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CODICE DEONTOLOGICO PSICOLOGI CAPO I - PRINCIPI GENERALI - Coggle Diagram
CODICE DEONTOLOGICO PSICOLOGI
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
regole vincolanti per tutti
conoscenza regole dovuta
ignoranza non esime da responsabilità
regole applicate anche a distanza
ART. 2 - PROCEDURE DISCIPLINARI E SANZIONI
non si lede decoro e dignità professione
inosservanza precetti, azione od omissione contrarie sono punite
art. 26 c.1 Legge n. 56 del 18/2/1989
ART. 3 - PRINCIPIO DI RESPONSABILITA'
si accresce conoscenza su comportamenti e azioni umane
uso conoscenze x benessere psicologico individuo, gruppo e comunità
migliorare capacità dell'altro di comprendere sé e altri
responsabilità sociale consapevole
intervento significativo nelle vite altrui
attenzione a fattori personali, sociali, culturali, organizzativi, finanziari e politici
responsabilità negli atti professionali
no influenza e no uso indebito di fiducia e situazioni
responsabilità delle conseguenze prevedibili e dirette
ART. 4 - PRINCIPIO DEL RISPETTO E DELLA LAICITA'
all'inizio si dà info su prestazioni, finalità, modalità e su grado e limiti giuridici della riservatezza
riconoscimento differenze individuali, di genere e culturali
rispetto opinioni e credenze
non si impone proprio sistema di valori
utilizzo metodi, tecniche e strumenti che salvaguardano tali principi
si rifiutano collaborazioni ad iniziative lesive di questi principi
nei conflitti d'interesse utente/istituzione, psicologo esplicita alle parti termini delle proprie responsabilità e vincoli professionali
promozione inclusività
ART. 5 - COMPETENZA PROFESSIONALE
va mantenuto livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, soprattutto nei propri settori
violazione obbligo formazione continua: illecito disciplinare sanzionato dall'ordine
si riconoscono limiti propria competenza
si usano metodi di cui si possono indicare fonti e riferimenti scientifici
si usano solo strumenti teorico-pratici per cui si ha competenza e eventuale autorizzazione formale
non si suscita aspettative infondate nell'utente
ART. 6 - AUTONOMIA PROFESSIONALE
si accetta solo condizioni di lavoro che non compromettono autonomia professionale e rispetto norme del codice
in assenza di condizioni, si informa il Consiglio territoriale
autonomia nella scelta di metodi, tecniche, strumenti e nella loro utilizzazione
responsabilità su loro applicazione, uso, risultati, valutazioni e interpretazioni ricavate
nel collaborare con professionisti di altre discipline, esercita piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze
ART. 7 - VALIDITA' DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
in ogni attività psicologo valuta grado validità, attendibilità, accuratezza, affidabilità di dati, informazioni e fonti su cui basano conclusioni
espongono ipotesi interpretative alternative ed esplicitano limiti dei risultati a cui sono arrivati
su casi specifici, esprimono valutazioni e giudizi professionali solo se fondati su conoscenza professionale diretta, documentazione adeguata
ART. 8 - TUTELA DELLA PROFESSIONE E CONTRASTO ALL'ESERCIZIO ABUSIVO
si contrasta esercizio abusivo della professione (art. 1 e 3 Legge 18/2/1989 n. 56)
si segnala al Consiglio dell'Ordine presunti casi abusivismo o usurpazione titolo di cui vengono a conoscenza
si utilizza titolo solo per attività ad esso pertinenti
non si avallano attività ingannevoli o abusive
ART. 9 - CONSENSO INFORMATO NELLA RICERCA
per acquisire consenso, devono informare persone coinvolte nella ricerca
su scopi, procedure, metodi, tempi e rischi, modalità di trattamento dati personali raccolti
danno info su nome, status scientifico e professionale del ricercatore e dell'istituzione di appartenenza
garantisce ai partecipanti libertà di concedere, rifiutare o ritirare consenso
se impossibile informare prima e/o bene, si ha obbligo di fornire info dovute a fine attività sperimentale e/o di ricerca e acquisire autorizzazione all'uso di materiale e dati raccolti
