Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
TUTELE IN CASO DI DISABILITÀ, v. i due modelli su doc. - Coggle Diagram
TUTELE IN CASO DI DISABILITÀ
Tutela previdenziale dei lavoratori
Per i lavoratori la tutela è disciplinata dalla l.
222/1984
e, in via residuale, dal
r.d.l. 636/1939.
Il fondamento costituzionale è l’art. 38, comma 2, Cost., che considera invalidità e inabilità eventi previdenziali tipizzati insieme a malattia, infortunio, vecchiaia e disoccupazione involontaria.
La prestazione deve essere “adeguata alle esigenze di vita” ed ha carattere:
previdenziale;
meritocratico;
collegato a anzianità assicurativa e contribuzione. la tutela si basa su una
assicurazione obbligatoria
Invalidità\inabilità da rischi comuni e da rischi professionali:
"" da rischi comuni
Opera l’Assicurazione obbligatoria IVS
(invalidità, vecchiaia e superstiti), gestita dall’INPS o da altri enti previdenziali. Le prestazioni seguono lo stesso sistema di determinazione previsto per vecchiaia e superstiti.
"" professionali
La tutela deriva dall’assicurazione contro infortuni e malattie professionali gestita
dall’INAIL
. Se l’incapacità lavorativa si verifica in occasione o a causa del lavoro ma non rientra nella copertura INAIL, interviene l’INPS con prestazioni dette privilegiate, svincolate dalla copertura contributiva.
invalidità civile: tutela assistenziale
Per non lavoratori e lavoratori privi dei requisiti assicurativi e contributivi opera la tutela dell’invalidità civile, disciplinata dalla l. 118/1971.
Questa tutela:
non richiede contributi o assicurazione;
richiede soltanto lo stato di bisogno;
è finanziata dalla fiscalità generale tramite trasferimenti statali.
dlgs 62/2024
ha recepito il modello bio-psicosociale e l'art. 3 def. la persona con disabilità:
colui che presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, interagendo con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.
l'accertamento avviene tramite la procedura della cd VALUTAZIONE DI BASE
si attiva su richiesta dell'interessato, esercente la resp. genitoriale in caso di minore, tutore o amministratore di sostegno se dotato di poteri , con la trasmissione telematica del certificato medico introduttivo INPS
Nell’ambito della tutela previdenziale, la condizione di invalidità — detta invalidità pensionabile o specifica — riguarda il
lavoratore la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale
(art. 1, comma 1, l. 222/1984).
La giurisprudenza ha precisato che la capacità lavorativa deve essere valutata:
in concreto e non in astratto;
considerando competenze, esperienza e qualità professionali del lavoratore;
con riferimento sia all’attività svolta in precedenza sia ad altre attività compatibili con età, esperienza e capacità del soggetto;
senza esporre il lavoratore a ulteriori danni alla salute(Cass. 14414/2019; Cass. 20977/2017).
La l. 222/1984 ha superato la disciplina del r.d.l. 636/1939 (oggi applicabile solo in regime di esaurimento).
(
Da capacità di guardagno a capacità lavorativa
era invalido il lavoratore la cui infermità determinava una
riduzione
permanente della
capacità di guadagno nelle occupazioni confacenti alle sue attitudini, quando il reddito risultava inferiore1/3 rispetto a quello normale.
La tutela era dunque costruita sulla capacità di guadagno e non sulla capacità di lavoro.
Questo sistema presentava problemi perché la capacità di guadagno dipendeva anche:
dal contesto sociale;
dal mercato del lavoro;
dalla situazione geografica e occupazionale.
Dopo l’accoglimento della domanda, l’ente previdenziale
può verificare in qualsiasi momento la permanenza dello stato di invalidità/inabilità
(art. 9 l. 222/1984).
Il beneficiario:
non può sottrarsi agli accertamenti;
altrimenti è prevista la sospensione delle prestazioni.
Il procedimento amministrativo impedisce inoltre la reiterazione della stessa domanda (art. 11 l. 222/1984).
La l. 111/2011 ha poi previsto l’accertamento sanitario come condizione di procedibilità delle controversie in materia di invalidità, con finalità di riduzione del contenzioso.
GLI STRUMENTI
1. assegno ordinario di invalidità
ART. 1 L. 222/1984
i presupposti:
riduzione della capacità lavorativa
Poi ci sono requisiti contributivi:
il lavoratore dev’essere iscritto da almeno 5 anni ad un fondo di previdenza;
al lavoratore devono risultare accreditati almeno 5 anni di contribuzione, di cui 3 nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda;
una riduzione permanente della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini a meno di 1/3;
il lavoratore che percepisce l’assegno deve poter continuare a lavorare con le residue capacità lavorative.
Pensione di inabilità
art. 2 l.222/1984
La pensione di inabilità è
determinata
:partendo dall’importo dell’assegno di invalidità;
con una
maggiorazione
tale da corrispondere all’importo che sarebbe spettato al raggiungimento dell’età pensionabile(art. 2, comma 3, l. 222/1984).
requisiti:
requisito contributivo
: il lavoratore deve essere iscritto in un fondo di previdenza da oltre cinque anni + deve aver versato almeno 5 anni di contribuzione, di cui 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
requisito medico-legale:
impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa (capacità lavorativa generica).
la prestazione è incompatibile con lo svolgimento di altre attività lavorative
Revisione e revoca delle prestazioni
: Sia l’assegno di invalidità sia la pensione di inabilità possono essere:
revisionati;
La revisione si ha quando:
le condizioni invalidanti permangono;
ma in misura diversa.
revocati
; a seguito di accertamenti INPS che dimostrino un cambiamento delle condizioni psico-fisiche del beneficiario.
non sussistono più le condizioni invalidanti/inabilitanti richieste per la tutela.
i diversi passaggi
Passaggio da pensione di inabilità ad assegno di invalidità
Se il titolare della pensione di inabilità recupera una residua capacità lavorativa:
non sussiste più l’inabilità totale;
ma permane una invalidità superiore ai due terzi;
la pensione di inabilità viene sostituita con l’assegno di invalidità.
Passaggio da assegno di invalidità a pensione di inabilità
Se il titolare dell’assegno di invalidità subisce un aggravamento tale da eliminare totalmente la capacità lavorativa: ricorrono i presupposti per la pensione di inabilità (art. 9 l. 222/1984).
v. i due modelli su doc.