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CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA 1(2) - Coggle Diagram
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA 1(2)
NUOVI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA
A. Collegio di Garanzia dello Sport
B. Procura Generale dello Sport
Questi organi:
operano presso il CONI;
hanno sede negli uffici del CONI;
non dipendono dal CONI.
IL NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Il nuovo Codice:
è stato emanato dal Consiglio Nazionale del CONI nel 2014;
è composto da 67 articoli.
Deve essere rispettato da:
Federazioni Sportive Nazionali;
DSA (Discipline Sportive Associate);
EPS (Enti di Promozione Sportiva).
GIUDICI SPORTIVI
Ogni federazione e disciplina sportiva associata possiede:
giudici sportivi nazionali;
giudici sportivi territoriali.
I giudici sportivi:
giudicano i fatti avvenuti durante le gare;
verificano la regolarità delle competizioni.
GIUDICI FEDERALI
Sono previsti:
Ogni federazione possiede:
propri giudici federali.
A. Tribunale Federale
giudice di primo grado.
B. Corte Federale d’Appello
giudice di secondo grado.
Questi organi giudicano:
i deferimenti;
le controversie riservate ai giudici sportivi.
I DEFERIMENTI
I deferimenti sono:
atti con cui persone fisiche o giuridiche vengono poste a giudizio.
Sono presentati:
dalle procure federali.
RAPPORTO TRA GIUDICI SPORTIVI E GIUDICI FEDERALI
Quando i giudici sportivi:
non si ritengono competenti;
oppure ritengono insufficienti le proprie sanzioni,
trasmettono il caso:
al Tribunale Federale;
oppure alla Corte Federale d’Appello.