Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
CODICE DEONTOLOGICO PSICOLOGI capo II - Rapporto con…
CODICE DEONTOLOGICO PSICOLOGI
capo II - Rapporto con utenza e committenza
ART. 23 - COMPENSO PROFESSIONALE
all'inizio del rapporto, pattuisce il compenso
la misura del compenso deve essere adeguata alla natura e alla complessità dell'attività professionale
in ambito clinico, tale compenso non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale
ART. 22 - CONDOTTE NON LESIVE
adotta condotte non lesive per persone di cui si occupano professionalmente
nelle attività sanitarie si attengono alle linee guida e alle buone pratiche clinico - assistenziali
ART. 25 - USO DEGLI STRUMENTI E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI
non si usano strumenti di diagnosi e valutazione impropriamente
negli interventi commissionati da terzi, si informa persone su natura intervento professionale
non si utilizza, se non nei limiti del mandato, le notizie apprese che possano recare pregiudizio
nel restituire e comunicare risultati di interventi diagnostici e valutativi, si deve adattare e regolare comunicazione in relazione a tutela psicologica del destinatario
ART. 24 - CONSENSO INFORMATO SANITARIO NEI CONFRONTI DI PERSONE ADULTE CAPACI
nessun trattamento si può iniziare o proseguire senza consenso libero e informato dell'interessato, tranne in casi espressamente previsti dalla legge
acquisizione consenso: atto di specifica ed esclusiva responsabilità dello psicologo
consenso informato acquisito in modi e con strumenti più consoni al contesto e alle condizioni della persona
documentato in forma scritta o con videoregistrazione o, per persona con disabilità, con dispositivi che le consentano di comunicare
si informa persona interessata in modo comprensibile, completo e aggiornato su finalità e modalità del trattamento sanitario, su eventuale diagnosi e prognosi, su benefici e su eventuali rischi, su possibili alternative e su conseguenze eventuale rifiuto del trattamento sanitario
ART. 26 - PRINCIPIO DELL'ASTENSIONE
si astiene dall'intraprendere o proseguire attività professionale se propri problemi/conflitti personali interferiscono con natura e efficacia prestazioni e rendono inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte
si evita di assumere ruoli e compiere interventi verso altri, anche su richiesta Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne credibilità ed efficacia
ART. 27 - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO PROFESSIONALE
valuta e, in caso, propone interruzione rapporto se constata che paziente non trae beneficio dall'intervento e probabilmente non ne trarrà proseguendo
se necessario, fornisce a paziente info idonee a ricercare altri interventi più adatti
ART. 28 - COMMISTIONI TRA RUOLO PROFESSIONALE E VITA PRIVATA
evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con attività professionale o arrecare nocumento all'immagine sociale della professione
grave violazione deontologica: interventi a persone con cui si intrattenevano o si intrattiene relazioni personali significative, affettive sentimenti e/o sessuali.
grave violazione deontologica: instaurare relazioni durante rapporto professionale
vietata attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non, escluso il compenso pattuito
non sfrutta posizione professionale che assume verso colleghi in supervisione e tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale
ART. 29 - CONDIZIONI PRELIMINARI ALL'INTERVENTO
si subordina intervento ad altri trattamenti e alla condizione che paziente si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura solo per fondati motivi di natura scientifico-professionali
ART. 30 - PROPORZIONALITA' TRA INTERVENTO E COMPENSO
vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca corrispettivo di prestazioni professionali
ART. 31 - CONSENSO INFORMATO SANITARIO NEI CASI DI PERSONE MINORENNI O INCAPACI
trattamenti a minorenni o incapaci subordinati al consenso informato di chi esercita responsabilità genitoriale o tutela
si considera volontà minorenne o incapace in base a età e grado maturità nel pieno rispetto della sua dignità
in assenza del consenso o in parte (c.1), se psicologo ritiene necessario trattamento, si rimette decisione all'autorità giudiziaria
salvi i casi dove trattamento sia su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte
ART. 32 - PRESTAZIONE RICHIESTA DA UN COMMITTENTE
se si acconsente a fornire prestazione professionale su richiesta di un committente, si deve chiarire con le parti natura e finalità dell'intervento
quando destinatario e committente non coincidono, si tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento