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INL ISPETTORATO - Coggle Diagram
INL ISPETTORATO
Poteri dell’INL
L’Ispettorato nazionale del lavoro non ha
solo una funzione repressiva e sanzionatoria,
cioè non interviene soltanto per accertare violazioni e applicare sanzioni. come strumento per prevenire irregolarità, favorire comportamenti corretti e rendere più regolari i rapporti di lavoro.
Con la riforma del 2004, agli ispettori sono stati attribuiti anche poteri:
preventivi
, perché mirano a evitare che gli illeciti vengano commessi;
Misure preventive e promozionali: art. 8 d.lgs. n. 124/2004.
una funzione formativa e informativa, diversa dalla normale attività di vigilanza.
Le strutture territoriali dell’Ispettorato p
ossono organizzare incontri presso
: enti; datori di lavoro; associazioni di categoria.
Lo scopo è spiegare la corretta applicazione della normativa in materia di lavoro, previdenza
e legislazione sociale, soprattutto quando si tratta di questioni generali, novità legislative o problemi di particolare rilevanza sociale.
Qui l’ispettore
usa la sua competenza tecnica
, ma
non sta facendo un’ispezione.
Non esercita poteri repressivi, non accerta violazioni e non applica sanzioni.
Sta svolgendo un’attività di promozione della legalità e di prevenzione degli illeciti.
Il limite principale è questo: l’attività deve restare generale e informativa.
Gli ispettori possono spiegare le regole,
ma non possono risolvere casi aziendali concreti né dare soluzioni su specifiche irregolarità dell’impresa.
può riguardare violazioni già emerse durante accertamenti ispettivi, soprattutto quando sono previste sanzioni amministrative o penali.
COMMA 2
prevede che, durante una normale ispezione, l’ispettore possa svolgere anche una funzione orientativa.
Se durante il controllo
emergono irregolarità o applicazioni non corrette della normativa lavoristica
, ma queste
non comportano sanzioni penali o amministrative,
l’ispettore deve
fornire al datore di lavoro indicazioni su come applicare correttamente la disciplina.
Quindi, in questo caso, l’ispettore non si limita a controllare o punire. Aiuta anche l’impresa a correggere comportamenti non pienamente conformi alla legge, prevenendo future violazioni.
COMMA 3
che possono essere stipulate convenzioni con le strutture centrali e
territoriali dell’Ispettorato per svolgere attività di informazione e aggiornamento.
Queste attività sono però a carico dei soggetti che ne beneficiano.
Interpello: art. 9 d.lgs. n. 124/2004
Con l’interpello, alcuni soggetti qualificati possono chiedere al Ministero del lavoro chiarimenti generali sull’applicazione della normativa in materia di lavoro e previdenza.
Possono presentare interpello, tra gli altri:
enti pubblici nazionali;
organismi associativi degli enti territoriali;
organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative;
consigli nazionali degli ordini professionali.
La funzione dell’
interpello
è chiarire in anticipo come deve essere interpretata una norma. Il suo effetto più importante è che chi si adegua alla risposta ministeriale non può essere sanzionato per aver seguito quella interpretazione.
promozionali
, perché servono a diffondere la cultura della legalità nei rapporti di lavoro;
conciliativi
, perché cercano di risolvere alcune controversie tra datore di lavoro e lavoratore.
ART 11 d.lgs. n. 124/2004
1- Avvio del procedimento ispettivo:
L’azione ispettiva può iniziare in diversi modi.
2- A seguito di una specifica richiesta di intervento da parte di uno o più lavoratori,
direttamente oppure tramite
un’organizzazione sindacale alla quale abbiano conferito mandato.
Richieste di intervento dei lavoratori
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Servono ad attivare l’intervento ispettivo, ma non obbligano automaticamente l’amministrazione ad aprire un procedimento secondo lo schema ordinario dell’istanza amministrativa.
3- Partire su iniziativa delle organizzazioni sindacali,
ad esempio quando il datore di lavoro non rispetta un decreto emesso ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori.
4- iniziare a seguito di comunicazione d’ufficio,
cioè quando un’altra amministrazione vigilante o un organismo di polizia giudiziaria trasmette le conclusioni dei propri accertamenti.
