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TUTELA IN CASO DI MALATTIE CRONICHE - Coggle Diagram
TUTELA IN CASO DI MALATTIE CRONICHE
Problema di fondo
Invecchiamento della popolazione → aumento delle malattie croniche.
Le malattie croniche incidono sulla capacità lavorativa:
riduzione della capacità di lavoro;
limitazione delle mansioni;
rischio di uscita dal mercato del lavoro.
Obiettivo della tutela:
evitare l’espulsione dal mercato del lavoro;
garantire permanenza occupazionale;
ridurre aggravio sul welfare state.
Mancanza di definizione giuridica
Non esiste una definizione normativa.
Si usa la definizione OMS.
due elementi:
1.carattere duraturo e tendenzialmente irreversibile
2.
tendenziale mutevolezza
= alternarsi di fasi acute e regressive
problema: tutela minime che non sono sufficienti in questo caso
Art. 8, comma 3, d.lgs. 81/2015
Beneficiari
Lavoratori:
pubblici o privati;
affetti da:
patologie oncologiche;
gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti;
con ridotta capacità lavorativa residua.
diritto riconosciuto: TRASFORMAZIONE DELL'H DI LAVORO da indeteriMInato a tempo parziale
PART-TIME e può essere orizz, verticale, misto
finalità: adeguare il lavoro alle condizioni di salute senza espulsione dal m. del lav.
revoca delle clausole elastiche
Consentono al datore di:
modificare la collocazione temporale della prestazione;
aumentare la durata della prestazione nel part-time.
il l.re può revocare il consenso a queste, il datore non può quindi modificare unilateralmente l'h e non può aumentare la prestazione
Legge 106/2025
entrata in vigore il 1 gennaio 2026
Beneficiari
1. Lavoratori con patologie oncologiche
2. Lavoratori con:
malattie invalidanti;
malattie croniche;
malattie rare;
invalidità ≥ 74%.
tutela:
congedo di 24 mesi
, presupposti per essere richiesto e ottenerlo:
dopo periodo di comporto + dopo eventuale aspettativa nn retribuita prevista dai CCNL
Caratteristiche;
Durata
massimo 24 mesi.
dopo di questi, il l.re ha un dirtto di priorità al lavoro agile, è una forma di conservazione del posto
Trattamento economico
nessuna retribuzione;
nessuna indennità.
Effetti previdenziali
periodo non computato:
nell’anzianità di servizio;
ai fini previdenziali.
possibile riscatto previdenziale.
Compatibilità lavorativa
incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa.
TUTELA PER GLI AUTONOMI
Lavoratori autonomi:
affetti da patologie oncologiche;
o malattie invalidanti/croniche/rare;
con invalidità ≥ 74%.
dirtto alla sospensione dell'attività svolta continuativamente per il committente
x un max. di 300 gg x anno solare
solo a quelli ex. art. 14 c.1 l'81/2017 = chi ha un attività continuativa x un committente
all'art. 2 della l.106/2016
1. Lavoratori affetti da:
malattie oncologiche;
malattie invalidanti;
malattie croniche o rare;
invalidità ≥ 74%.
2.
Genitori lavoratori
: Con figlio minorenne affetto dalle stesse patologie.
tutela: 10 ore annue di permesso aggiuntive, x
visite, esami strumentali, analisi mivrobiologiche, cure mediche frequenti
Al lavoratore spettano:
indennità di malattia;
copertura figurativa previdenziale.
Cumulo con altre tutele
1. Congedo per cure – d.lgs. 119/2011
Per lavoratori disabili:
con riduzione capacità lavorativa > 50%.
Durata
massimo 30 giorni annui;
anche frazionabili.
2. Permessi ex art. 33 l. 104/1992
I nuovi permessi:
si aggiungono;
non sostituiscono quelli della legge 104.