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DOCUMENTI INFORMATICI E FIRME ELETTRONICHE - Coggle Diagram
DOCUMENTI INFORMATICI E FIRME ELETTRONICHE
DEFINIZIONE DOC. INFORMATICO
Regolamento europeo e-IDAS in materia di identificazione elettronica e servizi per la transizione elettronica
definisce doc. informatico come qualsiasi contenuto conservato in formato elettronico, sia esso testo, registrazione elettronica visiva o audiovisiva
art. 1 CAD
definisce il doc. informatico come un doc. che contiene la rappresentazione informatica di atti fatti o dati giuridicamente rilevanti
CARATTERISTICHE DOC. INFORMATICO
può essere modificato e riprodotto infinite volte
contenuto svincolato dal supporto
può assumere diverse forme, come: doc. di testo, foglio di calcolo, e-mail, ecc
DOCUMETO AMMINISTRATIVO INFORMATICO
atti formati dalle PA con strumenti informatici
CARATTERISTICHE
deve essere sottoscritto con firma digitale o elettronica qualificata o elettronica avanzata
formato attraverso un processo che rispetta i requisiti stabiliti dall'AGID e che garantiscono: sicurezza, integrità, immodificabilità, riconducibilità all'autore in modo manifesto e inequivocabile
es. dati da formulari presentati telematicamente; comunicazioni, istanze o dichiarazioni trasmesse via pec; dati e info scambiati tra PA
DIGITALIZZAZIONE DI DOCUMENTI ANALOGICI
deve rispettare i seguenti requisiti
sottoscritto con firma digitale, elettronica o elettronica avanzata
deve essere formata attraverso un processo sicuro che ne garantisca la riproducibilità
in caso di digitalizzazione per immagini
scansione
la copia deve essere prodotta assicurando che contenuto e forma siano identici all'originale
l'efficacia probatoria è inalterata se la conformità all'originale è attestata da un notaio o altro pubblico ufficiale
COPIA ANALOGICA DEL DOC. INFO
ha la stessa efficacia probatoria dell'originale se è attestata da un pubblico ufficiale autorizzato
la copia analogica può presentare un contrassegno tramite il quale sia possibile accedere direttamente al documento informatico, questo sostituisce a tutti gli effetti la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale
DUPLICATI INFORMATICI
hanno medesimo valore giuridico degli originali
differisce dalla copia, che comporta una riproduzione in diverso formato
es. da word a pdf
hanno la stessa efficacia dell'originale se la conformità è attestata da un pubblico ufficiale autorizzato
FIRMA ELETTRONICA
DEFINIZIONE
Regolamento e-IDAS definisce firma elettronica qualunque meccanismo informatico che permetta di collegare un documento digitale a una persona che lo sottoscrive.
TIPOLOGIE
FES ( firma elettronica semplice)
forma più generica, come cliccare "accetto" su un sito web
FEA (firma elettronica avanzata)
consente di identificare il firmatario, è collegata univocamente a lui, garantisce l'integrità del documento
FEQ (firma elettronica qualificata)
Basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato.
FIRMA DIGITALE
È una particolare tipologia di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche (una pubblica e una privata).
È la forma più utilizzata nella PA italiana.
può sostituire l'apposizione di sigilli, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere