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LE REGIONI - Coggle Diagram
LE REGIONI
ORGANI DELLA REGIONE
CONSIGLIO
organo del potere legislativo
composto da consiglieri eletti dai cittadini della Regione
numero di membri proporzionale alle dimensioni della regione (dai 20 agli 80)
è un ente autonoma, con un proprio presidente e un ufficio di presidenza
ha il compito di discutere e approvare le leggi nell'ambito delle materie di sua competenza previste dalla costituzione, approva il bilancio, controlla l'operato della Giunta e del Presidente, ha una funzione di indagine e di inchiesta, è titolare dell'indirizzo politico della regione
PREDIDENTE REGIONALE
rappresenta la Regione, dirige la Giunta e ne è responsabile
promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate, eletto a suffragio universale dai cittadini
ha un mandato di 5 anni, per un massimo di 2 mandati
GIUNTA
organo esecutivo
organo collegiale composto da Assessori e Presidente
composizione e prerogative stabilite dallo statuto della regione che decade al decadere del mandato
gli Assessori sono scelti dal Presidente
organo costituzionale, definito dal titolo V della Costituzione
ente autonomo territoriale, con specifiche autonomia finanziarie, amministrative e legislative che si riferiscono al suo territorio
non è un ente locale
Ente autarchico, ovvero ha una propria podestà pubblica e opera in regime di diritto amministrativo
possono essere:
A STATUTO ORDINARIO
quando lo statuto è approvato dalla regione stessa
opera in armonia con la costituzione
determina i principi di organizzazione e funzionamento
regola l'esercizio del diritto di iniziativa e dei referendum regionali
regola la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali
lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti
A STATUTO SPECIALE
Sardegna, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, province autonome d Trento e Bolzano (Alto Adige e sud Tirolo)
regolate dall'art. 116 della Cost.
quando lo statuto, che contiene delle forme speciali di autonomia, viene approvato con legge costituzionale
conferisce maggiore autonomia
possono istituire tributi propri
possibilità estesa anche alle Regioni a Statuto Ordinario
riguarda sia la podestà amministrativa, sia quella legislativa
AUTONOMIA RAFFORZATA
può essere richiesta dalle Regioni a statuto ordinario per ottenere una maggiore autonomia su determinate materie
la norma costituzionale introdotta in occasione del riordino del titolo V della Costituzione non è mai stata attuata
Emilia Romagna, Veneto e Lombardia hanno avviato negoziati con il Governo per trovare un intesa
materie legislative concorrenti e alcune di potestà esclusiva statale, quali: organizzazione giustizia di pace, norme generali sull'istruzione, tutela ambiente e beni culturali
parte dall'iniziativa della Regione interessata, previa consultazione con gli enti locali della Regione
si aprono i negoziati col Governo
il Governo elabora un disegno di legge che deve essere approvato dal Parlamento a maggioranza assoluta dei componenti
legge rinforzata
AUTONOMIE FUNZIONALI
introdotta da legge Bassanini 59/2007 sul decentramento amministrativo
si caratterizza non rispetto ad un territorio ma per una specifica funzione
camere di commercio per la funzione di promozione delle imprese, scuole con la funzione di istruzione e formazione, università per la funzione di ricerca
AUTONOMIA LEGISLATIVA
Riforma costituzionale del 2001
3 tipologia di materie
PODESTà ESCLUSIVA DELLO STATO
politica estera, immigrazione, difesa, politica monetaria, sistema elettorale statale, anagrafe, diritti sociali e civili, dogane, tutela ambiente e beni culturali, giustizia penale e amministrativa
LEGISLAZIONE CONCORRENTE (podestà legislativa delle Regioni, ma i principi fondamentali restano dello stato)
tutela salute, istruzione, protezione civile, governo del territorio, comunicazione, reti di trasporto e navigazione, ricerca scientifica e tecnologica, promozione dell'innovazione
MATERIE RESIDUALI
art. 117 "spetta alle Regioni la podestà legislativa di tutte quelle materie non espressamente riservate allo Stato"
quando il Governo però ritiene che una legge regionale eccede la competenza, può impugnarla
AUTONOMIA AMMINISTRATIVA
le Regioni sono tenute a conferire ai Comuni le funzioni amministrative di prossimità con i cittadini (i servizi)
prima della Riforma del 2001 l'autonomia era conferita alle Regioni in tutte le materie in cui aveva podestà legislativa
AUTONOMIA FINANZIARIA
le Regioni hanno un proprio patrimonio
può applicare tributi in armonia con il coordinamento della finanza dello stato