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ESCLUSIVITà DEL RAPPORTO DI LAVORO - Coggle Diagram
ESCLUSIVITà DEL RAPPORTO DI LAVORO
previsto dall'art. 98 della Costituzione e disciplinato dal D.Lgs. 165/2001.
impone al dipendente pubblico di prestare la propria attività lavorativa esclusivamente per la PA di appartenenza
non può esercitare il commercio, l'industria, accettare incarichi presso imprese costituite a fini di lucro
DEROGHE previste per i rapporti di lavoro fino al 50% e per i dirigenti in aspettativa
in casi di part-time al 50%
solo se l'attività svolta non è incompatibile
serve l'approvazione del dirigente
il doppio impiego è vietato
il divieto decade in caso di aspettativa senza assegni
l'aspettativa è concessa previa analisi di tutta la documentazione presentata
questo non vale per i medici
non può essere titolare di partita iva, escluso quella agricola
non è considerata un attività professionale
INCOMPATIBILITà GENERALI
in alcuni casi i dipendenti pubblici full time possono richiedere di effettuare un'attività temporanea extra lavoro
sono necessari determinati requisiti
non ci deve essere un incompatibilità organizzativa, conflitto di interessi, non deve essere un incarico abituale
il compenso non può superare la metà più un centesimo della retribuzione annua assegnata al dipendente della pa
dirigenti che hanno svolto nei 2 anni precedenti ruoli particolari con incarichi relativi alla gestione del personale e gestione dell'organizzazione
PANTOUFLAGE
incompatibilità post servizio per 3 anni presso aziende nei confronti delle quali il dipendente ha esercitato autorità o potere
mentre lavora nella PA, potrebbe favorire un'impresa sapendo di essere poi assunto da quella stessa impresa.
Per questo motivo l'ordinamento introduce un periodo di "raffreddamento" (cooling-off period).
si applica:
ha esercitato poteri autoritativi
oppure poteri negoziali
negli ultimi tre anni di servizio.
legge 190/2012 anti corruzione e trasparenza
anche i dirigenti possono usufruire di questa deroga