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L'inadempimento delle obbligazione (D3) - Coggle Diagram
L'inadempimento delle obbligazione (D3)
La prova dell'inadempimento (1)
Il creditore
Deve solo provare l'esistenza del credito
Il debitore
Deve fornire la prova del proprio adempimento
Come regola generale:
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta é tenuto al risarcimento del danno
Come eccezione:
Se non prova che l'inadempimento o il ritardo é stato determinato da impossibilitá della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Il risarcimento del danno (2)
Il risarcimento del danno deve comprendere sia la perditá subita dal creditore sia il mancato guadagno in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta
Requisiti
Lucro cessante é il mancato guadagno conseguente all'inadempimento o ritardo
Nesso di causalitá é il legame che deve unire l'evento al danno perché quest'ultimo sia considerato "conseguenza immediata e diretta" del primo.
Danno emergente é la perdita diretta subita dal creditore
Provare l'esistenza e la misura del danno spetta al creditore poiché attore.
Il risarcimento che viene sancito dal giudice deve avere una valutazione equitativa
Quando l'inadempimento non obbliga il risarcimento (3)
Art. 1218 c.c stabilisce che il debitore che esegue esattmente la prestazione é tenuto al risarcimento del danno.
Ma non é tenuto se prova che l'inadempimento o ritardo é dovuto a:
Oggettiva impossibilitá della prestazione
Sopraggiunge un evento per cui ragionevolmente nessuno sarebbe piú in grado di eseguire quella specifica prestazione.
Sono quindi impossibili obbligazione di dare cose specifiche o di fare al contrario di dare cose generiche
Causa a lui non imputabile
Avviene quando il debitore non poteva ragionevolmente prevedere ne evitare l'evento che ha reso impossibile la prestazione
Vengono considerati tali:
Caso fortuito
Fatto incontrollabile (causato da terzi)
Forza maggiore
É una forza naturale o umana alla quale non si puó resistere (guerra, maltempo)
Fatto del principe
Ovvero un ordine della pubblica amministrazione che impedisca o limiti la prestazione.
La mora (5)
La costituzione di mora é un atto scritto con cui il creditore intima al depitore di adempiere
Le conseguenze diventano dannose da quel momenot
Non é necessaria la costituzione in mora se:
Il debito deriva da fatto illecito
Il debitore ha dichiarato per iscritto (denuncia) di non voler eseguire l'obbligazione
Se é scaduto il termine concordato e la prestazione deve essere esguita al domicilio dal creditore
La clausola penale (6)
Con la clausola penale le parti concordano preventivamente l'entitá del risarcimento che dovra pagare la parte che si renda inadempiente o adempia in ritardo.
Il creditore ha diritto di chiedere il pagamento della penale o l'esecuzione della prestazione ma non entrambe.
La caparra (7)
É un documento precedente al contratto
Ne esistono di 2 tipi
Caparra confirmatoria
Consiste in una somma di denaro che garantisce l'obbligazione assunta.
In caso di adempimento va restituita
Caparra penitenziale
é una somma di denaro per il diritto d recesso dal contratto.
Se nel contratto non é specificato la caparra si intende confirmatoria.