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ORDINAMENTO SPORTIVO E GIUSTIZIA SPORTIVA Rapporto tra giustizia…
ORDINAMENTO SPORTIVO E GIUSTIZIA
SPORTIVA
Rapporto tra giustizia sportiva e ordinamento
statale 6
EFFETTI DELLA LEGGE 280/2003
La legge:
conferma l’autonomia dell’ordinamento sportivo;
amplia l’intervento del giudice statale.
Ha quindi risolto il conflitto tra:
autonomia sportiva;
supremazia dello Stato.
L’ordinamento sportivo può decidere autonomamente, ma:
entro limiti stabiliti dallo Stato.
RILEVANZA GIURIDICA ED ECONOMICA
I provvedimenti sportivi:
non possono essere contestati davanti allo Stato se riguardano solo il tesserato.
Possono invece essere sindacati se hanno:
rilevanza giuridica;
rilevanza economica.
GIURISDIZIONE STATALE IN MATERIA SPORTIVA
La giurisdizione statale può essere:
civile;
penale;
amministrativa.
Secondo la legge 280/2003:
il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva in materia sportiva.
GRADI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Primo grado
TAR
Secondo grado
Consiglio di Stato
CONCLUSIONE
L’ordinamento sportivo:
è autonomo;
possiede proprie norme e organi di giustizia.
Tuttavia:
deve rispettare le norme dello Stato.
Con la legge 280/2003:
è stato riconosciuto il diritto degli sportivi di rivolgersi anche alla giustizia statale quando vengono lesi diritti giuridici o economici.
Lo Stato mantiene quindi:
la supremazia finale sull’ordinamento sportivo.