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RISOLUZIONE CONTROVERSIE P 58 - Coggle Diagram
RISOLUZIONE CONTROVERSIE P 58
La risoluzione delle controversie
In capo agli Stati sorge l’obbligo di risolvere le controversie in maniera pacifica, tale obbligo è in specie
disciplinato dalla Carta delle Nazioni Unite.
La Carta istituzionalizza un obbligo più generale, previsto dall’ordinamento internazionale, quindi
codifica
ciò che era già
previsto dall’ordinamento internazionale consuetudinario: la risoluzione pacifica delle controversie.
Gli Stati devono utilizzare i mezzi che ritengono più opportuni, escludendo l’uso della forza.
L’obbligo
non è illimitato:
l’uso della forza è vietato,
salvo casi di legittima difesa e casi autorizzati dal Consiglio di Sicurezza.
Evoluzione storica
Prima della Società delle Nazioni
Prima dello Statuto della Società delle Nazioni, la forza armata era considerata un mezzo lecito, posto allo stesso piano degli altri fini di risoluzione delle controversie internazionali.
La Società delle Nazioni non aveva escluso totalmente l’uso della forza.
Lo Statuto prevedeva come primo limite all’uso della forza armata l’obbligo di ricorrere a mezzi pacifici di risoluzione previsti dallo stesso Statuto. Tuttavia, tale tentativo spesso non conduceva a risoluzioni.
Il ricorso alla forza armata rimaneva un rimedio possibile, non costituiva un vero e proprio divieto.
Lo Stato doveva attendere
un periodo di tre mesi prima di poter ricorrere all’uso della forza armata: tale norma imponeva di ricorrere prima alla Società delle Nazioni.
Con la Carta delle Nazioni Unite
Con la Carta delle Nazioni Unite si introduce un limite molto più restrittivo, anche alla luce dei problemi della Seconda Guerra Mondiale.
L’articolo 2, paragrafo 3
prevede che i membri delle Nazioni Unite risolvano le loro controversie internazionali con mezzi
pacifici, in modo che la pace, la sicurezza internazionale e la giustizia non siano messe in pericolo.
I membri devono
astenersi dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.
Fonti dell’obbligo
Pattizia → previsto dall’articolo 2, paragrafo 3 della Carta delle Nazioni Unite. I membri si vincolano in base a un trattato internazionale.
Consuetudinaria → trae origine da un principio più ampio dell’ordinamento internazionale.
La Carta non crea un nuovo principio, ma codifica un principio già esistente.
Questo rappresenta
un momento fondamentale di codificazione
dell’obbligo di risoluzione pacifica delle controversie,
con l’obiettivo di tutelare la pace e la sicurezza internazionale.
Evoluzione dopo il 1945
Dopo il 1945, grazie alla prassi degli Stati e all’opinio iuris,
l’obbligo di risoluzione pacifica delle controversie si afferma come obbligo generale,
espressione di un principio fondamentale dell’ordinamento internazionale volto alla tutela della pace e della sicurezza internazionale.
Percorso evolutivo:
1. Nasce come principio consuetudinario in formazione.
2. Viene codificato come obbligo pattizio nell’articolo 2, paragrafo 3 della Carta.
3. Si consolida come obbligo consuetudinario generale, vincolante per tutti gli Stati.
basi normativi
Articolo 24 Carta ONU – Ruolo del Consiglio di Sicurezza
Articolo 25 Carta ONU – Vincolatività delle decisioni
L’articolo 25 stabilisce che i membri delle Nazioni Unite convengono di accettare ed eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza.
Gli articoli 24 e 25 devono essere letti insieme:
Art. 24 →
attribuisce al Consiglio la responsabilità primaria.
Art. 25 →
impone agli Stati di attuare le decisioni del Consiglio.
Ne deriva la distinzione tra:
Atti non vincolanti → Capitolo VI della Carta.
Quando una controversia è ritenuta preoccupante, il Consiglio di Sicurezza può:
avviare una procedura di accertamento dei fatti
raccomandare i metodi più adeguati
Tali atti hanno natura di raccomandazioni:
non impongono un obbligo giuridico vincolante, ma orientano gli Stati.
Se i mezzi previsti dall’articolo
33 non sono sufficienti
e la situazione configura una minaccia alla pace, si passa a strumenti più incisivi.
Atti vincolanti → Capitolo VII della Carta.
In presenza di
una minaccia alla pace,
violazione della pace o atto di aggressione, il Consiglio può esercitare i poteri previsti dal Capitolo VII.
In questa fase gli atti diventano vincolanti per gli Stati, ai sensi dell’articolo 25, e si distinguono dalle semplici raccomandazioni.