1- programmazione territoriale:
anno per anno gli organi ispettivi individuano i fenomeni da contrastare con maggiore attenzione, ad esempio lavoro sommerso, sfruttamento, violazioni contributive o sicurezza sul lavoro.
2- Gli accertamenti ispettivi e il potere di accesso nei luoghi di lavoro
3- Il procedimento sanzionatorio
Dal
verbale di accesso ispettivo
può nascere la
fase sanzionatoria
, quando
gli ispettori accertano violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale o contratto collettivo applicato, da cui derivano sanzioni amministrative.
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Prescrizione obbligatoria
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L’attività ispettiva inizia normalmente con
il potere di accesso nei luoghi di lavoro.
In base all’art. 8 del d.P.R. n. 520/1955, gli ispettori possono entrare, in ogni parte e a qualunque ora del giorno e della notte, nei luoghi sottoposti alla loro vigilanza, come: LAVORATORI, OPIFICI, CANTIERI, ALTRI LUOGHI DI LAVORO
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Una volta verificata l
a validità della denuncia
, gli ispettori possono valutare se dai fatti indicati nella richiesta di intervento emerga la possibilità di una soluzione conciliativa tra datore di lavoro e lavoratore. In questo caso la controversia può essere
risolta prima dell’avvio degli accertamenti ispettivi o comunque in alternativa a essi.
Attraverso la conciliazione monocratica preventiva, lo Stato, tramite funzionari anche con qualifica ispettiva,
favorisce un accordo tra le parti del rapporto di lavoro.
Lo strumento opera quando il
lavoratore denuncia violazioni di legge o di obbligazioni contrattuali che gli hanno causato un danno patrimoniale.
La conciliazione interessa tutti i soggetti coinvolti:
● il datore di lavoro, perché
evita l’accertamento ispettivo;
● il lavoratore, perché può o
ttenere soddisfazione delle proprie pretese;
● lo Stato, perché
riduce il contenzioso e favorisce una soluzione più rapida della controversia.
Limiti della conciliazione monocratica
● riguarda fatti di rilievo
penale
;
● coinvolge
più di un lavoratore;
● riguarda fenomeni
di illegalità particolarmente diffusi nel territorio di riferimento;
● ha ad oggetto esclusivamente questioni
contributive, previdenziali o assicurative, perché si tratta di diritti indisponibili delle parti.
In questi casi
non
si può chiudere la vicenda con un accordo tra lavoratore e datore di lavoro, ma è necessario procedere direttamente con gli accertamenti ispettivi.
Effetti della conciliazione
Se il lavoratore denuncia, ad esempio, il mancato pagamento di somme dovute e il datore di lavoro accetta la conciliazione, le parti possono trovare un accordo. In questo caso il procedimento si estingue,
il datore non viene sottoposto all’accertamento ispettivo e non subisce la sanzione amministrativa collegata alla violazione conciliata.
La conciliazione può essere avviata anche
d’ufficio dall’ispettore.
In questo caso non vi è
una richiesta di intervento preventiva da parte del lavoratore, ma durante l’ispezione il lavoratore interessato e il datore di lavoro sottoscrivono un verbale i
n cui manifestano il consenso all’avvio del tentativo di conciliazione.
I rimedi amministrativi
I rimedi amministrativi sono disciplinati dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 124/2004 e servono a contestare alcuni atti di accertamento prima di arrivare, eventualmente, davanti al giudice. Bisogna però distinguere bene tra
il ricorso al direttore dell’Ispettorato e il ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro.
1- Ricorso al direttore dell’Ispettorato
L’art. 16 del d.lgs. n. 124/2004 prevede un ricorso amministrativo davanti
al direttore dell’Ispettorato, con la funzione di garantire un’applicazione uniforme delle norme in materia di lavoro,
legislazione sociale, contribuzione e assicurazione obbligatoria.
Questo ricorso riguarda gli atti di accertamento adottati da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria esterni all’INL, come:
Guardia di Finanza;
Carabinieri;
Polizia di Stato.
Quindi il punto fondamentale è questo: il ricorso ex art. 16 si usa contro i verbali di soggetti diversi dagli ispettori INL, quando accertano violazioni amministrative in materia di lavoro. Non riguarda invece i verbali emessi direttamente dagli ispettori dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
La finalità è evitare interpretazioni disomogenee: se organi diversi dall’INL applicano norme lavoristiche, previdenziali o assicurative,
il direttore dell’Ispettorato può riesaminare l’accertamento per garantire uniformità.
Questioni deducibili
Oggi il ricorso può riguardare qualsiasi questione relativa all’accertamento, senza particolari limiti di oggetto.
In passato, invece, non si potevano contestare con questo ricorso la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, perché quelle questioni spettavano al Comitato regionale per i rapporti di lavoro. Ora questo limite non è più previsto, quindi anche tali questioni possono rientrare nel ricorso ex art. 16.
Il ricorso deve essere presentato entro
30 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento.
Quando opera la diffida, possono aggiungersi anche i termini per regolarizzare e pagare in misura agevolata:
30 giorni per adempiere alla diffida e 15 giorni per pagare la sanzione ridottissima.
Possono proporre ricorso (Possono farlo personalmente oppure tramite un professionista delegato.):
il trasgressore;
l’obbligato in solido.
Il direttore decide entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso, sulla base dei documenti presentati dal ricorrente e di quelli trasmessi dall’organo accertatore.
Se non decide entro il termine, opera
il silenzio-rigetto,
quindi il ricorso si considera
respinto
.
Se il ricorso viene respinto, il procedimento sanzionatorio continua e
il direttore può emettere l’ordinanza-ingiunzione, determinando la somma dovuta per le violazioni accertate.
2- Ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro
L’art. 17 del d.lgs. n. 124/2004 disciplina il ricorso davanti al Comitato per i rapporti di lavoro.
Il Comitato è istituito presso la sede dell’INL competente ed è composto da:
direttore dell’Ispettorato, che lo presiede;
direttore dell’INPS;
direttore dell’INAIL.
Atti impugnabili
Davanti al Comitato si possono impugnare solo gli atti di accertamento dell’INL, dell’INPS e dell’INAIL, cioè soprattutto
i verbali unici di accertamento e notificazione.
Non si può invece impugnare il verbale di primo accesso ispettivo, perché questo non contiene ancora una contestazione definitiva:
serve solo a documentare l’inizio dell’ispezione e ciò che è stato rilevato nella prima fase.
Non si può proporre ricorso nemmeno se il datore ha già pagato la sanzione in misura ridotta ex art. 16 della legge n. 689/1981. In
quel caso il pagamento chiude il procedimento e vale come acquiescenza, quindi l’accertamento non è più contestabile.
Oggetto del ricorso
Il ricorso al Comitato riguarda solo questioni relative alla sussistenza o alla qualificazione del rapporto di lavoro.
La sussistenza riguarda il problema se un rapporto di lavoro esista oppure no.
Ad esempio, gli ispettori ritengono esistente un rapporto di lavoro non dichiarato, mentre il datore contesta che quel rapporto esista.
La qualificazione riguarda invece la natura giuridica del rapporto.
Il rapporto esiste, ma si discute se sia autonomo, subordinato, parasubordinato o di altro tipo.
Il caso tipico è quello in cui le parti qualificano il rapporto come autonomo, ma gli ispettori lo riqualificano come subordinato, con conseguenze contributive e sanzionatorie.
Il ricorso deve essere presentato
entro 30 giorni dalla notifica del verbale. Possono proporlo il trasgressore e l’obbligato in solido.
Il Comitato deve decidere entro
90 giorni.
Se non decide entro questo termine, opera
il silenzio-rigetto,
quindi il ricorso si considera
respinto
.
Opposizione all’ordinanza-ingiunzione
Diverso dai rimedi amministrativi è il ricorso giudiziale in opposizione all’ordinanza-ingiunzione, previsto dagli artt. 22 della legge n. 689/1981 e 6 del d.lgs. n. 150/2011.
Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento, gli
interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Il termine è di
30 giorni dalla notificazione del provvedimento
, elevato a
60 giorni se l’interessato risiede all’estero.
La competenza è del
giudice
del lavoro e si applica il rito del lavoro.
Sono legittimati a proporre opposizione tutti i destinatari dell’ordinanza-ingiunzione:
quindi sia la persona fisica indicata come autore della violazione amministrativa, sia l’eventuale responsabile solidale.
L’opponente può stare in giudizio personalmente, senza obbligo di assistenza tecnica da parte di un avvocato.
La legittimazione passiva spetta al
direttore dell’Ispettorato
che ha emanato
l’ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione.
L’opposizione deve essere proposta con ricorso, a pena di inammissibilità,
entro 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza, oppure entro 60 giorni se l’interessato risiede all’estero.
Decisione del giudice
Ai sensi dell’art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 150/2011, se il giudice accoglie l’opposizione può
annullare, in tutto o in parte
, l’ordinanza-ingiunzione oppure modificarla,
anche solo nell’importo della sanzione dovuta.
La sanzione, però,
non può essere determinata in misura inferiore al minimo edittale.
Ai sensi dell’art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 150/2011, il giudice accoglie l’opposizione quando
non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente
.
Opposizione all’ordinanza-ingiunzione significa che il soggetto destinatario di una sanzione amministrativa può contestare davanti al giudice il provvedimento con cui l’autorità gli ordina di pagare una somma di denaro.
Attività ispettiva: L’attività ispettiva
contribuisce a prevenire le violazioni in materia di lavoro e favorisce una crescita economica equa e sociale.
Il mercato del lavoro ha bisogno di un apparato che verifichi se le norme poste a tutela dei lavoratori vengano effettivamente applicate
e rispettate
per garantisce l’effettività della tutela e si contrastano fenomeni come il lavoro irregolare e lo sfruttamento.
Evoluzione dell’apparato ispettivo
L’ispezione del lavoro nasce nel
1879
, con la legge n. 4828, che istituisce presso
il Ministero dell’agricoltura, industria e commercio due posti di ispettori,
senza però attribuire loro compiti particolarmente definiti.
Nei primi anni del Novecento, si arriva al d.lgs. n.
1362/1912, che istituisce l’Ispettorato dell’industria e del lavoro, dotato di una struttura più ramificata sul territorio.
L’ispettorato del lavoro, come oggi lo conosciamo, è il risultato soprattutto di due importanti provvedimenti legislativi:
1-
il d.lgs. n. 124/2004
2- il d.lgs. n. 149/2015.
Il d.lgs. n. 124/2004 (la legge delega Biagi)
SCOPO DI QUESTO DECRETO:
creare una organizzazione per prevenire lavoro irregolare e incide sui poteri degli ispettori, attribuendo loro poteri molto incisivi.
Il decreto istituisce
una struttura dirigenziale di livello apicale,
la Direzione generale per l’attività ispettiva,
alla quale viene riconosciuta ampia autonomia nel coordinamento dell’attività di vigilanza sul territorio. **
Restano comunque compiti di programmazione e coordinamento in capo al Ministero.**
A livello operativo,
un ruolo fondamentale era svolto
dalle Direzioni regionali e provinciali del lavoro,
che avrebbero dovuto
coordinarsi
con gli
enti previdenziali per garantire il buon funzionamento degli organi ispettivi.
i servizi ispettivi erano distribuiti tra più soggetti: Ministero del lavoro, INPS, INAIL, servizi di prevenzione, ASL e ARPA regionali.
Questa situazione creava
sovrapposizioni di competenze, duplicazioni dei controlli e dispersione dell’attività ispettiva
. A subirne le conseguenze erano i lavoratori, le imprese e lo stesso apparato di controllo.
L’obiettivo era rimediare alla scarsa efficacia delle ispezioni, dovuta anche alla frammentazione delle competenze.
Il d.lgs. n. 149/2015
Il d.lgs. n. 149/2015 istituisce l’Ispettorato nazionale del lavoro.
con questo intervento si cerca di
unificare
i servizi
ispettivi del Ministero del lavoro, dell’INPS e dell’INAIL in un unico soggetto
, per garantire uniformità all’azione ispettiva su tutto il territorio nazionale.