chi per età o altri motivi non può dar consenso, va dato da chi esercita responsabilità genitoriale o tutela
se soggetti comprendono contenuti attività e collaborazione devono comunque dare assenso in relazione a età e grado maturità
si tutela diritto alla riservatezza, alla non riconoscibilità e all'anonimato
ART. 10 - ATTIVITA' PROFESSIONALE CON GLI ANIMALI
quando attività, incluse ricerca, hanno oggetto comportamento di animali, si rispetta la natura e si evitano loro sofferenze
ART. 12 - TESTIMONIANZA
si può derogare all'obbligo segreto professionale in presenza di un valido e dimostrabile consenso del destinatario della prestazione
si valuta comunque opportunità di usare consenso, considerando prioritaria tutela psicologica del destinatario della prestazione
si astiene dal rendere sommare info o testimonianza su quanto conosciuto per propria professione
in assenza di consenso e salvi i casi con obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, si deve astenere dal rendere informazioni
in caso di testimonianza, devono rimettersi alla motivata decisione del Giudice
ART. 11 - SEGRETO PROFESSIONALE
tenuti al segreto professionale.
non rivelano notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del loro rapporto professionale
non si informa sulle prestazioni professionali programmate o effettuate, tranne nelle ipotesi previste
ART. 15 - COLLABORAZIONI INTERPROFESSIONALI E CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
con professionisti tenuti al segreto, previo consenso del soggetto, si può condividere solo info strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione
ART. 13 - CASI DI REFERTO O DENUNCIA O DEROGA ALLA RISERVATEZZA
obbligo riservatezza limitato al necessario per tutela psicologica del soggetto
in altri casi, valuta necessità di derogare totalmente o parzialmente alla riservatezza qualora si prospettino pericoli per vita o salute psicofisica del soggetto e/o di terzi
ART. 14 - INTERVENTI PROFESSIONALI SU GRUPPI
si informa, all'inizio, su regole che governano intervento
quando necessario, impegna persone al rispetto del diritto di ciascuna alla riservatezza
ART. 16 - SALVAGUARDIA DELL'ANONIMATO
si redigono comunicazioni scientifiche per salvaguardare in ogni caso anonimato dei destinatari della prestazione
ART. 17 - PROTEZIONE DI DATI E DOCUMENTI
riservatezza comunicazioni protetta e garantita anche con custodia e controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma che riguardino rapporto professionale
documentazione conservata per almeno 5 anni successivi conclusivi al rapporto professionale, tranne per norme specifiche
si collabora alla costituzione e all'uso di sistemi di documentazione
si adopera per realizzare garanzie di tutela della persona interessata
ART. 18 - RISPETTO DELLA LIBERTA' DI SCELTA
in ogni contesto deve rispettare libertà di scelta del professionista, da parte dell'ente o del paziente
ART. 20 - ATTIVITA' DI DOCENZA E FORMAZIONE PSICOLOGICA
nell'attività di docenza, didattica e formazione si stimola in studenti e tirocinanti interesse per principi deontologici, ispirando la propria condotta professionale
ART. 19 - CONTESTI VALUTATIVI
chi presta opera professionale in contesti di selezione e valutazione deve rispettare esclusivamente i criteri della propria specifica competenza, qualificazione o preparazione e non avallare decisioni contrarie a tali principi
ART. 21 - INSEGNAMENTO DI METODI, TECNICHE E STRUMENTI PROFESSIONALI
attraverso insegnamento si promuovono conoscenze psicologiche, si condivide e diffonde cultura psicologica
grave violazione deontologica insegnamento a persone estranee alla professione psicologica dell'uso di metodi, tecniche e strumenti conoscitivi e di intervento propri della professione stessa
aggravante: insegnamento metodi, tecniche e strumenti specifici della professione con obiettivo di precostituire possibili esercizi abusivi della professione