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SISTEMI DELLE FONTI E PROCESSI DECISIONALI DELL'UE - Coggle Diagram
SISTEMI DELLE FONTI E PROCESSI DECISIONALI DELL'UE
Piramide Gerarchica delle Fonti
3
Diritto Derivato
: Gli atti adottati dalle istituzioni per esercitare le competenze dell'UE (Art. 288 TFUE). Si dividono in:
vincolanti (regolamenti, direttive, decisioni)
non vincolanti (raccomandazioni, pareri)
2
Diritto Subprimario
: Posizione intermedia subordinata ai Trattati ma sovraordinata al diritto derivato.
norme del diritto internazionale generale
accordi Internazionali conclusi dall'Unione (inclusi gli accordi misti)
1
Diritto Primario
: Rappresenta la "Costituzione di base" dell'Unione.
Trattati istitutivi (TUE e TFUE),
Trattati modificativi/adesione
Protocolli allegati,
la Carta dei Diritti Fondamentali
Principi Generali
Procedure Legislative Speciali
Consultazione
(Parere obbligatorio): Il Consiglio è giuridicamente obbligato a chiedere il parere al Parlamento prima di decidere (la mancata consultazione rende l'atto nullo per violazione delle forme sostanziali). Tuttavia, il parere non è vincolante e il Consiglio resta libero di non seguirlo
Rottura dell'equilibrio e sbilanciamento del potere a favore di una sola istituzione (Art. 289 par. 2 TFUE). Nella stragrande maggioranza dei casi il Consiglio detiene il potere decisionale prioritario
Approvazione
(Potere di Veto): L'atto del Consiglio può essere validamente adottato solo se il Parlamento lo ha precedentemente approvato. Il Parlamento ha un potere determinante ma solo in senso negativo (può bloccare l'atto ma non può modificarne il contenuto)
Potere di Iniziativa
(La Proposta della Commissione)
Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato esclusivamente su proposta della Commissione (Monopolio dell'iniziativa, Art. 17 par. 2 TUE)
Pre-iniziativa: Il Parlamento europeo (a maggioranza dei suoi membri) o il Consiglio possono sollecitare o chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte
Forza della proposta (Art. 293 TFUE): Il Consiglio può modificare la proposta della Commissione solo deliberando all'unanimità. La Commissione può modificare o ritirare la propria proposta in ogni fase della procedura
Procedura Legislativa Ordinaria
(Art. 294 TFUE)
Consiste nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione (c.d. Codecisione)
Parlamento e Consiglio agiscono sullo stesso piano come co-legislatori; l'atto non è adottato senza l'accordo di entrambi sul medesimo testo
Prima
Lettura: Il Parlamento adotta la sua posizione e la trasmette al Consiglio. Se il Consiglio approva la stessa posizione, l'atto è definitivamente adottato.
Seconda
Lettura: Se il Consiglio propone modifiche, il testo torna al Parlamento che ha 3 mesi per approvarlo, respingerlo (maggioranza dei membri, l'atto cade) o proporre emendamenti
Conciliazione: Se il Consiglio non approva gli emendamenti del Parlamento, si convoca entro 6 settimane un Comitato di conciliazione paritetico per negoziare un progetto comune
Terza
Lettura: Se viene approvato un progetto comune, Parlamento (maggioranza voti espressi) e Consiglio (maggioranza qualificata) procedono all'adozione definitiva entro ulteriori 6 settimane
Triloghi: Riunioni informali tra rappresentanti di Commissione, Parlamento e Consiglio prima della prima lettura introdotti nella prassi per accelerare l'accordo sul testo.