L’Ispettorato nazionale del lavoro è u
n’agenzia tecnica con personalità giuridica di diritto pubblic
o e
autonomia organizzativa e contabile.
Rimane però sottoposto
al monitoraggio del Ministero del lavoro
, soprattutto per quanto riguarda
i risultati dell’attività svolta e la gestione delle risorse finanziarie.
*La struttura è composta da un ufficio centrale con sede a Roma, da 4 ispettorati interregionali del lavoro e da 74 ispettorati territoriali del lavoro.
RATIO DELLA RIFORMA:
non si voleva più avere una pluralità di ispettori e organi separati, ma un sistema più unitario, capace di dare uniformità agli interventi ispettivi.
Il problema iniziale era che l’unificazione era soprattutto funzionale:
si cercava di mettere insieme “anime diverse”, perché gli ispettori provenienti da amministrazioni diverse continuavano comunque a rispondere anche ai rispettivi ambiti di competenza.
Il 2023 e la prima breccia nell’agenzia
unica
quello previsto da legge 2015
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L’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 149/2015 attribuisce all’Ispettorato nazionale del lavoro diverse competenze.
controlla il rispetto delle norme sul lavoro, sui contributi e sulla sicurezza;
svolge accertamenti su infortuni e malattie professionali;
dà indicazioni interpretative e operative al personale ispettivo;
promuove la legalità presso datori di lavoro, enti e associazioni;
contrasta il lavoro sommerso, irregolare e l’uso scorretto dei tirocini;
studia i fenomeni di irregolarità attraverso la mappatura dei rischi;
forma e aggiorna il personale ispettivo, anche di INPS e INAIL;
condivide informazioni con INPS e INAIL;
coordina la propria attività con ASL e ARPA, soprattutto per rendere più efficaci e uniformi i controlli.
PIU funzioni autorizzative e di contrasto allo sfruttamento lavorativo.
ART 4 STATUTO LAV
se manca un accordo sindacale, il datore di lavoro può installare impianti di videosorveglianza o strumenti di localizzazione satellitare solo con l’autorizzazione dell’Ispettorato.
Questa autorizzazione serve a bilanciare l’interesse dell’impresa con la tutela della dignità e della privacy dei lavoratori.
la legge n. 199/2016, l’Ispettorato ha un ruolo importante nel contrasto al caporalato e allo sfruttamento del lavoro agricolo.
Questa legge ha rafforzato i controlli e ha riformulato il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall’art. 603-bis c.p.
Vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
EVOLUZIONE NORMATIVA RECENTE
In materia di salute e sicurezza sul lavoro,
fino al 2021 la competenza principale spettava alle ASL,
mentre l’Ispettorato nazionale del lavoro interveniva solo in alcuni settori specifici.
Dopo il 2021, invece, un intervento normativo ha rafforzato il ruolo dell’Ispettorato, attribuendogli pieni poteri di vigilanza anche in materia di salute e sicurezza.
il d.l. n. 36/2022, che istituisce il Portale nazionale del sommerso, gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
Questo Portale nasce per risolvere un problema pratico: l’attività ispettiva è efficace solo se gli enti coinvolti hanno dati aggiornati e condivisi. Serve quindi un sistema unico in cui raccogliere informazioni su:
imprese controllate;
violazioni accertate;
sanzioni irrogate;
verbali ispettivi;
provvedimenti adottati;
eventuali contenziosi avviati dal soggetto ispezionato.
Nel Portale confluiscono i dati dell’attività di vigilanza svolta da: ISPETTORE NAZIONALE DEL LAVORO, INPOS, INAIL, ARMA CARABINIERI E GUARDA DI FINANZIA
prima le banche dati di INL, INPS e INAIL c
omunicavano poco tra loro, quindi le informazioni erano frammentate e i controlli rischiavano di essere duplicati o poco coordinat
i. Con il Portale nazionale del sommerso si cerca invece di creare una banca dati unica, obbligando gli enti a condividere gli esiti delle ispezioni e rendendo la vigilanza più efficace.