L’articolo 24 attribuisce al Consiglio di Sicurezza
la responsabilità principale per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Il Consiglio:
agisce per
conto dei membri
delle Nazioni Unite
esercita le funzioni conferite dalla Carta
adotta le misure necessarie
per il mantenimento e il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale
Questa disposizione individua il centro istituzionale del sistema di sicurezza collettiva.
Collocazione sistematica: Articolo 2, par. 3 e par. 4
La disposizione sulla risoluzione pacifica delle controversie è collocata prima del paragrafo 4 dell’articolo 2, dove si sancisce il divieto dell’uso della forza armata.
Le due norme devono essere lette in modo congiunto e coordinato:
da un lato l’obbligo di risoluzione pacifica
dall’altro il divieto della minaccia o dell’uso della forza
La logica è sistematica: l’ordinamento impone prima la via pacifica, ed esclude la forza armata salvo eccezioni previste dalla Carta.
Articolo 37 – Rinvio al Consiglio
Ai sensi dell’articolo 37, se le parti non riescono a risolvere la
controversia mediante i mezzi pacifici indicati negli articoli 33-36, devono deferire la questione al Consiglio di Sicurezza.
Il Consiglio può:
raccomandare procedure
decidere misure ulteriori
nozione di controversia
La Carta ONU, all’articolo 33, presuppone una nozione ampia di controversia.
Articolo 33 – Mezzi pacifici
Le parti in qualsiasi controversia internazionale la cui continuazione possa mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionale devono prima di tutto cercare una risoluzione pacifica.
Possono ricorrere a:
inchiesta
buoni uffici
arbitrato
procedura giudiziaria
altri mezzi di loro scelta
mediazione
negoziati
La Carta codifica questi strumenti senza imporre una gerarchia rigida.
EVOLUZIONE
La Corte Permanente di Giustizia Internazionale aveva definito la controversia come:
un disaccordo su un punto di diritto o di fatto, una contraddizione o opposizione di tesi giuridiche tra due soggetti.
= Definizione ampia.
La Corte Internazionale di Giustizia ha poi precisato che essa si occupa solo di controversie di natura giuridica.
Quindi:
competenza della Corte limitata alle controversie giuridiche
nozione generale
ampia
nel diritto internazionale
Articolo 36 Carta ONU – Natura delle controversie
Ai sensi dell’articolo 36 della Carta ONU, il Consiglio può tenere conto del fatto che alcune controversie possano avere natura economica o politica.
Tuttavia, è fondamentale individuare criteri oggettivi, poiché non è corretto qualificare qualsiasi questione come controversia giuridica e portarla davanti alla Corte Internazionale di Giustizia.
Definizione di controversia secondo la giurisprudenza recente
La Corte Internazionale di Giustizia, nella giurisprudenza più recente, attribuisce alla controversia un significato specifico:
esistenza di posizioni opposte tra Stati
collegamento non generico a interessi o fatti
riferimento all’adempimento o inadempimento di obblighi internazionali
Elemento centrale: la controversia deve essere legata a un obbligo giuridico internazionale.
Non rilevano:
questioni di mero interesse
opinioni politiche
divergenze non giuridiche
Il nucleo della controversia è l’adempimento o inadempimento di obblighi internazionali.
Requisiti elaborati dalla Corte
La Corte precisa che deve esistere:
un contrasto netto e concreto
una controversia su obblighi giuridici internazionali determinati
Possono essere portate davanti alla Corte solo controversie giuridiche, non controversie politiche o puramente economiche.
Eccezione
: la controversia può emergere anche dai
comportamenti degli Stati, ad esempio dal silenzio di uno Stato di fronte a un’accusa, se tale comportamento rivela una posizione giuridica.
MEZZI DI RISOLUZIONE
Metodi vincolanti
Producono un esito obbligatorio e vincolante per le parti. Diventano vincolanti per scelta volontaria degli Stati.
1- Arbitrato
2- soluzione giudiziaria
Diventano vincolanti per scelta volontaria degli Stati.
La scelta può avvenire:
prima, tramite clausola compromissoria contenuta in un trattato
dopo, tramite accordo speciale (compromesso)
La soluzione giudiziaria fa generalmente riferimento al ricorso davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, come previsto dall’articolo 33.
Altre controversie possono essere devolute ad altre corti internazionali, ad esempio:
la Corte europea dei diritti dell’uomo per ricorsi interstatali.
Molti accordi internazionali individuano il ricorso alla Corte come metodo privilegiato.
Mezzi non vincolanti (Articolo 33)
I mezzi non vincolanti producono un risultato che dipende dalla volontà delle parti.
2- Mediazione
3- Inchiesta
Negoziato
4- Conciliazione
Caratteristiche:
nessuna imposizione giuridica
esito subordinato alla volontà degli Stati
natura non vincolante