONIANZA
rafforza articolo 11: psicologo non deve violare segreto neanche a testimonianza processuale (a meno che non sia autorizzato consenso scritto da cliente e anche in questo caso può astenersi se pensa che danneggerebbe il cliente), ma se giudice ordina perche vitale per la giustizia che tu parli obbligo di farlo
SCHEMA
┌─── [IL PAZIENTE DICE NO] ──► NON POSSO PARLARE (Oppongo il segreto)
► SE IL GIUDICE FA UN'ORDINANZA ─► DEVO PARLARE
[IL PAZIENTE DICE SÌ] ──► PUOI
┌─► VALUTO CHE FA BENE AL PAZIENTE ──► PARLO
(Svincolo dal segreto) └─► VALUTO CHE FA MALE AL PAZIENTE ──► NON PARLO
ART. 13 CASI DI REFERTO O DEROGA ALLA RISERVATEZZA
se ho l'obbligo di referto o denuncia, devo dire solo lo stretto necessario utile; negli altri casi (non obbligo) valutare deroga
referto (contesto privato): obbligo per reato perseguibile d'ufficio -> ma esonero se espone cliente a procedimento penale (ma se espone altri no); denuncia (contesto pubblico): diversi obblighi
►
REGOLA TRASVERSALE
──►
MINIMALITÀ
──► Riferisco solo lo stretto indispensabile
►
BIVIO 1: CONTESTO PUBBLICO
(Asl, Ctu, Consultorio = Pubblico Ufficiale)
► C'è un reato procedibile d'ufficio? ──►
OBBLIGO DI DENUNCIA
(anche se il paziente è contrario)
►
BIVIO 2: CONTESTO PRIVATO
(Libero professionista)
► Il reato espone il paziente a procedimento penale? (Es: il paziente ha rubato) ──►
OMISSIONE DI REFERTO
(Prevale il diritto alla cura)
► C'è un pericolo imminente?
►
NO
(Es: abuso passato su adulto) ──►
NON PARLO
(Mantengo il segreto)
►
SÌ: Grave, immediato e inevitabile pericolo di vita/integrità
(Es: suicidio/omicidio o abuso attuale su minore) ──►
DEROGA (DEVO)
──► Segnalo a Autorità/Servizi Sociali
ART. 14 INTERVENTI PROFESSIONALI SU GRUPPI
nella fase iniziale informare su regole che governano intervento-> rispetto della riservatezza del gruppo
ART.15 COLLABORAZIONI INTERPROFESSIONALI E CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
nel caso di collaborazione con altri soggetti tenuti al segreto professionale -> condivisione delle informazioni solo strettamente necessarie
ART.16 SALVAGUARDIA DELL'ANONIMATO
nelle comunicazioni scientifiche: anonimato del destinatario della prestazione -> ricorso a sigle, iniziali, nomi di fantasia -> obbligo di omissione di qualsiasi particolare che possa ricondurre a identità
ART.17 PROTEZIONE DI DATI E DOCUMENTI
segretezza comunicazioni protetta attraverso la custodia e il controllo di appunti e note; documentazione conservata per 5 anni dopo la chiusura del rapporto professionale; deve provvedere a farla in caso di decesso o impedimento del professionista per poterla affidare a collega
articolo collegato al GDPR
RAPPORTI E CONFINI PROFESSIONALI
ARTICOLO 18 RISPETTO DELLA LIBERTA' DI SCELTA
professionista deve adoperarsi affinchè sia rispettata la più possibile libertà di scelta del paziente ex. richiesta di intervento di altro professionista ex. psichiatra
ARTICOLO 19 CONTESTI VALUTATIVI
contesti di selezione e valutazione: rispettare solo i criteri della specifica competenza e preparazione e non avvalla decisione contrarie a tali principi
ART. 20 ATTIVITA' DI DOCENZA E FORMAZIONE PSICOLOGICA
professori: nell'attività di docenza e formazione sono chiamati a stimolare negli studenti l'interesse per i principi deontologici
ART. 21 INSEGNAMENTO DI METODI, TECNICHE E STRUMENTI PROFESSIONALI
insegnamento dell'suo di strumenti e tecniche riservati allo psicologo è vietato a persone estranee alla professione (a chi non è psicologo) (violazione deontologica grave) -> eccezione per tirocinanti e studenti di psicologia, e insegnamento di conoscenze psicologiche
sapere (libero a tutti), saper fare (no)